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Ricorso proposto il 31 dicembre 2007 - IIC-Intersport International Corporation/UAMI - McKenzie Corporation (McKENZIE)

(Causa T-502/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: IIC-Intersport International Corporation GmbH (Ostermundigen, Svizzera) (rappresentante: avv. P. J. M. Steinhauser)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The McKenzie Corporation Ltd (Newcastle Upon Tyne, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 15 ottobre 2007 nel procedimento R 1425/2006-2 e confermare la decisione della divisione di opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 6 settembre 2006, con la quale è stata accolta l'opposizione della Intersport riguardo a taluni dei prodotti in oggetto.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: The McKenzie Corporation Ltd

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio comunitario figurativo "McKENZIE" per prodotti e servizi delle classi 18, 25, 36 e 37

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: IIC-Intersport International Corporation GmbH

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio comunitario figurativo anteriore "MCKINLEY" per prodotti e servizi delle classi 18, 20, 22, 25 e 28, e il marchio comunitario denominativo anteriore "MCKINLEY" per prodotti e servizi delle classi 12, 18, 20, 22, 25 e 28.

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell'opposizione nella sua interezza e autorizzazione a procedere con la registrazione.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94.

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