Language of document : ECLI:EU:T:2005:99

Arrêt du Tribunal

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione Ampliata)
15 marzo 2005 (1)

«Clausola compromissoria – Inadempimento di un contratto – Domanda riconvenzionale»

Nella causa T-29/02,

Global Electronic Finance Management (GEF) SA, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti E. Storme e A. Gobien,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Lyal e C. Giolito, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. J. Stuyck, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto, per un verso, una domanda basata su una clausola compromissoria ai sensi dell'art. 238 CE, con cui si chiede la condanna della Commissione al pagamento della somma di EUR 40 693 e all'emissione di una nota di accredito per un importo di EUR 273 516, e, per altro verso, una domanda riconvenzionale della Commissione con cui quest'ultima chiede che la ricorrente sia condannata a rimborsarle la somma di EUR 273 516, oltre agli interessi di mora al tasso del 7% annuo a partire dal 1° settembre 2001,



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione Ampliata),



composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, M. Jaeger, P. Mengozzi, dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro e dal sig. F. Dehousse, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 30 marzo 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza




Il contratto controverso

1
Il 21 agosto 1997 la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, ha sottoscritto con la società Global Electronic Finance Management SA, ricorrente (in prosieguo: la «GEF»), rappresentata dal sig. Goldfinger, suo direttore generale e amministratore delegato, un contratto dal titolo «Esprit Network of Excellence Working Group – 26069 – Financial Issues Working Group Support (FIWG)» (in prosieguo: il «contratto»).

2
Tale contratto si inserisce nell’ambito della decisione del Consiglio 23 novembre 1994, 94/802/CE, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle tecnologie dell’informazione (1994-1998) (GU L 334, pag. 24).

3
L’allegato III della decisione 94/802 stabilisce che il programma sarà realizzato mediante azioni indirette, nelle quali la Comunità partecipa finanziariamente ad azioni di ricerca e di sviluppo tecnologico (RDT), ivi comprese le azioni di dimostrazione, eseguite da terzi ovvero da istituti del Centro comune di ricerca (CCR) in associazione con terzi.

4
La decisione del Consiglio 21 novembre 1994, 94/763/CE, relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università ai programmi specifici di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea (GU L 306, pag. 8), dispone, al suo art. 6, che le proposte d’azione di RDT selezionate formano oggetto di contratti conclusi tra la Comunità e i partecipanti all’azione in questione, che precisano in particolare le disposizioni concernenti il controllo amministrativo, finanziario e tecnico dell’azione.

5
Ai sensi del contratto, la GEF, società di consulenza specializzata in finanza elettronica, doveva fornire assistenza e gestire i vari incarichi ed attività del Financial Issues Working Group (il gruppo di lavoro sulle questioni finanziarie; in prosieguo: il «FIWG»). Il progetto assegnato a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1, n. 1, del contratto, era definito nell’allegato I dello stesso, dal titolo «Technical Annex» (in prosieguo: l’«allegato tecnico»). Secondo l’allegato tecnico, il FIWG era composto da rappresentanti di vari settori e aveva lo scopo di promuovere lo sviluppo ed il perfezionamento di sistemi di pagamento e di metodi di transazione innovativi per garantire con successo la crescita del commercio elettronico e delle transazioni finanziarie elettroniche nell’ambito dell’Unione europea.

6
Ai sensi dell’art. 2, n. 1, del contratto, la durata del progetto è di 24 mesi, a partire dal 4 luglio 1997, data d’inizio di quest’ultimo. Le disposizioni finanziarie del contratto sono contenute negli artt. 3‑5 dello stesso, nonché negli artt. 12‑17 del suo allegato II, dal titolo «General Conditions» (in prosieguo: le «condizioni generali»).

7
Nella sua versione allegata al ricorso, l’allegato tecnico contiene, al suo punto 7 (pagg. 14 e 15), cinque tabelle, di cui quattro sono intitolate «Table 1. Human Resources Requirements per Task (in man/days)», «Table 2. Cost estimates per Task (in ECU)», «Table 3. Unit Costs Assumptions (in ECU)», «Table 4. Total cost estimates per Task (in ECU)», e la quinta si riferisce alla ripartizione dei costi per categoria di risorse. Le dette tabelle contengono le varie stime dei costi e l’indicazione delle risorse necessarie all’esecuzione del progetto.

8
Nella versione fornita quale allegato 3 alle risposte del GEF ai quesiti del Tribunale, l’allegato tecnico contiene, al punto 3.7, quattro tabelle così intitolate: «Table 1. Human Resources Requirements per Task (in man/days)», «Table 2. Cost estimates per Task (in ECU)», «Table 4. Total cost estimates per Task (in ECU)» e «Table 5. Cost estimates per resource category (in ECU)». Questi due allegati tecnici si distinguono in quanto il secondo contiene nuove pagine (pagg. 1, 3-16 e 25), presenta una diversa numerazione dei titoli e, al punto 3.7 di quest’ultimo, è inserita la tabella n. 5, è soppressa la tabella n. 3, e le tabelle 2 e 4 contengono cifre diverse.

9
L’art. 3, n. 2, del contratto prevede che la Commissione contribuisca per il 100% alle spese rimborsabili del progetto, fino a concorrenza della somma di ECU 440 000. Tale somma rappresenta, in conformità all’art. 3, n. 1, del contratto, il costo totale stimato del progetto stesso.

10
Ai sensi dell’art. 4 del contratto:

«La Commissione verserà il suo contributo al progetto in ECU con le seguenti modalità:

Un anticipo di ECU 165 000 (centosessantacinquemila ECU) nei due mesi successivi all’ultima sottoscrizione delle parti contraenti;

Versamenti parziali che saranno effettuati ciascuno nei due mesi successivi all’approvazione delle varie relazioni periodiche sull’andamento dei lavori e dei relativi rendiconti delle spese. L’anticipo e i versamenti parziali, cumulati, non supereranno i 396 000 ECU del contributo massimo della Commissione al progetto;

Il saldo del suo contributo totale dovuto [una ritenuta pari a ECU 44 000 (quarantaquattromila ECU)] nei due mesi successivi all’approvazione dell’ultima relazione, documento o altra prestazione che rientri nell’ambito de progetto di cui all’allegato [tecnico] e del resoconto delle spese per l’ultimo periodo, di cui all’art. 5, n. 2».

11
L’art. 5 del contratto prevede che la parte contraente presenti tre rendiconti delle spese, sottoscritti, ogni sei mesi dalla data di inizio del progetto, e che il rendiconto delle spese per l’ultimo periodo dev’essere presentato, al più tardi, tre mesi dopo l’approvazione dell’ultima relazione, documento o altra prestazione che rientri nell’ambito del progetto, in quanto nessuna spesa potrà dar luogo a pagamento dopo tale approvazione.

12
L’art. 6, secondo comma, del contratto dispone che ogni sei mesi, a partire dalla data d’inizio del progetto, dovranno essere presentate relazioni periodiche sull’andamento dei lavori.

13
L’art. 9 delle condizioni generali prevede, segnatamente, le modalità per la presentazione, da parte del contraente, delle relazioni periodiche sull’andamento dei lavori e della relazione finale.

14
Ai sensi dell’art. 12, n. 1, delle condizioni generali, «[p]er costi imputabili s'intendono i costi effettivi definiti all'art. 13 di [queste ultime] che siano necessari per il progetto, che possano essere debitamente comprovati e siano sostenuti nel periodo specificato all'art. 2, n. 1 del contratto (…)».

15
Ai sensi dell’art. 12, n. 2, delle condizioni generali, «[i] costi preventivi delle attività da svolgere per ciascuna categoria sono soltanto indicativi. I membri possono trasferire tra le varie categorie gli importi del bilancio preventivo, purché la finalità del progetto non ne risulti sostanzialmente modificata».

16
L’art. 13 delle condizioni generali contiene disposizioni specifiche relative alle spese concernenti il «personale» (art. 13, n. 1), le «spese di rete» (art. 13, n. 2), le «altre spese» (art. 13, n. 3), le «spese specifiche rilevanti» (art. 13, n. 4) e le «spese generali » (art. 13, n. 5).

17
Ai sensi dell’art. 13, n. 1, secondo comma, delle condizioni generali:

«Le ore di lavoro del personale fatturate vanno registrate e documentate. A tale scopo è necessario quantomeno tenere appositi registri, che devono essere controfirmati almeno una volta al mese dal responsabile del progetto designato o da un dirigente autorizzato dal contraente».

