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Impugnazione proposta il 17 dicembre 2021 dalla Versobank AS avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 6 ottobre 2021, cause riunite T-351/18 e T-584/18, Ukrselhosprom PCF e Versobank / BCE

(Causa C-803/21 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Versobank AS (rappresentante: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Banca centrale europea (BCE), Commissione europea, Ukrselhosprom PCF LLC

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare le decisioni della BCE del 26 marzo 2018 (la «prima decisione impugnata») e del 17 luglio 2018 (la «seconda decisione impugnata»), relative alla revoca dell’autorizzazione della ricorrente;

qualora la Corte di giustizia dell'Unione europea non sia in grado di pronunciarsi sul merito, rinviare le cause riunite T-351/18 e T-584/18 al Tribunale affinché statuisca sui ricorsi di annullamento; e

condannare la BCE a farsi carico delle spese della ricorrente e delle spese dell’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere a torto che non vi fosse luogo a statuire nella causa T-351/18, ha errato nel non prendere in considerazione il fatto che l’asserito effetto ex tunc della seconda decisione impugnata violava l’articolo 263 TFUE e ha erroneamente ritenuto che la ricorrente non avesse interesse all’annullamento della prima decisione impugnata.

Secondo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto in relazione a numerose violazioni di forme sostanziali.

Terzo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale, erroneamente, non ha riconosciuto che la BCE ha ecceduto la propria competenza nell’effettuare determinazioni nei settori dei servizi di pagamento e di altri servizi finanziari, in materia di AML/CFT (antiriciclaggio di denaro/lotta al finanziamento del terrorismo) e in materia di risoluzione.

Quarto motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver effettuato constatazioni su una questione esclusa da una transazione intervenuta dinanzi a un tribunale amministrativo nazionale.

Quinto motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha applicato erroneamente il regolamento MRU 1 anziché la legge nazionale in relazione alle valutazioni del dissesto o del rischio di dissesto e alle decisioni di non procedere alla risoluzione e ha interpretato erroneamente la loro rilevanza senza disporre la divulgazione di siffatte decisioni.

Sesto motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale: 1) non ha rispettato i limiti della propria competenza ai sensi dell’articolo 263 TFUE nell’effettuare determinazioni soggette al diritto nazionale che rientrano nella competenza esclusiva delle autorità e dei giudici nazionali competenti ed è andato oltre il riesame delle decisioni della BCE nell’effettuare determinazioni e valutazioni che la BCE non aveva effettuato; 2) ha fondato la propria decisione su constatazioni sorprendenti sulla base di una presentazione tardiva di documenti voluminosi immediatamente prima dell’udienza senza dare alla ricorrente la possibilità di presentare osservazioni; 3) non ha preso in considerazione la violazione dei diritti della ricorrente ai sensi dell’articolo 47 della Carta prima dell’avvio del procedimento e la persistente mancanza di rappresentanza effettiva della ricorrente nel corso del procedimento e 4) ha erroneamente rifiutato di disporre la produzione di decisioni di risoluzione a livello nazionale esprimendo, ciò nonostante, posizioni dettagliate ma erronee riguardo alla rilevanza giuridica e al fondamento giuridico di tali decisioni.

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1 Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014 L 225, pag. 1).