Language of document :

Impugnazione proposta il 16 dicembre 2021 da AZ avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 ottobre 2021, causa T-196/19, AZ / Commissione

(Causa C-792/21 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: AZ (rappresentanti: T. Hartmann, D. Fouquet, M. Kachel, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia,

a) annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 ottobre 2021, causa T-196/19, e la decisione della Commissione europea SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), del 28 maggio 2018, recante il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013;

b) in subordine ad a), annullare nei confronti della ricorrente la sentenza impugnata e la decisione controversa;

2. in subordine a 1.,

a)    annullare la sentenza impugnata e dichiarare nulla la decisione controversa, nella misura in cui questa dispone un rimborso superiore al 20% degli oneri di rete pubblicati per i consumatori di carico di base con almeno 7 000 ore annuali di utilizzo; un rimborso superiore al 15% degli oneri di rete pubblicati per i consumatori di carico di base con almeno 7 500 ore annuali di utilizzo e un rimborso superiore al 10% degli oneri di rete pubblicati per i consumatori di carico di base con almeno 8 000 ore annuali di utilizzo e, quanto al resto, rinviare la causa al Tribunale ai fini di una nuova decisione riguardo alla domanda 1 a) presentata in primo grado, diretta ad ottenere l’annullamento della decisione controversa anche per il resto;

b)    in subordine ad a), annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa nei confronti della ricorrente, nella misura in cui questa dispone un rimborso superiore al 20% degli oneri di rete pubblicati per i consumatori di carico di base con almeno 7 000 ore annuali di utilizzo e, quanto al resto, rinviare la causa al Tribunale ai fini di una nuova decisione riguardo alla domanda 1 b) presentata in primo grado, diretta ad ottenere l’annullamento della decisione controversa nel suo complesso [o «anche per il resto»] nei confronti della ricorrente;

3. in subordine a 2.,

a)    annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale ai fini di una nuova decisione riguardo alla domanda 1 a) presentata in primo grado, diretta ad ottenere l’annullamento della decisione controversa;

b)    in subordine ad a), annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale ai fini di una nuova decisione riguardo alla domanda 1 b) presentata in primo grado, diretta ad ottenere l’annullamento della decisione controversa nei confronti della ricorrente;

4. in subordine a 3.,

a)    annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa, nella misura in cui questa dispone un rimborso superiore al 20% degli oneri di rete pubblicati per i consumatori di carico di base con almeno 7 000 ore annuali di utilizzo; un rimborso superiore al 15% degli oneri di rete pubblicati per i consumatori di carico di base con almeno 7 500 ore annuali di utilizzo e un rimborso superiore al 10% degli oneri di rete pubblicati per i consumatori di carico di base con almeno 8 000 ore annuali di utilizzo;

b)    in subordine ad a), annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa nei confronti della ricorrente, nella misura in cui questa dispone un rimborso superiore al 20% degli oneri di rete pubblicati per i consumatori di carico di base con almeno 7 000 ore annuali di utilizzo;

5. in subordine a 4.,

a)    annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale ai fini di una nuova decisione riguardo alla domanda 2 a) presentata in primo grado, diretta ad ottenere l’annullamento della decisione controversa, nella misura in cui questa dispone un rimborso superiore al 20% degli oneri di rete pubblicati per i consumatori di carico di base con almeno 7 000 ore annuali di utilizzo; un rimborso superiore al 15% degli oneri di rete pubblicati per i consumatori di carico di base con almeno 7 500 ore annuali di utilizzo e un rimborso superiore al 10% degli oneri di rete pubblicati per i consumatori di carico di base con almeno 8 000 ore annuali di utilizzo;

b)    in subordine ad a), annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale ai fini di una nuova decisione riguardo alla domanda 2 b) presentata in primo grado, diretta ad ottenere l’annullamento nei confronti della ricorrente della decisione controversa, nella misura in cui questa dispone un rimborso superiore al 20% degli oneri di rete pubblicati per i consumatori di carico di base con almeno 7 000 ore annuali di utilizzo;

6.     condannare la Commissione alle spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo e secondo motivo di impugnazione: violazione del diritto di essere ascoltato e violazione dell’obbligo di motivazione

Nell’ambito del primo e del secondo motivo di impugnazione, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha violato disposizioni procedurali del diritto dell’Unione, segnatamente il diritto della ricorrente di essere ascoltata, nonché il suo obbligo di motivazione della sentenza. In conseguenza di tali violazioni, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel concludere che esistesse un aiuto di Stato illegittimo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Con la prima parte di entrambi i suddetti motivi di impugnazione, la ricorrente eccepisce che il Tribunale non ha tenuto conto del suo argomento relativo all’erroneità del quadro di riferimento come base per la valutazione del vantaggio selettivo (punti 8, 117 e 127 della sentenza impugnata).