18
L’art. 13, n. 3, delle condizioni generali dispone segnatamente quanto segue:

«Le seguenti spese d'altro genere sostenute dal contraente sono considerate costi imputabili se riguardano l'esecuzione del progetto:

costi relativi a servizi ed infrastrutture tecniche esterni (previa approvazione della Commissione);

(…)

pubblicazioni, inclusi bollettini, miranti a divulgare informazioni sul lavoro relativo al progetto».

19
Ai sensi dell’art. 13, n. 4, delle condizioni generali, «[l]e spese specifiche rilevanti sostenute dalla parte contraente possono essere dichiarate purché la Commissione abbia preliminarmente fornito il suo consenso scritto (tale consenso è ritenuto acquisito se un titolo di spesa è stato previsto nell’allegato [tecnico] del contratto, ovvero se la Commissione non presenta alcuna obiezione nei due mesi successivi al ricevimento della domanda scritta)».

20
L’art. 13, n. 5, delle condizioni generali così dispone:

«Può venir addebitato un contributo massimo d'entità pari al 20% dei costi di personale imputabili specificati nell'articolo 13.1 (…) per sopperire ai costi generali relativi alle attività svolte nel quadro del progetto. Tra tali costi rientrano i costi di personale amministrativo e di segretariato non professionale, telefono, riscaldamento, illuminazione, elettricità, servizi postali, posta elettronica, cancelleria, ecc. Dai costi generali sono escluse le voci imputabili direttamente in base agli articoli da 13.1 a 13.4 (…) ed i costi rimborsati da terzi».

21
L’art. 15, n. 1, delle condizioni generali precisa quanto segue:

«Il contraente tiene, con regolarità e secondo i normali principi contabili dello Stato in cui esso è stabilito, libri contabili e documenti idonei a comprovare e giustificare i costi ed i tempi indicati nei rendiconti, e li mette a disposizione per le ispezioni contabili».

22
L’art. 16, nn. 2 e 3, delle condizioni generali, è così formulato:

«16.2 Fatto salvo il disposto dell'art. 17 del presente allegato qualsiasi pagamento è considerato un acconto fino all'approvazione dei risultati pertinenti del progetto cui si riferisce o, se tali elementi non sono specificati, fino all'approvazione della relazione finale.

16.3  Qualora il contributo finanziario totale previsto per il progetto, anche in seguito a qualsiasi verifica contabile, risulti inferiore ai versamenti effettuati per il progetto stesso, i contraenti rimborseranno immediatamente alla Commissione la differenza in ECU».

23
L’art. 17, n. 1, delle condizioni generali dispone che «[l]a Commissione, ovvero persone da questa autorizzate, potranno effettuare ispezioni contabili nel corso di due anni successivi alla data dell’ultimo pagamento dovuto dalla Commissione ovvero dalla fine del contratto (…)».

24
Infine, ai sensi del suo art. 10, il contratto è soggetto al diritto belga e, ai sensi dell’art. 7 delle sue condizioni generali, le controversie ad esso relative rientrano nell’esclusiva competenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee e, in caso di impugnazione, della Corte di giustizia delle Comunità europee.


Fatti all’origine della controversia

25
Il 12 settembre 1997, in applicazione dell’art. 4 del contratto, la Commissione ha versato alla GEF un anticipo pari a ECU 165 000.

26
La GEF ha quindi presentato alla Commissione quattro relazioni periodiche sull’andamento dei lavori e quattro rendiconti delle spese corrispondenti ai quattro periodi compresi tra il 4 luglio 1997, data di inizio del progetto, e il 3 luglio 1999, data di conclusione di quest’ultimo.

27
Prima della presentazione del quarto rendiconto delle spese relativo al quarto periodo del contratto, dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999 (in prosieguo: il «quarto periodo»), in data 18 e 21 giugno 1999 la Commissione ha effettuato un’ispezione finanziaria per i tre periodi precedenti, compresi tra il 4 luglio 1997 e il 3 gennaio 1999.

A – Primo rendiconto delle spese per il periodo dal 4 luglio 1997 al 3 gennaio 1998

28
Il 3 marzo 1998 la GEF ha inviato alla Commissione il suo primo rendiconto delle spese relativo al periodo contrattuale che va dal 4 luglio 1997 al 3 gennaio 1998 (in prosieguo: il «primo periodo»), per un importo totale di ECU 111 193, di cui ECU 25 249 erano relativi alle sue spese generali.

29
Con lettera 19 marzo 1998, dal titolo «Payment request submission for period 4-Jul-97 to 3-Jan-98» (in prosieguo: la «lettera di accettazione delle spese per il primo periodo»), la Commissione ha deciso di effettuare un versamento parziale delle spese dichiarate dalla GEF entro un limite di ECU 101 432, rifiutando di accollarsi quella parte delle spese generali che eccedeva il 20% delle spese del personale rimborsabili, in conformità all’art. 13, n. 5, delle condizioni generali. Di conseguenza, in base a tale voce di spesa, essa ha versato alla GEF la somma di ECU 15 488, anziché i richiesti ECU 25 249.

30
In tale lettera, la Commissione ha precisato che «[l]e spese dichiarate (ovvero quelle da noi modificate) [erano] state verificate e ritenute conformi alla relazione periodica sull’andamento dei lavori e al contratto (v. allegato II, parte D), salvo verifica, adattamento a seguito di nuovo calcolo o di ispezione contabile e accettazione delle tariffe salariali ».

B – Secondo rendiconto delle spese per il periodo dal 4 gennaio 1998 al 3 luglio 1998

31
Il 6 ottobre 1998 la GEF ha presentato il suo secondo rendiconto delle spese relativo al periodo contrattuale che va dal 4 gennaio 1998 al 3 luglio 1998 (in prosieguo: il «secondo periodo»). L’importo delle spese dichiarate relativamente a tale periodo ad opera del GEF era pari a ECU 107 017, di cui ECU 3 818 corrispondevano alla voce «altre spese».

32
Con lettera 14 dicembre 1998, dal titolo «Payment request submission for period 4‑Jan‑98 to 3‑Jul‑98» (in prosieguo: la «lettera di accettazione delle spese relative al secondo periodo»), la Commissione ha deciso di effettuare un versamento parziale delle spese dichiarate dalla GEF entro il limite di ECU 103 228, rifiutando il versamento della somma di ECU 3 818, corrispondente alla voce «altre spese», in quanto tali spese erano già state incluse nelle «spese generali». Tale lettera conteneva un passaggio analogo a quello citato al precedente punto 30.

C – Terzo rendiconto delle spese per il periodo che va dal 4 luglio 1998 al 3 gennaio 1999

33
Il 3 giugno 1999 la GEF ha presentato alla Commissione il suo terzo rendiconto delle spese relativo al periodo contrattuale che va dal 4 luglio 1998 al 3 gennaio 1999 (in prosieguo: il «terzo periodo»), per un importo di EUR 104 098 – l’importo delle spese è tradotto in euro in applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro (GU L 162, pag. 1), il quale stabilisce che l’ECU è sostituito dall’euro a partire dal 1° gennaio 1999 al tasso di un euro per un ECU.

34
Con lettera 27 luglio 1999, dal titolo «Payment request submission for period 4‑Jul-98 to 3-Jan-99» (in prosieguo: la «lettera di accettazione delle spese per il terzo periodo»), la Commissione ha accettato le spese dichiarate dal GEF entro il limite di EUR 96 214, rifiutandosi di versare la somma di EUR 7 884, corrispondente alla totalità della voce «altre spese», in quanto tali spese erano già state incluse nelle «spese generali».

35
Con questa stessa lettera, la Commissione, per rispettare il massimale di EUR 396 000 previsto dall’art. 4 del contratto – la GEF aveva, infatti, ricevuto EUR 165 000 di anticipo + EUR 101 432 per il primo periodo + EUR 103 228 per il secondo periodo = EUR 369 660 –, ha deciso di effettuare un versamento parziale per un importo inferiore a quello delle spese da essa accettate, cioè EUR 26 340 anziché EUR 96 214 (EUR 396 000 - EUR 369 660 = EUR 26 340). Peraltro, questa lettera conteneva un passaggio analogo a quello citato al precedente punto 30.

