Language of document : ECLI:EU:F:2011:194

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

15 dicembre 2011

Causa F‑30/10

Philippe de Fays

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Art. 73 dello Statuto – Diniego di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. de Fays chiede, in via principale, l’annullamento della decisione con cui la Commissione gli ha negato il riconoscimento dell’origine professionale della malattia da cui egli è affetto.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà tutte le spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Oggetto – Declaratoria – Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, art. 91)

2.      Funzionari – Ricorso – Ricorso diretto contro il provvedimento di rigetto del reclamo – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione non avente natura confermativa

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Perizia medica – Potere discrezionale della commissione medica – Limiti

(Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 22, n. 3, primo comma)

4.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Perizia medica – Potere discrezionale della commissione medica – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 22)

5.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Perizia medica – Composizione della commissione medica – Obbligo di specializzazione dei membri – Insussistenza

(Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 22, n. 1, terzo comma)

1.      Non spetta al giudice dell’Unione emettere declaratorie di diritto nell’ambito del sindacato di legittimità fondato sull’art. 91 dello Statuto. Sono pertanto irricevibili conclusioni dirette a far accertare dal giudice dell’Unione che il ricorrente si trova in stato di incapacità lavorativa per malattia professionale.

(v. punto 43)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 giugno 2002, causa T‑187/01, Mellone/Commissione (punto 16)

Tribunale della funzione pubblica: 16 maggio 2006, causa F‑55/05, Voigt/Commissione (punto 25, e giurisprudenza ivi citata)

2.      Il reclamo amministrativo e il suo rigetto, esplicito o implicito, sono entrambi parti integranti di una procedura complessa e costituiscono unicamente una condizione preliminare per agire in giudizio. Di conseguenza, il ricorso, pur formalmente diretto contro il rigetto del reclamo, ha l’effetto di investire il giudice dell’atto che arreca pregiudizio contro il quale il reclamo è stato presentato, salvo il caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa da quella dell’atto contro il quale tale reclamo è stato presentato. Infatti, una decisione esplicita di rigetto di un reclamo può non avere, tenuto conto del suo contenuto, natura confermativa dell’atto contestato dal ricorrente. Tale ipotesi ricorre quando la decisione di rigetto del reclamo contiene un riesame della posizione del ricorrente sulla scorta di elementi di fatto o di diritto nuovi, oppure modifica o integra la decisione iniziale. In questi casi il rigetto del reclamo costituisce un atto soggetto al controllo del giudice, che ne tiene conto nella valutazione della legittimità dell’atto contestato, o addirittura lo considera come un atto lesivo che si sostituisce a questo.

(v. punto 45)

Riferimento:

Corte: 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/Commissione (punto 9); 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento (punti 7 e 8)

Tribunale di primo grado: 12 dicembre 2002, cause riunite T‑338/00 e T‑376/00, Morello/Commissione (punto 35); 10 giugno 2004, causa T‑258/01, Eveillard/Commissione (punto 31); 14 ottobre 2004, causa T‑389/02, Sandini/Corte di giustizia punto 49); 7 giugno 2005, causa T‑375/02, Cavallaro/Commissione (punti 63‑66); 25 ottobre 2006, causa T‑281/04, Staboli/Commissione (punto 26)

Tribunale dell’Unione europea: 9 dicembre 2009, causa T‑377/08 P, Commissione/Birkhoff (punti 50‑59 e 64); 21 settembre 2011, causa T‑325/09 P, Adjemian e a./Commissione (punto 32)

3.      Discende dall’art. 22, n. 3, primo comma, della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari che, perché la commissione medica possa emettere validamente un parere medico, è necessario che essa sia in grado di prendere conoscenza di tutti i documenti che possono esserle utili per le sue valutazioni. La commissione medica ha facoltà di chiedere esami complementari e di consultare esperti al fine di completare la pratica affidatale o di ottenere pareri utili a portare a termine il proprio compito.

D’altro canto, quando risulta che, in particolare alla luce della complessità particolare delle questioni mediche ad essa sottoposte, i dati necessari ai fini della conclusione del suo compito non figurano, in maniera chiara e concordante, nella pratica affidatale, spetta alla commissione medica raccogliere tutte le informazioni utili alla sua valutazione. A questo proposito, nel caso in cui i membri della commissione medica non dimostrino di possedere conoscenze particolari relative alle malattie in questione, la commissione medica è tenuta a raccogliere ogni documento che possa esserle utile per fondare le proprie valutazioni e, se del caso, a chiedere ulteriori esami e a consultare esperti specialisti di tali malattie.

(v. punti 63-65)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 15 dicembre 1999, causa T‑300/97, Latino/Commissione (punto 70)

4.      Il compito che incombe alla commissione medica ai sensi all’art. 22 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari di esprimere con assoluta obiettività e piena indipendenza una valutazione su questioni di ordine medico richiede, da un lato, che tale commissione disponga di tutti gli elementi che possono esserle utili e, dall’altro, che la sua libertà di valutazione sia piena. Le valutazioni mediche in senso proprio formulate dalla commissione medica devono essere considerate definitive allorché emesse in condizioni regolari.

Al riguardo il giudice dell’Unione ha il potere di verificare se il parere emesso dalla commissione medica in materia di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia sia regolare, in particolare se contenga una motivazione che consenta di valutare le considerazioni sulle quali è fondato e se stabilisca un nesso comprensibile tra gli accertamenti clinici che esso contiene e le conclusioni a cui esso giunge. Inoltre, allorché la commissione medica è investita di questioni di carattere medico complesse, relative a una diagnosi difficile o al nesso causale tra il disturbo da cui è affetto il dipendente interessato e l’esercizio della sua attività lavorativa presso un’istituzione, spetta ad essa in particolare indicare, nel suo parere, gli elementi del fascicolo sui quali si fonda e precisare, in caso di significativa divergenza, le ragioni per cui si discosta da alcuni referti medici, anteriori e pertinenti, più favorevoli all’interessato.

(v. punti 73 e 89)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 14 settembre 2010, causa F‑79/09, AE/Commissione (punti 64 e 65, e giurisprudenza ivi citata)

5.      La regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari non prevede un obbligo particolare di specializzazione né per il medico designato dal funzionario interessato né per quello designato dall’autorità che ha il potere di nomina. Il solo obbligo riguarda il terzo medico, il quale, in applicazione dell’art. 22, n. 1, terzo comma, di detta regolamentazione, deve possedere una competenza in materia di valutazione e cura delle lesioni fisiche. Di conseguenza, non si può validamente sostenere che una commissione medica sia stata irregolarmente composta per la sola ragione che i suoi membri erano privi di conoscenze relative alle malattie in questione.

(v. punti 83 e 84)