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Impugnazione proposta l’8 gennaio 2024 da Sonasurf Internacional - Shipping, Lda (Zona Franca da Madeira), Mastshipping - Shipping, Sociedade Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira) e dalla Latin Quarter - Serviços Marítimos Internacionais, Lda (Zona Franca da Madeira) avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 ottobre 2023, cause T-718/22 e T-723/22, Eutelsat Madeira/Commissione (Zona Franca di Madera)

(Causa C-9/24 P)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrenti: Sonasurf Internacional - Shipping, Lda (Zona Franca da Madeira), Mastshipping - Shipping, Sociedade Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira), Latin Quarter - Serviços Marítimos Internacionais, Lda (Zona Franca da Madeira) (rappresentanti: S. Fernandes Martins e M. Mendonça Saraiva, advogadas)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

i. annullare l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 ottobre 2023, causa T-723/22 e, in luogo di tale organo giurisdizionale, annullare la decisione (UE) 2022/1414 1 della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera;

E, nella misura in cui è accolta la precedente domanda,

ii. condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

1. Primo motivo di impugnazione: errore di valutazione nell’ordinanza impugnata per quanto riguarda il rispetto della nozione di «creazione di posti di lavoro»

⎯ Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la Commissione ha imposto l’applicazione da parte dello Stato portoghese del metodo ULA/ETP – v., in tal senso, i considerando da 173 a 179 e 216 della decisione della Commissione.

⎯ Dall’ordinanza impugnata risulta che, secondo il Tribunale, tanto le decisioni del 2007 e del 2013 quanto la ratio stessa sottesa all’autorizzazione del Regime III depongono nel senso dell’uso imperativo del metodo ULA/ETP. Le ricorrenti ritengono che tale ragionamento sia privo di base giuridica, poiché né le decisioni del 2007 e del 2013 né la sezione 5 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (in prosieguo: gli «orientamenti 2007-2013») – applicabile agli aiuti al funzionamento, categoria in cui rientra il Regime III – contengono riferimenti al metodo ULA/ETP.

⎯ Tale metodo figura unicamente nella nota a piè di pagina 52 della sezione 4 degli orientamenti 2007-2013, che si applica solo agli aiuti agli investimenti, categoria in cui non rientra il Regime III.

⎯ Non applicandosi la nota 52 degli orientamenti 2007-2013 e in assenza di qualsiasi definizione trasversalmente applicabile di «creazione di posti di lavoro» nel diritto europeo, la sua osservanza ai fini dell’applicazione del Regime III deve essere effettuata alla luce del diritto nazionale, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà, i quali, nelle materie di competenza concorrente, limitano l’intervento legislativo dell’Unione a quanto è indispensabile per garantire gli obiettivi dei Trattati.

⎯ Non vi è contraddizione tra il diritto del lavoro portoghese e le norme del diritto dell’Unione, in particolare le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, tale da giustificare il discostamento dal primo.

⎯ L’applicazione del diritto del lavoro portoghese non conduce a risultati necessariamente abusivi e non impedisce il rilevamento del tempo di lavoro effettivo nei termini proposti dalla Commissione.

⎯ L’applicazione indiscriminata del criterio ULA/ETP è in contrasto con il diritto portoghese, in quanto non tiene conto delle situazioni di vulnerabilità da esso tutelate, quali la genitorialità e la malattia.

⎯ Il Tribunale era tenuto a giustificare, con un ragionamento deduttivo, il discostamento dal diritto nazionale attraverso l’applicazione preferenziale di un metodo stabilito nel diritto europeo, cosa che non è avvenuta, cosicché l’ordinanza impugnata è illegittima e deve essere annullata e sostituita da un’altra che annulli integralmente la decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020.

2. Secondo motivo di impugnazione: errore di valutazione nell’ordinanza impugnata nel ritenere che la decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020, non violi i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento

⎯ Né le decisioni del 2007 e del 2013, né gli orientamenti 2007-2013 definiscono il metodo applicabile per attenersi alla nozione di «creazione di posti di lavoro», ed è certo che tanto la considerazione della prassi abituale della Commissione quanto lo scopo e la struttura del Regime III condurrebbero l’interprete a concludere per l’inapplicabilità della metodologia della definizione di posti di lavoro in ULA/ETP. Pertanto, se si considera, come ha dichiarato il Tribunale, che il requisito di cui trattasi può essere interpretato solo nei termini proposti dalla Commissione, è giocoforza constatare la mancanza di chiarezza del regime giuridico in questione.

⎯ Il Tribunale ha erroneamente ritenuto innocua la prolungata inerzia (di almeno 8 anni) della Commissione, poiché, se è vero che la Commissione non era soggetta a un termine massimo per effettuare il controllo, ciò non è tale da rendere priva di conseguenze giuridiche detta inerzia.

⎯ Le ricorrenti erano convinte che il Regime III fosse perfettamente compatibile con il mercato interno, convinzione derivante dal fatto che tale regime era stato autorizzato dalla Commissione e, inoltre, esso subentrava a un regime del tutto analogo – il Regime II – rispetto al quale non è mai stata messa in dubbio la compatibilità con il diritto europeo.

⎯ La messa a disposizione periodica, da parte dello Stato portoghese alla Commissione, di elementi che consentissero di controllare l’applicazione di tali aiuti, combinata con l’assenza di qualsiasi conclusione pubblica da parte della Commissione nel senso della loro illegittimità, costituiscono assicurazioni precise quanto alla legittimità dell’applicazione dell’aiuto da parte dello Stato portoghese, il che ha generato, in capo ai beneficiari del Regime III, legittime aspettative in tal senso.

⎯ Non è credibile affermare che il «beneficiario medio» dell’aiuto (nell’accezione della nozione giuridica di «uomo medio»), messo nella posizione delle ricorrenti, avrebbe applicato, di fronte alla posizione inerte della Commissione e all’assenza di espliciti riferimenti in tal senso, la nozione di «creazione di posti di lavoro» ai sensi della nota a piè di pagina n. 52 degli orientamenti 2007-2013 – vale a dire utilizzando il metodo ULA/ETP – o, addirittura, avrebbe preso in considerazione la possibilità che fosse questa la nozione da applicare, poiché nulla deponeva in tal senso.

⎯ Pertanto, tenuto conto dell’errore manifesto di valutazione nell’ordinanza impugnata nel ritenere che i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento non siano stati violati, occorre annullare detta ordinanza.

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1 GU 2022, L 217, pag. 49.