D – Ispezione finanziaria

36
Il 18 e il 21 giugno 1999 la Commissione ha effettuato un’ispezione finanziaria relativa ai primi tre periodi del contratto.

37
Con lettera 9 luglio 1999, la Commissione ha chiesto alla GEF di fornirle informazioni complementari in merito alla retribuzione del responsabile del progetto, sig. Goldfinger. Con lettera 30 luglio 1999, la GEF ha inviato alla Commissione documenti e spiegazioni relativi alla retribuzione del sig. Goldfinger, nonché a taluni aspetti fiscali e di sicurezza sociale.

38
Con lettera 12 ottobre 1999, la Commissione ha trasmesso alla GEF la relazione tecnica finale del progetto, datata 21 settembre 1999.

39
Con lettera 21 dicembre 1999, la Commissione ha inviato alla GEF un progetto di relazione ispettiva. In tale progetto di relazione, la Commissione concludeva che la GEF aveva richiesto un importo eccedentario totale di EUR 228 713, che rappresentava il 245% dell’importo totale delle spese accettate, quest’ultimo pari a EUR 93 334.

40
Con telefax 31 gennaio 2000, la GEF ha informato la Commissione del suo dissenso quanto al contenuto del progetto di relazione ispettiva, ha esposto le sue obiezioni e vi ha allegato l’analisi svolta dal sig. Pirenne, suo consulente fiscale ed esperto contabile (in prosieguo: la «lettera del sig. Pirenne del 31 gennaio 2000»).

41
Con lettera 20 marzo 2000 la Commissione ha respinto le obiezioni della GEF ed ha proposto una valutazione tecnica specifica (in prosieguo: la «seconda valutazione tecnica») per stabilire il numero esatto di ore ragionevolmente imputabile a ciascuna delle mansioni eseguite in conformità all’allegato tecnico. Questa seconda valutazione tecnica è intervenuta il 24 maggio 2000. Una copia della relazione concernente tale valutazione è stata comunicata alla GEF in data 27 ottobre 2000, in risposta alla sua domanda del 18 ottobre 2000.

42
Con lettera 18 luglio 2000, la Commissione ha trasmesso alla GEF la relazione ispettiva finale, recante data 28 giugno 2000. In tale relazione, la Commissione concludeva che per il periodo soggetto all’ispezione contabile, compreso tra il 4 luglio 1997 e il 4 gennaio 1999, la GEF aveva preteso un importo eccedentario pari a EUR 253 823, corrispondente al 372% dell’importo totale delle spese accettate, quest’ultimo essendo pari a EUR 68 224.

43
La conclusione cui sono giunti gli ispettori nella relazione ispettiva finale del 28 giugno 2000 era basata, segnatamente, sui seguenti rilievi:

«La [GEF] non esegue la registrazione dei tempi di lavoro dei membri del suo personale. Tale prassi è contraria all’art. 13.1.2 [delle condizioni generali] di contratto.

Il sig. Goldfinger ha ammesso che la GEF non teneva alcuna scheda delle presenze. In occasione dell’ispezione contabile, il sig. Goldfinger ha compiuto una stima delle ore di lavoro in base ad un’agenda di ufficio e in base ai contratti di lavoro. Abbiamo potuto rilevare che tale agenda di ufficio non conteneva alcun rilevamento degli orari di lavoro. Di conseguenza, non abbiamo potuto accettare le ore imputate al progetto CE. Inoltre, le schede di presenza predisposte dal sig. Goldfinger non erano corrette per le seguenti ragioni: il progetto ha avuto inizio il 4 luglio 1997 e non il 1° luglio 1997 e le 202 ore dichiarate per lo specialista informatico nel luglio 1997 e nell’ottobre 1997 non erano corrette, posto che tale persona ha cominciato a lavorare per la GEF solamente il 3 novembre 1997.

L’analisi del rapporto fatturato/costi del personale nei bilanci finanziari, confrontato a quello fatto valere nei rendiconti delle spese, permette di rilevare quanto segue (importi in BEF):

    1996/1997

1997/1998

Stipendio del sig. Golfinger

2 791 211

4 119 153

Stipendi dei dipendenti

2 711 775

4 599 788

Totale delle spese di personale nei bilanci finanziari

5 502 986

8 718 941

Spese di personale fatte valere nell’ambito del progetto CEE (primi due periodi)

0

6 428 877

Spese di personale per i progetti non-CE

5 502 986

2 290 064

Fatturato nei bilanci finanziari

13 208 003

15 556 779

Per deduzione : progetto CE (secondo la contabilità del cliente)

6 656 100

9 397 877

Fatturato dei progetti non-CE

6 551 903

6 158 902

Risulta che nel corso dell’esercizio fiscale 1996/1997 è stato prodotto un fatturato pari a 6,5 milioni di [franchi belgi] (BEF) con un costo relativo al personale pari a 5,5 milioni di BEF (ratio 1,19). Nel corso dell’esercizio fiscale 1997/1998, è stato prodotto un fatturato sostanzialmente identico (6,2 milioni di BEF) con un costo relativo al personale pari a 2,3 milioni di BEF (ratio 2,69). Ciò indica che le spese relative al personale fatturate alla Commissione sono notevolmente sovrastimate.

Il numero di giorni lavorativi/uomo previsto per il progetto nel numero 3.7 dell’allegato tecnico è di 447, ovvero di 3 576 ore. Ciò significherebbe una media di 894 ore a semestre. Abbiamo rilevato che il numero totale di ore fatto valere per i primi semestri era rispettivamente pari a 2 827 e a 2 878 ore, cioè più del 300% di quanto previsto.

In mancanza di schede di presenza, non abbiamo potuto determinare il numero di ore imputabile al progetto CE. Nel progetto di relazione ispettiva, il numero di ore accettato era basato sul numero di ore previsto, posto che neppure la relazione tecnica finale del 21 settembre 1999 forniva alcuna indicazione in merito al numero di ore (…).

È stato quindi deciso e concordato con la GEF che era necessaria una nuova valutazione tecnica per stabilire il numero esatto di ore ragionevolmente imputabile a ciascuna delle mansioni svolte in conformità all’allegato tecnico del contratto.

La seconda valutazione tecnica è intervenuta il 24 maggio 2000. Il suo risultato è stato che, per tutta la durata del contratto, cioè per il periodo che va dal 4 luglio 1997 al 4 luglio 1999, potevano essere accettate 303 giornate lavorative/uomo, ovvero 2 420 ore.

In base al risultato di questa seconda valutazione tecnica, abbiamo calcolato le spese relative al personale accettabili per il periodo che era stato oggetto di ispezione contabile, cioè dal 4 luglio 1997 al 4 gennaio 1999. Tali calcoli si sono basati sul numero totale di ore per tutta la durata del contratto ritenuto accettabile dalla seconda valutazione tecnica (2 420 ore) e diviso per quattro, così da ottenere il numero di giornate lavorative/uomo per semestre (605 ore).

Pur ammettendo che la ripartizione per semestre del numero totale delle giornate lavorative/uomo può non corrispondere al lavoro realmente eseguito nel corso di ciascun semestre, riteniamo che tale metodo sia ragionevole. Inoltre, l’ispezione contabile ha rivelato che le spese orarie relative al personale non variano in modo sensibile da un semestre all’altro.

(…)».

44
Con lettera 14 novembre 2000, la GEF ha inviato alla Commissione una copia delle schede di presenza predisposte dal sig. Goldfinger, nonché documenti intesi a dimostrare che, contrariamente ai rilievi degli ispettori svolti nella relazione ispettiva finale, la GEF redigeva schede di presenza per i membri del suo personale.

45
Con lettera 22 novembre 2000, la Commissione ha confermato di aver ricevuto i documenti citati e ha informato la GEF della trasmissione del fascicolo relativo all’ispezione contabile alla sig.ra De Graef, cui doveva essere inviata tutta la corrispondenza futura.

46
Con lettera 14 dicembre 2000, recante il n. 502667, relativa al terzo periodo, la Commissione ha comunicato alla GEF la distinta delle spese accettate per i tre primi periodi del contratto, rivista alla luce della relazione ispettiva finale, nonché un rendiconto consolidato delle spese, che teneva conto di tale revisione, da cui risultava che relativamente a tali periodi la Commissione aveva versato alla GEF EUR 208 602 in eccesso.

