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Ricorso proposto il 29 marzo 2022 – Regno di Spagna / Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-224/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: J. Rodríguez de la Rúa Puig, agente)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare il regolamento (UE) 2022/1101 del Consiglio del 27 gennaio 2022 che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, per quanto riguarda la fissazione (i) dello sforzo di pesca massimo consentito per pescherecci con palangari per la pesca del nasello (Merluccius merluccius) e della triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare di Alborán, Isole Baleari, nord della Spagna e Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6, e 7) di cui all’allegato III, lettera c); e (ii) del limite massimo di cattura del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mare di Alborán, Isole Baleari, nord della Spagna e Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7), di cui all’allegato III, lettera e);

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo:

La fissazione dello sforzo di pesca massimo consentito per pescherecci con palangari per la pesca di nasello e triglia di fango nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7;

non sarebbe motivata conformemente a quanto richiesto dall’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento 2019/10221 in quanto [il convenuto] non avrebbe indicato quali sono i pareri scientifici da cui risulterebbe che sono stati catturati quantitativi rilevanti di un determinato stock;

in subordine: (i) sarebbe in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento 2019/1022, in quanto dai pareri scientifici esaminati dal Regno di Spagna non risulterebbe che siano stati catturati quantitativi rilevanti di un determinato stock; e (ii) sarebbe sproporzionata, in quanto manifestamente inidonea a perseguire l’obiettivo del regolamento 2019/1022 poiché non rispetterebbe il requisito del parere scientifico né lo sviluppo coerente della PCP nella sua triplice dimensione ambientale, economica e sociale; ed [in quanto] non necessaria poiché esisterebbero altre misure alternative attuate per conseguire tale obiettivo (chiusure e aumento della selettività delle reti a strascico).

Secondo motivo

La fissazione di un limite massimo di cattura specifico per il gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7;

non sarebbe motivata conformemente a quanto richiesto dall’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2019/1022 in quanto [il convenuto] non avrebbe indicato quali sono i pareri scientifici da cui risulterebbe la necessità di adottare tale misura di conservazione;

in subordine: (i) sarebbe in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2019/1022, in quanto il ricorso a tale misura non sarebbe stato previsto dal suddetto regolamento e, dai pareri scientifici esaminati dal Regno di Spagna, non risulterebbe la necessità di adottare simile misura di conservazione; (ii) sarebbe sproporzionata, in quanto manifestamente inidonea al perseguimento dell’obiettivo del regolamento 2019/1022 poiché non rispetterebbe il requisito del parere scientifico e si sovrapporrebbe ad altre misure di conservazione, e [in quanto] non necessaria, data l’esistenza di altre misure alternative attuate per il conseguimento di suddetto obiettivo (chiusure, taglie minime e aumento della selettività delle reti a strascico).

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1 Regolamento (UE) 2022/1102 del Consiglio del 27 gennaio 2022 che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. (GU 2022, L 21, pag. 165).

1 Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014. (GU 2019, L 172, pag. 1).