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Impugnazione proposta il 16 dicembre 2021 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 ottobre 2021, causa T-745/18, Covestro Deutschland AG / Commissione europea

(Causa C-791/21 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e R. Kanitz, Bevollmächtigte)

Altre parti nel procedimento: Covestro Deutschland AG, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 ottobre 2021 nella causa T 745/18, nella parte in cui respinge il ricorso in quanto infondato,

annullare, a norma dell’articolo 61, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia, la decisione della Commissione del 28 maggio 2018, sul regime di aiuti di Stato SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei consumatori di carico di base ai sensi dell'articolo 19 del regolamento StromNEV, C(2018) 3166 final, per gli anni 2012 e 2013;

condannare la Commissione alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce un motivo unico vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che la disposizione di cui all’articolo 19, paragrafo 2 della Stromnetzentgeltverordnung (regolamento tedesco sugli oneri di rete) (StromNEV) costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 TFUE.

In primo luogo, nell’ambito della valutazione della natura statale degli oneri di rete, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che l’onere obbligatorio gravante sugli utilizzatori o clienti finali e il controllo statale sui fondi o sui gestori di tali fondi costituiscano due elementi che fanno «parte di un’alternativa».

In secondo luogo, nell’ambito della valutazione dell’esistenza di un «onere obbligatorio gravante sugli utilizzatori o sui clienti finali», il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che il rapporto tra il fornitore di energia elettrica e il consumatore finale di energia non sia rilevante. Inoltre il Tribunale ha commesso un errore di diritto basandosi sull’obbligo di riscossione e non sull’obbligo di legge di pagare gli oneri di rete.

In terzo luogo, nell'ambito della valutazione dell'esistenza di un controllo statale o di un potere di disposizione, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che la destinazione esclusiva degli oneri di rete riscossi non escluda che lo Stato possa disporre di tali fondi.

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