47
Con lettera 21 dicembre 2000, indirizzata alla sig.ra De Graef, la GEF ha chiesto una riunione per discutere con la Commissione in merito, segnatamente, al contenuto della relazione della seconda valutazione tecnica, nonché sulla relazione ispettiva finale.

E – Quarto rendiconto delle spese relativo al periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999

48
Il 2 dicembre 1999 la GEF ha presentato alla Commissione il suo quarto rendiconto delle spese per il quarto periodo, per un importo pari a EUR 148 148,01.

49
Con lettera 3 luglio 2000, la Commissione ha chiesto alla GEF informazioni supplementari relativamente alla voce «spese di rete» e alla voce «altre spese», ed ha formulato osservazioni in merito alle spese non soggette a rimborso ai sensi del contratto.

50
Con lettera 31 luglio 2000 la GEF, tenuto conto dei rilievi già svolti dalla Commissione, ha presentato a quest’ultima una versione modificata del suo quarto rendiconto delle spese, per un importo di EUR 135 819,48, nonché la documentazione relativa alle voci «spese di rete» e «altre spese».

51
Con lettera 14 dicembre 2000, recante il n. 502668 e dal titolo «Payment request submission for period 4-Jan-99 to 3-Jul-99» (in prosieguo: la «lettera di accettazione delle spese per il quarto periodo»), la Commissione ha accettato le spese dichiarate dalla GEF entro il limite di EUR 30 212. Le spese sostenute dalla GEF e respinte dalla Commissione riguardavano una parte della voce «personale», cioè EUR 83 805, una parte della voce «spese di rete», cioè EUR 3 404, una parte della voce «altre spese», cioè EUR 1 608, e una parte della voce «spese generali», cioè EUR 16 790. La Commissione ha precisato che il rifiuto di una parte delle voci «personale» e «spese generali» era dovuto al fatto che, alla luce dei risultati dell’ispezione contabile, le ore di lavoro erano state limitate a 605 ed erano state utilizzate le tariffe salariali risultanti dall’ispezione contabile. Quanto alle voci «spese di rete» e «altre spese», la Commissione ha affermato che il parziale rifiuto di talune spese era dovuto al fatto che queste ultime non erano supportate da una fattura. La Commissione ha aggiunto che, in questa fase, non poteva essere disposto alcun pagamento, in quanto il massimale contrattuale era già stato raggiunto. Peraltro, tale lettera conteneva un passaggio analogo a quello citato al punto 30 della presente sentenza.

52
Con questa stessa lettera del 14 dicembre 2000, recante il n. 502668, la Commissione ha inoltre trasmesso alla GEF un rendiconto consolidato delle spese relativo all’intero periodo contrattuale (dal 4 luglio 1997 al 3 luglio 1999).

F – Domanda di rimborso della Commissione: la nota di addebito dell’11 luglio 2001

53
Con lettera 24 gennaio 2001, la Commissione ha inviato alla GEF un rendiconto consolidato finale delle spese per tutta la durata del contratto, identico a quello allegato alla sua lettera 14 dicembre 2000, recante il n. 502668, citata. Da tale documento emerge che, a parere della Commissione, alla GEF erano stati pagati EUR 273 516 in eccesso, cifra corrispondente all’importo totale delle spese pagate dalla Commissione al GEF, detratto l’importo delle spese accettate dalla Commissione (cioè 396 000 - 122 484).

54
Con lettera 2 febbraio 2001, la Commissione ha informato il legale della GEF, per un verso, dell’apertura ad opera dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di un’indagine relativa al FIWG e, per altro verso, del fatto che sarebbe stata concordata con quest’ultima una riunione per esaminare e discutere le questioni concernenti le relazioni ispettive finali effettuate dalla direzione generale (DG) «Società dell’informazione», nonché i punti sollevati nella sua lettera 21 dicembre 2000, citata al precedente punto 47, in quanto pertinenti ai fini dell’indagine della Commissione.

55
In risposta alle lettere della Commissione datate 24 gennaio e 2 febbraio 2001, citate, la GEF, con due lettere datate 21 febbraio 2001, indirizzate rispettivamente al sig. Lefebvre della DG «Società dell’informazione» e al sig. Brüner dell’OLAF, ha informato la Commissione del suo dissenso in ordine al rendiconto finale consolidato delle spese, in quanto basato sui risultati, già contestati, delle relazioni ispettive. La GEF ha inoltre riproposto la sua domanda del 21 dicembre 2000, per ottenere una riunione con i rappresentanti della Commissione.

56
Con lettera 12 marzo 2001, la Commissione ha informato la GEF di essersi basata sui risultati della relazione ispettiva, cosicché qualsiasi altra osservazione avrebbe dovuto essere indirizzata direttamente al servizio ispettivo.

57
Con lettera 19 marzo 2001, la GEF ha chiesto alla sig.ra De Graef di informare il servizio ispettivo del fatto che era in corso una discussione relativa al contratto in esame.

58
L’11 luglio 2001 la Commissione ha inviato alla GEF una nota di addebito con la quale chiedeva il rimborso della somma di EUR 273 516.

59
Con lettera 25 luglio 2001, indirizzata al sig. Lefebvre, la GEF ha formalmente contestato tale nota di addebito della Commissione, non essendo stato trovato un accordo definitivo con quest’ultima quanto alla relazione ispettiva finale del progetto. Essa ha inoltre chiesto alla Commissione di sospendere la procedura di rimborso fino a quando non si fossero tenuti i colloqui con i suoi rappresentanti autorizzati.

60
Con lettera 26 luglio 2001, indirizzata alla sig.ra De Graef, il legale della GEF ha confermato la posizione assunta dalla sua cliente ed ha sottolineato il dissenso sulle relazioni ispettive espresso da quest’ultima nella sua corrispondenza anteriore (segnatamente nelle lettere indirizzate alla Commissione il 14 novembre ed il 21 dicembre 2000), nonché il fatto che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione nella sua lettera 2 febbraio 2001, la GEF non aveva ricevuto alcun invito a partecipare ad un colloquio relativo a taluni punti da essa sollevati.

61
Con lettera 9 agosto 2001 il legale della GEF ha informato la Commissione che, poiché essa non aveva rispettato la sua formale promessa di organizzare una riunione per trovare una soluzione condivisa dalle due parti sull’aspetto contabile del progetto, la sua cliente avrebbe proposto ricorso dinanzi al Tribunale in base alla clausola compromissoria prevista dal contratto.


Procedimento

62
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 febbraio 2002, la GEF ha proposto il presente ricorso.

63
Con il suo controricorso, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 maggio 2002, la Commissione ha formulato una domanda riconvenzionale.

64
Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64, n. 3, lett. a) e d), del regolamento di procedura del Tribunale e su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso, nella sua riunione di sezione dell’11 novembre 2003, di porre taluni quesiti scritti e di chiedere alle parti la produzione di taluni documenti. Queste ultime hanno risposto ai quesiti ed hanno prodotto i documenti richiesti nei termini impartiti.

65
Ai sensi dell’art. 14, nn. 1 e 3, e ai sensi dell’art. 51, n. 1, del regolamento di procedura, la Prima Sezione ha deciso di sottoporre al Tribunale in seduta plenaria la rimessione della presente causa ad una sezione composta da cinque giudici.

66
Con lettera 4 dicembre 2003, le parti, in conformità all’art. 51, n. 1, del regolamento di procedura, sono state invitate a presentare le loro osservazioni in merito a tale rimessione entro il 9 dicembre 2003.

67
Con lettere 8 e 9 dicembre 2003, la Commissione e la GEF hanno rispettivamente comunicato al Tribunale di non avere osservazioni in merito alla rimessione della presente causa alla Prima Sezione ampliata.

68
Con decisione della Sezione Plenaria del 10 dicembre 2003, su proposta della Prima Sezione, la presente causa è stata rinviata alla Prima Sezione ampliata.

69
All’udienza del 30 marzo 2004 le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale.


Conclusioni delle parti

70
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

condannare la Commissione a versarle una somma di EUR 40 693;

dichiarare che la domanda della Commissione volta a ottenere il rimborso della somma di EUR 273 516 è infondata, e pertanto condannare la Commissione ad emettere una nota di accredito per un importo di EUR 273 516;

respingere la domanda riconvenzionale della Commissione in quanto infondata;

condannare la Commissione alle spese.