Con la seconda parte di entrambi i suddetti motivi di impugnazione, la ricorrente afferma che il Tribunale non ha tenuto conto del suo argomento relativo alla determinazione dell’importo del supplemento ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del Stromnetzentgeltverordnung (regolamento tedesco sugli oneri di rete) (regolamento StromNEV) (punti 12, 68, 100 e 101 della sentenza impugnata).

Con la terza parte di entrambi i suddetti motivi di impugnazione, la ricorrente eccepisce che il Tribunale, nell’esaminare la natura statale delle risorse, non ha tenuto conto del suo argomento relativo al mancato rimborso di tutte le perdite di entrate e dei costi risultanti dalla concessione di esenzioni dagli oneri di rete (punti 95 e 96 della sentenza impugnata).

Con la quarta parte dei suddetti motivi di impugnazione, la ricorrente eccepisce che il Tribunale, nell’esaminare la natura statale delle risorse, non ha tenuto conto del suo argomento relativo alla nullità della decisione della Bundesnetzagentur (Agenzia federale delle reti) del 2011 (punto 76 della sentenza impugnata).

Terzo motivo di impugnazione: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Con il suo terzo motivo di impugnazione, la ricorrente fa inoltre valere che il Tribunale ha violato il diritto sostanziale dell’Unione, nel ritenere che il supplemento di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento StromNEV costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

In primo luogo, la ricorrente addebita al Tribunale, in proposito, di aver applicato, nella sua valutazione, criteri in materia di aiuti di Stato giuridicamente errati per un prelievo nell’ambito del regime degli aiuti e per un controllo statale (punti 77, 83, 86 e 101 della sentenza impugnata).

In secondo luogo, la ricorrente eccepisce che il Tribunale, basandosi su una presentazione distorta del diritto nazionale, ha commesso un errore di diritto nel qualificare il supplemento di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento StromNEV come prelievo in materia di aiuti di Stato, sebbene non sussistesse un obbligo di riscossione del gestore di rete né un obbligo di pagamento da parte dell’utente della rete o degli utilizzatori finali di energia elettrica e i gestori di rete non fossero stati rimborsati di tutte le perdite di entrate e dei costi (punti 68 e da 75 a 115 della sentenza impugnata).

In terzo luogo, la ricorrente eccepisce che il Tribunale, basandosi su una presentazione distorta del diritto nazionale, ha commesso un errore di diritto nel considerare che sussistesse un controllo statale sul supplemento ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento StromNEV, in quanto esso presupporrebbe un obbligo di riscossione e una copertura totale dei costi e riterrebbe che l’Agenzia federale delle reti abbia determinato l’importo del supplemento (punti da 100 a 112 della sentenza impugnata).

In quarto luogo, la ricorrente eccepisce che il Tribunale, basandosi su una presentazione distorta del diritto nazionale, ha definito un quadro di riferimento incompleto ed erroneo (punti 8 e da 128 a 131 della sentenza impugnata).

Quarto motivo di impugnazione: violazione del principio della parità di trattamento

Infine, la ricorrente, con il suo quarto motivo di impugnazione, eccepisce una violazione del divieto di discriminazione, poiché il Tribunale non avrebbe riconosciuto l’illegittima disparità di trattamento derivante dal recupero degli aiuti disposto dalla Commissione nella decisione controversa rispetto alla norma transitoria di cui all’articolo 32, paragrafo 7, del regolamento StromNEV 2013 e avrebbe pertanto concluso che non sussistesse una violazione del principio generale di diritto dell’Unione della parità di trattamento (punto 141 della sentenza impugnata).

____________