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Impugnazione proposta il 17 dicembre 2021 dalla Infineon Technologies AG e dalla Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 ottobre 2021, cause riunite T-233/19 e T-234/19, Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG e Infineon Technologies AG / Commissione europea

(Causa C-800/21 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Infineon Technologies AG e Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG (rappresentanti: L. Assmann e M. Peiffer, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 ottobre 2021 nelle cause riunite T-233/19 e T-234/19 (ECLI:EU:T:2021:647);

annullare la decisione della Commissione europea del 28 maggio 2018 nel caso «Regime di aiuti SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei consumatori di carico di base ai sensi dell'articolo 19 del regolamento StromNEV»;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale;

condannare la Commissione europea alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Oggetto del presente procedimento è un’esenzione dagli oneri di rete, in base alla quale le ricorrenti, negli anni 2012 e 2013, non avrebbero dovuto pagare al loro gestore di rete elettrica alcun onere di rete ai fini dell’acquisto di energia elettrica dalla rete generale (in prosieguo: l’«esenzione dagli oneri di rete»).

Nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe dichiarato che l’esenzione dagli oneri di rete sarebbe stata finanziata mediante risorse statali e, pertanto, rappresenterebbe un aiuto ai sensi dell’articolo 107 TFUE (punto 111 della sentenza impugnata). Così facendo, il Tribunale avrebbe disatteso, in linea di principio, la nozione di aiuto sancita dalla giurisprudenza della Corte.

L’esenzione dagli oneri di rete sarebbe stata finanziata attraverso il supplemento di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della Stromnetzentgeltverordnung (regolamento tedesco sugli oneri di rete) (StromNEV). Tale supplemento – contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 97 della sentenza impugnata – non costituisce un onere obbligatorio ai sensi della giurisprudenza della Corte che possa essere indizio della natura statale delle risorse a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Con la loro impugnazione, le ricorrenti contestano, in via principale, l’applicazione del diritto dell’Unione e sostengono che il Tribunale ha valutato erroneamente il diritto nazionale alla luce dei criteri stabiliti dal diritto dell’Unione in materia di aiuti (primo motivo di impugnazione). In realtà, le esenzioni dagli oneri di rete non sarebbero state concesse mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che si tratta di risorse statali in tal senso solo se sussiste un collegamento sufficientemente stretto con il bilancio dello Stato. Tuttavia, il supplemento di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento StromNEV, oggetto del procedimento, non indicherebbe alcun collegamento sufficientemente stretto con il bilancio statale tedesco. Il suddetto supplemento rimarrebbe quindi una risorsa privata e non statale, che verrebbe pagata tra i gestori di rete e gli utenti della rete.

Inoltre, le ricorrenti fondano l’impugnazione sul fatto che il Tribunale avrebbe snaturato i fatti, avendo valutato erroneamente il contenuto e la portata del diritto nazionale (secondo motivo di impugnazione).

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