71
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso in quanto infondato;

condannare la ricorrente a versarle la somma di EUR 273 516, aumentata degli interessi di mora al tasso del 7% annuo a partire dal 1° settembre 2001;

condannare la ricorrente alle spese.


Sulla competenza del Tribunale

72
Si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può esaminare d’ufficio le eccezioni di irricevibilità di ordine pubblico. Poiché la competenza del Tribunale è una questione di ordine pubblico, essa può pertanto essere esaminata d’ufficio dal Tribunale stesso (sentenza del Tribunale 17 giugno 1998, causa T‑174/95, Svenska Journalistförbundet/Consiglio, Racc. pag. II‑2289, punti 79 e 80).

73
Si deve rilevare in proposito che, ai sensi dell’art. 238 CE e delle disposizioni di cui all’art. 3, n. 1, lett. c), della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/CECA, CEE, Euratom (GU L 144, pag. 21), alla data di introduzione del presente ricorso la competenza del Tribunale a conoscere di un ricorso introdotto in base ad una clausola compromissoria implica necessariamente la competenza a conoscere di una domanda riconvenzionale formulata da un’istituzione nell’ambito del medesimo ricorso, che deriva dal vincolo contrattuale ovvero dal fatto su cui è basata la domanda principale, ovvero si trova in relazione diretta con le obbligazioni derivanti da detto contratto (v., in tal senso, sentenze della Corte 18 dicembre 1986, causa 426/85, Commissione/Zoubek, Racc. pag. 4057, punto 11, e 10 aprile 2003, causa C‑167/99, Parlamento/SERS e Città di Strasburgo, Racc. pag. I‑3269, punti 95‑104; ordinanza della Corte 21 novembre 2003, causa C‑280/03, Commissione/Lior e a., non pubblicata nella Raccolta, punti 8 e 9, e sentenza del Tribunale 16 maggio 2001, causa T‑68/99, Toditec/Commissione, Racc. pag. II‑1443).

74
Ne discende che il Tribunale è competente a pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale formulata dalla Commissione.


Nel merito

A – Sulla domanda della ricorrente volta ad ottenere, per un verso, il pagamento di somma di EUR 40 693 e, per altro verso, l’emissione di una nota di accredito per un importo di EUR 273 516

75
La GEF afferma di aver diritto, ai sensi del contratto, al rimborso di un importo di EUR 436 693, corrispondente alla somma degli importi accettati dalla Commissione nell’ambito dei suoi primi tre rendiconti delle spese, cioè EUR 101 432 per il primo, EUR 103 228 per il secondo e EUR 96 214 per il terzo, nonché dell’importo di EUR 135 819, dichiarato nel suo quarto rendiconto delle spese. Essa precisa che, poiché la Commissione le ha già versato EUR 396 000, la sua domanda di rimborso si limita a EUR 40 693 (EUR 436 693 - EUR 396 000).

76
A sostegno della propria domanda, la GEF solleva in sostanza quattro motivi basati, in primo luogo, sulla violazione del contratto da parte della Commissione, in secondo luogo, sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, in terzo luogo, sulla violazione del principio di rispetto dei diritti della difesa e, in quarto luogo, sulla violazione del principio di esecuzione in buona fede degli obblighi contrattuali e del principio di buona amministrazione. A tal proposito si deve rilevare che quest’ultimo motivo, nella parte in cui si riferisce ad un’asserita violazione, ad opera della Commissione, dell’esecuzione del contratto in buona fede e del principio di buona amministrazione, dovrà essere esaminato come secondo motivo.

1. Sul primo motivo, basato sulla violazione del contratto

a)     Argomenti delle parti

77
La GEF sostiene, innanzi tutto, che la sua richiesta di pagamento della somma di EUR 40 693, ancora dovutale in ragione delle spese sostenute nell’ambito del contratto, si basa, per un verso, sulla violazione ad opera della Commissione degli obblighi derivanti dal contratto e dall’art. 1134, primo comma, del codice civile belga, ai sensi del quale: «[i] contratti legalmente stipulati hanno forza di legge tra le parti». Infatti, avendo modificato arbitrariamente e unilateralmente la sua posizione con riferimento all’accettazione delle spese presentate e dimostrate dalla GEF, la Commissione sarebbe venuta meno ai suoi obblighi contrattuali. Orbene, la GEF avrebbe eseguito correttamente il contratto, il che sarebbe confermato dalla relazione tecnica finale, da cui si evince chiaramente che le risorse del progetto sono state ben utilizzate, e concede una «bandiera verde» (approvazione finale dei risultati) al lavoro effettuato dalla GEF.

78
Per altro verso, la GEF afferma nel suo ricorso che la Commissione non è riuscita a dimostrare, ai sensi dell’art. 1235, primo comma, del codice civile belga, che la somma di EUR 273 516, di cui essa ha chiesto la restituzione a seguito della modifica della sua posizione, era stata pagata «per errore». Orbene, secondo la GEF, nessun pagamento sarebbe stato effettuato per errore. Nella sua replica, la GEF riformula tale posizione basata su una cattiva traduzione dell’art. 1235, primo comma, citato. Infatti, ai sensi di tale articolo, «[q]qualsiasi pagamento presuppone un debito: ciò che è stato pagato indebitamente è soggetto a ripetizione». La Commissione non sarebbe riuscita a dimostrare che la somma richiesta fosse stata pagata «indebitamente». La GEF ritiene che il pagamento fosse dovuto e che, in caso di dubbio, spettasse alla Commissione dimostrare di averlo effettuato per errore, il che non è avvenuto nel caso di specie.

79
Inoltre, contrariamente alla posizione della Commissione, e come affermato dalla GEF nella lettera del sig. Pirenne del 31 gennaio 2000, il contratto non sarebbe qualificabile come contratto di sovvenzione e non farebbe riferimento ad alcuna forma di sovvenzione nell’ambito di un programma europeo di assistenza. La Commissione l’avrebbe peraltro ammesso nella sua lettera 20 marzo 2000, nella quale essa ha manifestato il suo consenso per la sostituzione delle parole «Subsidies for EC 26 069» e «Turnover minus subventions» di cui alla pag. 3 del progetto di relazione ispettiva, rispettivamente con i termini «Of which EC contract 26 069» e «Turnover minus EC contribution».

80
Infine, per quanto riguarda in particolare la giustificazione delle spese presentate alla Commissione, la GEF espone talune osservazioni relative alle spese del «personale», tra cui la retribuzione del sig. Goldfinger, nonché a talune spese connesse alle voci «spese di viaggio e di sussistenza» e «altre spese».

81
Quanto alle spese di personale, la GEF rileva preliminarmente che questo è il principale punto di contrasto tra le parti, che è stato messo in luce dalla relazione ispettiva finale, secondo cui sarebbero state fatte valere 9 859 ore di lavoro eccedentarie.

82
A tal proposito la GEF sostiene, innanzi tutto, che la Commissione ed essa stessa hanno sottostimato l’aumento quantitativo di lavoro derivante dalla rapidità dei cambiamenti nel settore delle transazioni finanziarie elettroniche e delle transazioni finanziarie via Internet, cambiamenti che hanno richiesto adattamenti costanti dell’ampiezza delle mansioni, imprevedibili all’epoca della sottoscrizione del contratto.

83
Pertanto, la GEF avrebbe legittimamente dichiarato un numero più elevato di ore di lavoro ed adattato significativamente le tariffe orarie rispetto alle stime iniziali, conformemente agli orientamenti dettagliati forniti dalla Commissione dopo la sottoscrizione del contratto. Tali nuove tariffe, assunte come base dei rendiconti delle spese relativi ai primi tre periodi contrattuali, sarebbero state comunicate alla Commissione nel marzo 1998 mediante un questionario finanziario accettato da quest’ultima.

