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Ricorso presentato il 15 settembre 2006 - Budějovický Budvar/UAMI - Anheuser-Busch

(marchio denominativo "BUD")

(Causa T-257/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Budějovický Budvar, národní podnik (České Budějovice, Repubblica ceca) (Rappresentante: F. Fajgenbaum, avocat)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Anheuser-Busch, Incorporated

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 28 giugno 2006 (procedimento R 802/2004-2);

respingere la domanda di registrazione del marchio denominativo "BUD" n. 1 737 121 per designare servizi rientranti nelle classi 35, 38, 41 e 42;

trasmettere all'UAMI la decisione resa dal Tribunale;

condannare la società Anheuser-Busch al pagamento di tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Anheuser-Busch, Incorporated

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo "BUD" per servizi rientranti nelle classi 35, 38, 41 e 42 - domanda n. 1 737 121

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Ricorrente

Marchio o segno fatto valere: Diritto alla denominazione di origine protetta "BUD" per designare la birra

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94 1 nonché dell'art. 20 del regolamento di esecuzione n. 2868/95 2 in quanto la commissione di ricorso sarebbe incompetente a statuire sulla validità della denominazione di origine invocata dalla ricorrente nell'ambito della sua opposizione. Essa sostiene altresì che il segno "BUD" costituisce una denominazione di origine protetta in Francia così come in Austria. La ricorrente deduce inoltre l'erronea applicazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 in quanto, a suo parere, la denominazione di origine "BUD" costituisce senz'altro un segno utilizzato nella normale prassi commerciale.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1)

2 - Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1)