Language of document : ECLI:EU:F:2013:167

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

5 novembre 2013

Causa F‑14/12

Peter Schönberger

contro

Corte dei conti dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2011 – Tassi di moltiplicazione di riferimento»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Schönberger chiede al Tribunale l’annullamento della decisione con cui la Corte dei conti dell’Unione europea ha rifiutato di promuoverlo nell’ambito dell’esercizio di promozione 2011.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il sig. Schönberger sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Corte dei conti dell’Unione europea.

Massime

Funzionari – Promozione – Organico dei posti per ciascun grado e ciascun gruppo di funzioni – Tassi di moltiplicazione di riferimento destinati all’equivalenza delle carriere medie – Gradi AD 12, AD 13 e AST 10 per il periodo compreso tra il 1º maggio 2004 e il 30 aprile 2011 – Applicazione su base quinquennale

(Statuto dei funzionari, art. 6, punto 2; allegati I, punto B, e XIII, art. 9)

L’articolo 9 dell’allegato XIII dello Statuto dev’essere interpretato alla luce dell’economia del sistema di promozione, il quale, pur perseguendo l’obiettivo di garantire l’equivalenza dei profili di carriera medi tra la nuova e la vecchia struttura delle carriere, intende concedere periodicamente a ciascuna istituzione un margine di manovra nell’applicazione dei tassi di moltiplicazione.

L’articolo 9 dell’allegato XIII dello Statuto, inoltre, anche se deroga all’allegato I, punto B, dello Statuto prevedendo, per quanto riguarda i gradi AD 13, AD 12 e AST 10, e per il periodo compreso tra il 1º maggio 2004 e il 30 aprile 2011, tassi diversi da quelli che figurano nel suddetto allegato, non contiene nessuna disposizione che consenta di concludere che si dovrebbe altresì derogare alla regola di cui all’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto, secondo la quale i tassi di moltiplicazione devono essere applicati su base quinquennale.

(v. punti 43 e 44)