84
Secondo la GEF, la Commissione, che aveva seguito con attenzione i lavori realizzati e previsti nell’ambito del progetto, e che era stata dettagliatamente informata in ciascun rendiconto delle spese del tempo dedicato al progetto dal personale della GEF, era dunque a conoscenza del fatto che, sin dal primo rendiconto delle spese, presentato nel marzo 1998, il numero di ore di lavoro inizialmente stimato sarebbe stato superato, e che, a partire dal secondo rendiconto delle spese, presentato nell’ottobre 1998, tale numero di ore era stato effettivamente superato. Inoltre, per tutta la durata del progetto, la Commissione non avrebbe mai formulato giudizi negativi sul tempo dedicato al progetto stesso, né sulle tariffe applicate dalla GEF per il calcolo delle spese relative al personale. Al contrario, tutti i funzionari della Commissione interessati avrebbero espresso giudizi positivi sullo sviluppo del progetto, approvandone le modalità di realizzazione. Ciò dimostrerebbe l’accettazione, da parte della Commissione, del maggior numero di ore di lavoro dedicate al progetto e delle tariffe applicate dalla GEF, e spiegherebbe perché la Commissione ha pagato i rendiconti delle spese. Sarebbe pertanto erronea l’affermazione, contenuta nella relazione della seconda valutazione tecnica, secondo cui la Commissione non avrebbe approvato i tempi aggiuntivi dedicati dalla GEF al progetto.

85
Peraltro, il superamento del numero stimato di ore di lavoro non implicherebbe una modifica del contratto, in quanto, contrariamente al massimale contrattuale di EUR 440 000, esso non rappresenterebbe un elemento essenziale del contratto. In tal senso la GEF sottolinea, per un verso, che l’affermazione della Commissione nella relazione ispettiva finale, secondo cui il numero di giornate lavorative/uomo previsto dal contratto per il progetto è di 447 o di 3 576 ore, rappresenta semplicemente una stima e non un limite massimo di giorni e di ore di lavoro.

86
Per altro verso, quanto all’affermazione contenuta nella relazione relativa alla seconda valutazione tecnica, secondo cui il numero di ore di lavoro dedicate al progetto era inizialmente considerato un massimale che poteva essere superato solo previa approvazione scritta della Commissione, la GEF afferma che all’epoca della stesura del contratto era stato impossibile definire obiettivamente e precisamente il numero di ore di lavoro necessario per l’esecuzione del contratto. Ciò spiegherebbe perché le parti hanno deciso di stabilire un importo di EUR 440 000, da ripartirsi tra le varie mansioni e le varie categorie di spesa, come limite massimo delle spese autorizzate, senza fare alcun riferimento ad un numero predeterminato di ore di lavoro quale fondamento di tale importo massimo. Nessuna disposizione del contratto prevedrebbe che l’importo stimato di ore di lavoro non era superabile, né che una simile eventualità richiedeva una modifica del contratto, come nel caso in cui la GEF avesse chiesto un contributo superiore a EUR 440 000. Essa conclude che l’unico criterio per l’accettazione delle spese relative al personale non era la stima iniziale, bensì il fatto che le spese complessive fossero inferiori alla somma di EUR 440 000.

87
In secondo luogo, quanto alle dichiarazioni relative alle ore di lavoro dedicate al progetto e alle spese affrontate, la GEF ritiene che a torto la Commissione ha ritenuto, nel progetto di relazione ispettiva e nella relazione ispettiva finale, che il numero di ore di lavoro è stato sovrastimato a causa dell’inesistenza di registrazioni dei tempi di lavoro e di schede di presenza.

88
La GEF afferma innanzi tutto di aver compilato tutti i formulari richiesti e di aver osservato tutte le disposizioni legislative applicabili, in particolare di aver rispettato tutti i requisiti del segretariato sociale Securex, le disposizioni della legge belga sulla sicurezza sociale, nonché i principi contabili, in applicazione dell’art. 15, n. 1, delle condizioni generali, disposizione che, secondo il progetto di relazione ispettiva, sarebbe stata pienamente osservata.

89
Infatti, la GEF avrebbe compilato e inviato alla Commissione il questionario finanziario relativo alle spese inserite in bilancio, e ciascun rendiconto delle spese inviato alla Commissione conterrebbe, in allegato, un calcolo dettagliato delle spese relative al personale, ivi compreso il numero di ore di lavoro e la tariffa unitaria. Alla fine del periodo contrattuale, la GEF avrebbe preparato una sintesi del rendiconto delle spese per tutto il periodo in questione ed avrebbe inviato alla Commissione un questionario finanziario aggiornato. Inoltre, la GEF avrebbe conservato i documenti relativi al tempo dedicato al progetto da parte di ciascuno dei membri del suo personale. A tal fine, essa avrebbe utilizzato ed utilizzerebbe ancora i documenti del segretariato sociale Securex. Oltre a tali documenti, la GEF avrebbe del pari predisposto schede di presenza supplementari con le ore di lavoro giornaliere per ciascuna categoria professionale impiegata nel progetto, per le quali, come confermato dalla Commissione nella sua lettera 20 marzo 2000, non era stato imposto alcun modello specifico.

90
Peraltro, essa rileva che, nel giugno 1999, i documenti relativi alle ore di lavoro, compilati in conformità alle norme stabilite dal segretariato sociale Securex, nonché le schede di presenza supplementari redatte dal sig. Goldfinger erano già state consegnate agli ispettori, ma che tuttavia questi ultimi si erano rifiutati di considerarle, per cui la GEF le ha trasmesse alla Commissione il 14 novembre 2000. Essa precisa del pari che tali documenti sono stati oggetto della lettera del sig. Pirenne del 31 gennaio 2000. La GEF precisa di essere in grado di fornire al Tribunale le prove di tutte le spese affrontate, ivi comprese le copie di tutte le schede di presenza e delle fatture d’acquisto.

91
Inoltre, essa rileva che l’art. 13, n. 1, secondo comma, delle condizioni generali non prevede che ciascun dipendente debba redigere le proprie schede di presenza. Nella fattispecie, la GEF afferma che i documenti relativi alla registrazione dei tempi di lavoro e le schede di presenza sono stati compilati dal responsabile del progetto, e che pertanto tali documenti sono stati altresì certificati dallo stesso, come richiesto dal contratto. Oltretutto, la Commissione avrebbe esplicitamente affermato che la GEF ha agito nel rispetto del contratto. Nelle sue lettere di accettazione delle spese di cui ai rendiconti presentati dalla GEF, essa ha affermato che le «spese dichiarate (ovvero quelle da noi modificate) sono state verificate e ritenute conformi alla relazione periodica sull’andamento dei lavori e al contratto (v. allegato II, parte D), con riserva di verifica, di adattamento a seguito di un nuovo calcolo ovvero di ispezione contabile e di accettazione delle tariffe salariali». Secondo la GEF, l’esplicito riferimento alla parte D delle condizioni generali, che contiene il formulario da compilarsi per le spese del personale, indica che la GEF ha rispettato le istruzioni della Commissione quanto alle modalità di dichiarazione delle spese.

92
Infine, nell’ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere che le disposizioni del contratto, in particolare l’art. 13, n. 1, e l’art. 15, n. 1, delle condizioni generali non siano sufficientemente chiare, si dovrebbe concludere che la GEF ha agito correttamente ed in conformità al contratto, in applicazione dell’art. 1162 del codice civile belga, il quale dispone che, «[i]n caso di dubbio, il contratto si interpreta a sfavore di colui che lo ha redatto ed in favore di colui che ha assunto l’obbligazione».

93
Per quanto riguarda, in particolare, la retribuzione del sig. Goldfinger, la GEF afferma che la Commissione non ha tenuto contro del fatto che tale retribuzione è stata messa in discussione in sede di verifica contabile, quando invece la GEF aveva dimostrato, in base alla contabilità della società, che si trattava di una spesa accettabile, tenuto conto della situazione del mercato belga.

94
In terzo luogo, la GEF contesta la procedura seguita dalla seconda valutazione tecnica, nonché il risultato cui essa è giunta.

95
Quanto alla procedura seguita nell’ambito della seconda valutazione tecnica del 24 maggio 2000, la GEF ritiene che gli ispettori non abbiano rispettato i termini di riferimento stabiliti nella lettera della Commissione 20 marzo 2000, poiché essi non hanno verificato quanto tempo la GEF avesse dedicato a ciascuna mansione, né hanno effettuato in tal senso una stima ragionevole. Infatti, essi avrebbero semplicemente ripartito il numero totale di ore di lavoro stimato all’epoca della sottoscrizione del contratto tra le varie mansioni, e non avrebbero fatto alcuno sforzo per avvalorare tali calcoli discutendone con coloro che hanno lavorato al progetto. Orbene, un tale modo di procedere non sarebbe conforme al contratto, secondo cui la base per il pagamento della Commissione non è data dalle spese inizialmente stimate, bensì da quelle effettivamente affrontate, che siano comprovate e ragionevoli. In tali circostanze, la GEF ritiene che, poiché la relazione ispettiva finale si è basata sulla relazione della seconda valutazione tecnica, il suo contenuto sia erroneo.

