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Ordinanza del Tribunale del 9 febbraio 2024 – Remolcadores Nosa Terra e Hospital Povisa / Commissione

(Causa T-432/14)1

[«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalle autorità spagnole a favore di taluni gruppi d’interesse economico (GIE) e di loro investitori – Regime fiscale applicabile a taluni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi (regime spagnolo di tax lease) – Decisione che dichiara l’aiuto in parte incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero parziale – Cessazione parziale della materia del contendere – Non luogo a statuire parziale –– Ricorso in parte manifestamente infondato in diritto»]

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Remolcadores Nosa Terra, SA (Vigo, Spagna), Hospital Povisa, SA (Vigo) (rappresentante: J. Otero Novas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Carpi Badía e P. Němečková, agenti)

Oggetto

Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE le ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione 2014/200/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria, denominato anche «regime spagnolo di tax lease» (GU 2014, L 114, pag. 1).

Dispositivo

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso laddove esso è diretto contro l’articolo 1 della decisione 2014/200/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria, denominato anche «regime spagnolo di tax lease» nella parte in cui esso designa i gruppi d’interesse economico e i loro investitori come i soli beneficiari dell’aiuto oggetto di tale decisione, e l’articolo 4, paragrafo 1, di detta decisione, nella parte in cui esso ingiunge al Regno di Spagna di recuperare integralmente l’importo dell’aiuto oggetto della medesima decisione presso gli investitori dei gruppi d’interesse economico che ne hanno beneficiato.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.

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1 GU C 253 del 4.8.2014.