Language of document : ECLI:EU:T:2013:478

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

16 settembre 2013

Causa T‑418/11 P

Carlo De Nicola

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della BEI – Assicurazione malattia – Diniego di presa in carico di spese mediche – Domanda di designazione di un medico indipendente – Termine ragionevole – Rigetto di una domanda di avviare una procedura di conciliazione – Domanda di annullamento – Domanda di rimborso di spese mediche – Litispendenza»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 28 giugno 2011, De Nicola/BEI (F‑49/10).

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 28 giugno 2011, De Nicola/BEI (F‑49/10), è annullata nella parte in cui essa respinge le conclusioni del sig. Carlo De Nicola volte all’annullamento della decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI), recante rigetto della sua domanda di designazione di un terzo medico. Per il resto, l’impugnazione è respinta. La decisione della BEI, che rigetta, in quanto tardiva, la domanda del sig. De Nicola di designare un terzo medico, è annullata. Il sig. De Nicola e la BEI sopporteranno le proprie spese relative sia al giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente giudizio.

Massime

1.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Osservanza di un termine ragionevole – Procedimento amministrativo – Procedimento giurisdizionale – Criteri di valutazione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 1; regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41)

2.      Procedimento giurisdizionale – Eccezione di litispendenza – Identità di parti, d’oggetto e di motivi di due ricorsi – Irricevibilità del ricorso introdotto in secondo luogo

1.      Qualora la durata di un procedimento non sia fissata da una disposizione del diritto dell’Unione, il carattere ragionevole del termine assunto dall’istituzione per adottare l’atto in questione deve essere valutato in funzione dell’insieme delle circostanze proprie di ciascuna causa e, segnatamente, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità della causa e del comportamento delle parti in causa. Quindi, il carattere ragionevole di un termine non può essere determinato facendo riferimento a un limite massimo preciso, determinato astrattamente, ma deve essere valutato di volta in volta alla luce delle circostanze del caso di specie. Peraltro, riguardo al dovere di coerenza, occorre applicare la nozione di termine ragionevole nello stesso modo allorché essa riguarda un ricorso o una domanda per i quali nessuna disposizione del diritto dell’Unione ha previsto il termine entro il quale tale ricorso o tale domanda devono essere proposti. In entrambi i casi, il giudice dell’Unione è tenuto a prendere in considerazione le circostanze proprie del caso di specie.

(v. punto 29)

Riferimento:

Corte: 28 febbraio 2013, Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX‑II (punti da 25 a 46)

2.      Un ricorso proposto successivamente ad un altro, che vede contrapposte le stesse parti, che è fondato sugli stessi motivi ed è volto all’annullamento dello stesso atto giuridico dev’essere dichiarato irricevibile per litispendenza, senza che sia necessario che tale eccezione sia prevista da una norma giuridica esplicita. Al riguardo, una distinzione effettuata da un ricorrente fra i diversi gradi di giudizio e in funzione della sovrapposizione nel tempo dei rispettivi procedimenti contenziosi non può essere accolta, in quanto la sostanza dell’oggetto della controversia è rimasta la stessa in tutti tali gradi e procedimenti.

(v. punto 59)

Riferimento:

Corte: 24 novembre 2005, Italia/Commissione, C‑138/03, C‑324/03 e C‑431/03 (Racc. pag. I‑10043, punto 64); 9 giugno 2011, Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, da C‑465/09 P a C‑470/09 P (non pubblicata nella Raccolta, punto 58)

Tribunale: 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P (punto 12)

Tribunale della funzione pubblica: 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, F‑55/08 (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑469 e II‑A‑1‑2529, punti 204 e segg.)