Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 - Rivella International / UAMI - Baskaya di Baskaya Alim (BASKAYA)
(Causa T-170/11)
["Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo BASKAYA - Marchio internazionale figurativo anteriore Passaia - Prova dell'uso effettivo del marchio anteriore - Territorio rilevante - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009"]
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Rivella International AG (Rothrist, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente C. Spintig, U. Sander e H. Förster, successivamente C. Spintig, S. Pietzcker e R. Jacobs, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: R. Manea e G. Schneider, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (Grosseto) (rappresentante: H. Vogler, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 10 gennaio 2011 (procedimento R 534/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Rivella International AG e la Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Rivella International AG è condannata alle spese.
____________1 - GU C 145 del 14.5.2011.