Language of document :

Impugnazione proposta il 16 dicembre 2021 dalla Covestro Deutschland AG avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 ottobre 2021, causa T-745/18, Covestro Deutschland AG / Commissione europea

(Causa C-790/21 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Covestro Deutschland AG (rappresentanti: T. Hartmann, M. Kachel, D. Fouquet, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.    annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 ottobre 2021 nella causa T-745/18 e annullare la decisione della Commissione europea SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, C(2018) 3166, per gli anni 2012 e 2013;

2.    in subordine, annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa nei confronti della ricorrente;

3.    in subordine alla domanda di cui al numero 1, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale per una nuova decisione di annullamento della decisione controversa;

4.    in subordine alla domanda di cui al numero 2, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale per una nuova decisione di annullamento della decisione controversa nei confronti della ricorrente;

5.    condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo e secondo motivo: Violazione del diritto di essere ascoltato e violazione dell’obbligo di motivazione

Ai sensi dei primi due motivi di impugnazione la ricorrente fa valere che il Tribunale ha violato disposizioni procedurali del diritto dell’Unione, segnatamente il diritto della ricorrente di essere ascoltata nonché il suo obbligo di motivazione della sentenza. In conseguenza di tali violazioni, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che esistesse un aiuto di Stato illegittimo ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Con la prima parte di entrambi i suddetti motivi di impugnazione, la ricorrente addebita al Tribunale di non aver tenuto conto, nel contesto dell’analisi del controllo statale, delle sue osservazioni sulla determinazione dell'importo del supplemento ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, della Stromnetzentgeltverordnung (regolamento sugli oneri di rete) (StromNEV) (punto 8 della sentenza impugnata).

Con la seconda parte di entrambi i suddetti motivi di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto del suo argomento relativo alla determinazione dell’importo del supplemento ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento StromNEV (punti 12, 94, 103, 129, 135 e 146 della sentenza impugnata).

Con la terza parte di entrambi i suddetti motivi di impugnazione, la ricorrente lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto dei suoi argomenti relativi al mancato rimborso di tutte le perdite di entrate e dei costi derivanti dalla concessione di esenzioni dagli oneri di rete (punti 130 e 143 della sentenza impugnata).

Con la quarta parte di entrambi i suddetti motivi di impugnazione la ricorrente eccepisce che il Tribunale, nell’esaminare la natura statale delle risorse, non ha tenuto conto del suo argomento relativo alla nullità della decisione della Bundesnetzagentur (Agenzia federale delle reti) del 2011 (punti 107 e 125 della sentenza impugnata).

Terzo motivo: Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell'ambito del suo terzo motivo, la ricorrente sostiene altresì che il Tribunale ha violato il diritto sostanziale dell'Unione considerando il supplemento di cui all'articolo 19, paragrafo. 2, del regolamento StromNEV come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (punti da 78 a 145 della sentenza impugnata).

In primo luogo, la ricorrente afferma che il Tribunale, avendo considerato che il supplemento controverso costituisce un vantaggio, ha applicato nel suo esame criteri in materia di aiuti di Stato giuridicamente errati. Il Tribunale presuppone erroneamente l'esistenza di un vantaggio e non riconosce la mancanza di selettività derivante dalla natura della materia e dall’impianto sistematico del regolamento StromNEV.

In secondo luogo la ricorrente lamenta che il Tribunale considera erroneamente il supplemento di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento StromNEV come aiuto concesso mediante risorse statali. Così facendo, il Tribunale parte da un criterio di collegamento errato per la valutazione della natura statale delle risorse e presuppone erroneamente che il prelievo indichi la natura statale delle risorse.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene altresì che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'affermare che esiste un controllo dello Stato sulle risorse provenienti dal supplemento di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento StromNEV.

Quarto motivo: Violazione del principio di non discriminazione

Infine, nell'ambito del suo quarto motivo, la ricorrente deduce una violazione del principio di non discriminazione, che risiederebbe nel fatto che, in primo luogo, il Tribunale non avrebbe riconosciuto l'illegittima disparità di trattamento derivante dal recupero degli aiuti disposto nella decisione controversa della Commissione rispetto alla norma transitoria di cui all'articolo 32, paragrafo 7, del regolamento StromNEV 2013, che, in secondo luogo, avrebbe operato un'illegittima distinzione tra i consumatori di carico di base e che, in terzo luogo, esso avrebbe riservato un'ingiustificata parità di trattamento ai consumatori non di punta e i consumatori di carico di base (punti da 192 a 210 della sentenza impugnata).

____________