96
Quanto al risultato della seconda valutazione tecnica, la GEF afferma che non è ragionevole che la Commissione riconosca un numero di ore di lavoro dedicate al progetto inferiore alla stima iniziale. La GEF avrebbe, infatti, dimostrato di aver sostenuto le spese dichiarate nei suoi rendiconti, e la Commissione avrebbe ammesso la correttezza delle stesse non solo nella relazione tecnica finale, ma anche nel progetto di relazione ispettiva, che confermavano l’esattezza della contabilità della GEF. Quest’ultima rileva in proposito che nella relazione tecnica finale, citata nel progetto di relazione ispettiva, la Commissione ha affermato che «il lavoro è stato eseguito e le risorse sono state utilizzate» ed ha concluso nel senso di «una buona utilizzazione generale delle risorse».

97
In quarto luogo, la GEF afferma che a torto la Commissione non ha tenuto conto, in sede di elaborazione della relazione ispettiva finale, delle osservazioni del sig. Pirenne, contenute nella sua lettera 31 gennaio 2000, in merito al progetto di relazione ispettiva.

98
Così, per un verso, la GEF sottolinea in particolare l’affermazione contenuta nella relazione ispettiva finale, che riprende quella contenuta nel relativo progetto, secondo cui le 202 ore dichiarate da uno specialista informatico nel luglio e nell’ottobre 1997 erano ingiustificate, in quanto questo aveva cominciato a lavorare per la GEF solamente il 3 novembre 1997. Orbene, il sig. Pirenne avrebbe dichiarato nella sua lettera 31 gennaio 2000 che, nel luglio, nell’ottobre e nel novembre 1997, le funzioni di specialista informatico erano state esercitate successivamente da tre persone. A tale proposito la GEF rileva, peraltro, che il contratto non contiene alcuna disposizione che vieti di utilizzare più persone per svolgere una funzione specifica ed aggiunge che, nella fattispecie, tutte le persone che hanno lavorato in qualità di specialisti informatici erano qualificate per l’esercizio di tali funzioni.

99
Per altro verso, la GEF fa riferimento all’analisi del rapporto esistente tra il suo fatturato e le spese relative al personale, nonché al rilievo secondo cui le spese relative al personale fatturate erano state significativamente sopravvalutate, come affermato nel progetto di relazione ispettiva e successivamente nella relazione ispettiva finale. A tal proposito il sig. Pirenne avrebbe chiaramente precisato, nella sua lettera 21 gennaio 2000, che gli ispettori non avevano correttamente presentato i rilievi e le cifre forniti dalla GEF, segnatamente non avendo tenuto conto del fatto che un progetto che copre periodi contabili successivi implica uno scaglionamento delle spese e delle entrate su tutta la durata del progetto. Così, l’esercizio finanziario della GEF andrebbe dal 1° ottobre al 30 settembre, mentre le spese erano state registrate secondo il metodo della Commissione, che situa l’inizio dell’esercizio finanziario in luglio. Anche qualora tale informazione non fosse stata sufficientemente chiara al momento in cui la GEF ha presentato la sua contabilità, nella sua lettera 31 gennaio 2000 essa ha apportato precisazioni di cui sarebbe stato necessario tener conto nel redigere la relazione ispettiva finale.

100
Infine, la GEF esamina le altre spese che sono state respinte dagli ispettori, relative alle voci «spese di viaggio e di sussistenza» e «altre spese». La GEF afferma che il rigetto delle spese relative a tali due voci nel progetto di relazione ispettiva, nella relazione ispettiva finale, nonché nella lettera di accettazione delle spese per il quarto periodo è erroneo, poiché queste sono state interamente documentate e giustificate. Inoltre, essa rimprovera alla Commissione di non aver tenuto conto delle osservazioni del sig. Pirenne di cui alla sua lettera 31 gennaio 2000. La GEF si propone di fornire nuovamente la prova di tutte le spese in questione nell’ambito del presente procedimento.

101
In particolare, per quanto riguarda l’importo di EUR 3 145,05, pagato per lo studio Datamonitor, la GEF sostiene che si tratta di una spesa affrontata nell’ambito della documentazione del progetto, che gli ispettori hanno erroneamente qualificato come elemento di assistenza tecnica. L’impegno relativo a tale spesa non richiedeva pertanto il consenso preliminare della Commissione, ai sensi dell’art. 13, n. 3, delle condizioni generali. Inoltre, la GEF afferma di aver messo lo studio e la relativa fattura a disposizione degli ispettori, i quali si sono tuttavia rifiutati di rettificare l’errore.

102
Quanto alla voce «altre spese» e, in particolare, alla dichiarazione delle spese per un importo di EUR 1 790,31, attestata da fatture e relativa all’acquisto di piccoli oggetti nelle librerie, la GEF sostiene che questa era riconducibile alle spese specifiche per la documentazione, rimborsabili sino all’importo di EUR 11 056, e che tale documentazione era necessaria per l’esecuzione dei compiti previsti nell’ambito del progetto.

103
La Commissione contesta il fondamento di tale motivo, affermando di non aver violato i propri obblighi contrattuali.

b)     Giudizio del Tribunale

Osservazioni preliminari

104
Si deve innanzi tutto ricordare che, ai sensi del contratto, la GEF si è impegnata ad eseguire il progetto definito nell’allegato tecnico. Tale progetto consisteva nel fornire assistenza al FIWG, il che si traduceva nell’esecuzione di sei diversi incarichi, ciascuno caratterizzato da un elenco di varie prestazioni da compiersi.

105
Si deve del pari ricordare che, ai sensi dell’art. 6 della decisione 94/763, il contratto precisa, segnatamente, le disposizioni di sorveglianza amministrativa, finanziaria e tecnica relative al progetto.

106
Così, la GEF era tenuta, in particolare, a sottoporre alla Commissione, in conformità all’art. 6 del contratto e all’art. 9 delle condizioni generali, quattro relazioni periodiche sull’andamento dei lavori, e ciò ogni sei mesi a partire dalla data di inizio del contratto. Ciò doveva permettere alla Commissione di valutare i progressi e la cooperazione ottenuti nell’ambito del progetto o nell’ambito dei relativi incarichi. La GEF era altresì tenuta a fornire una relazione finale relativa al lavoro, agli obiettivi, ai risultati e alle conclusioni del progetto. Secondo gli artt. 4 e 5 del contratto, la GEF doveva, infine, sottoporre alla Commissione, ogni sei mesi a partire dalla data di inizio del contratto, quattro rendiconti delle spese corrispondenti agli stessi periodi cui si riferiscono le quattro relazioni citate, così da permettere alla Commissione di effettuare i versamenti parziali ad essi relativi.

107
Inoltre, il contratto prevedeva le condizioni di rimborso delle varie categorie di spese sostenute dalla GEF.

108
Alla luce di tali elementi, nonché alla luce della risposta fornita dalla GEF ai quesiti posti in udienza dal Tribunale, si deve rilevare che la ricorrente non ha dimostrato quale incidenza possa avere, ai fini della risoluzione della controversia, l’eventuale qualifica del contratto come contratto di sovvenzione. Pertanto, nell’accertare se le parti abbiano adempiuto ai loro obblighi contrattuali, si deve far riferimento alle sole disposizioni del contratto (v., in tal senso, sentenza Toditec/Commissione, citata al precedente punto 73, punto 77).

109
In seguito, vanno analizzate le disposizioni del contratto relative alle varie categorie di spese sostenibili ai fini dell’esecuzione del progetto, nonché alle condizioni di rimborso delle stesse.

110
Quanto alle categorie di spese sostenibili per l’esecuzione del progetto, previste dall’art. 13 delle condizioni generali – cioè le spese relative al personale, le spese di rete, le altre spese, le spese specifiche significative e le spese generali –, l’art. 12 delle condizioni generali prevede, al suo n. 1, che i costi rimborsabili sono i costi effettivi necessari per il progetto, che possono essere debitamente comprovati e sono stati sostenuti nel corso della durata del contratto. Al suo n. 2, questa stessa disposizione stabilisce inoltre che i costi preventivi delle attività da svolgere per ciascuna categoria sono soltanto indicativi e che è possibile un trasferimento tra le varie categorie degli importi del bilancio preventivo, purché la finalità del progetto non ne risulti sostanzialmente modificata.

111
L’art. 13, n. 1, secondo comma, delle condizioni generali dispone che le ore di lavoro del personale fatturate vanno registrate e documentate. A tale scopo è necessario quantomeno tenere appositi registri, che devono essere controfirmati almeno una volta al mese dal responsabile del progetto designato o da un dirigente autorizzato dal contraente. L’art. 15, n. 1, delle condizioni generali precisa inoltre che il contraente deve tenere, con regolarità e secondo i normali principi contabili dello Stato in cui è stabilito, libri contabili e documenti idonei a comprovare e giustificare i costi ed i tempi indicati nei rendiconti, mettendoli a disposizione per le ispezioni contabili.

112
Ne discende che spetta alla GEF fornire la prova che le spese dichiarate nei vari rendiconti sottoposti alla Commissione sono spese effettive, che sono state effettivamente necessarie e sostenute per l’esecuzione del progetto nel corso della durata di quest’ultimo. Ne discende altresì che, nel fornire tale prova, la GEF deve soddisfare i requisiti di cui all’art. 13, n. 1, e all’art. 15, n. 1, delle condizioni generali, e deve tenere un registro certificato delle ore di lavoro ed una contabilità conforme alle disposizioni in vigore in Belgio.

113
Alla luce delle considerazioni che precedono, non può essere accolto l’argomento con cui la GEF chiede la condanna della Commissione ad emettere una nota di accredito per un importo di EUR 273 516, in base all’art. 1235, primo comma, del codice civile belga. Infatti, tale argomento sposta sulla Commissione l’onere di provare che il pagamento alla GEF della somma EUR di 273 516, di cui si chiede il rimborso con nota di addebito della Commissione dell’11 luglio 2001, è stato effettuato indebitamente.

114
Tuttavia, quest’ultima domanda di rimborso della Commissione si basa sull’art. 16, n. 3, delle condizioni generali, il quale dispone che, qualora il contributo finanziario totale previsto per il progetto, anche in seguito a qualsiasi verifica contabile, risulti inferiore ai versamenti effettuati per il progetto stesso, il contraente deve rimborsare immediatamente alla Commissione la differenza. Orbene, l’accertamento che il totale dei pagamenti effettuati è superiore al contributo finanziario totale dovuto per il progetto si basa sulla prova delle spese affrontate nell’ambito dell’esecuzione di quest’ultimo, la quale, ai termini del contratto, grava sulla GEF e non sulla Commissione.

115
Ne discende che la domanda di condanna della Commissione all’emissione di una nota di accredito per un importo di EUR 273 516, che annulli l’importo della nota di addebito emessa da quest’ultima l’11 luglio 2001, è collegata alla domanda di rimborso della somma di EUR 40 693, in quanto entrambe si basano sul presunto rispetto, da parte della GEF, dei suoi obblighi contrattuali. Qualora la GEF fornisse la prova che ha rispettato i suoi obblighi contrattuali, ne discenderebbe inevitabilmente il suo diritto al pagamento della somma di EUR 40 693, e che la nota di addebito della Commissione per l’importo di EUR 273 516 sarebbe infondata.

116
Di conseguenza, si deve esaminare la fondatezza della domanda della GEF con riferimento a ciascuna delle categorie di spesa di cui chiede il rimborso e che afferma di aver comprovato, cioè le spese relative al «personale», in cui rientra la retribuzione del sig. Goldfinger, e talune spese relative alle voci «spese di viaggio e di sussistenza» e «altre spese».

Sulle spese relative al «personale»

117
I vari argomenti fatti valere dalla GEF con riferimento alle spese relative al personale pongono essenzialmente tre questioni: in primo luogo, si deve verificare se la Commissione abbia accettato il superamento del numero stimato di ore di lavoro e gli adattamenti della tariffa salariale utilizzata per il calcolo delle spese relative al personale inizialmente previsti nel contratto, in secondo luogo, deve verificarsi se la GEF abbia fornito la prova, conformemente alle disposizioni del contratto, delle ore di lavoro che essa afferma aver effettuato per l’esecuzione del progetto e, in terzo luogo, deve chiarirsi se gli ispettori siano incorsi in talune inesattezze nei loro rilievi sulle ore di lavoro e sulle spese relative al personale, contenuti nella relazione della seconda valutazione tecnica e nella relazione ispettiva finale.

–     Sull’accettazione, da parte della Commissione, dell’aumento delle ore di lavoro e dell’adattamento della tariffa salariale, inizialmente previsti nel contratto

118
In primo luogo, è necessario stabilire se l’accettazione, da parte della Commissione, dei rendiconti delle spese presentati dalla GEF e i versamenti parziali effettuati a seguito degli stessi implichino l’accettazione del superamento delle ore di lavoro e dell’adattamento delle tariffe salariali inizialmente stimate nel contratto.

119
Deve rilevarsi in proposito che, per quanto concerne il contributo della Commissione, il contratto, al suo art. 3, nn. 1 e 2, prevede che la Commissione contribuisca nella misura del 100% alle spese rimborsabili del progetto fino a concorrenza della somma di EUR 440 000, che rappresenta il costo totale stimato del progetto stesso.

120
Secondo l’art. 4 del contratto, che determina il calendario dei pagamenti della Commissione, il contributo della Commissione è versato, innanzi tutto, mediante un anticipo di EUR 165 000 e in seguito mediante versamenti parziali effettuati ciascuno nei due mesi successivi all’approvazione delle varie relazioni periodiche sull’andamento dei lavori e dei relativi rendiconti delle spese. Infine, il saldo del contributo totale dovuto è versato nei due mesi successivi all’approvazione dell’ultima relazione, documento o altra prestazione che rientri nell’ambito del progetto di cui all’allegato tecnico e del rendiconto delle spese per l’ultimo periodo, di cui all’art. 5, n. 2, del contratto.

121
L’art. 16, n. 2, delle condizioni generali dispone che, fatto salvo il disposto dell'art. 17 relativo all’ispezione contabile, qualsiasi pagamento è considerato un acconto fino all'approvazione dei risultati pertinenti del progetto cui si riferisce o, se tali elementi non sono specificati, fino all'approvazione della relazione finale. Il n. 3 dello stesso articolo dispone che, qualora il contributo finanziario totale previsto per il progetto, anche in seguito a qualsiasi verifica contabile, risulti inferiore ai versamenti effettuati per il progetto stesso, il contraente deve rimborsare immediatamente alla Commissione la differenza.

122
Dall’insieme delle disposizioni citate risulta che tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo di anticipo ovvero a titolo di versamenti parziali debbono essere considerati come pagamenti provvisori, sin quando non si verifichino le condizioni sopra citate.

123
Infatti, in conformità agli artt. 16 e 17 delle condizioni generali, tutti questi pagamenti sono effettuati dalla Commissione con riserva di verifica, e non possono quindi rappresentare il pagamento definitivo di un rendiconto delle spese sin quando non sia intervenuta una siffatta verifica o sin quando non sia scaduto il termine previsto a tal fine. Le lettere di accettazione dei rendiconti delle spese, indirizzate dalla Commissione alla GEF il 19 marzo 1998, il 14 dicembre 1998, il 27 luglio 1999 e il 14 dicembre 2000, citano peraltro espressamente il fatto che «[l]e spese dichiarate (ovvero quelle da noi modificate) [erano] state verificate e ritenute conformi alla relazione periodica sull’andamento dei lavori e al contratto (v. allegato II, parte D), con riserva di verifica, di adattamento a seguito di un nuovo calcolo o di ispezione contabile e di accettazione delle tariffe salariali».

124
Di conseguenza, anche se, come asserito dalla GEF, la Commissione ha seguito attentamente e nei dettagli lo sviluppo del progetto, ha espresso giudizi positivi su quest’ultimo e non ha formulato osservazioni negative sulle spese dichiarate e sulle tariffe salariali applicate, il fatto che essa abbia preso atto dei rendiconti presentati dalla GEF, con qualche adeguamento dovuto al rigetto di talune spese, e che le abbia versato determinate somme a questo titolo non implica accettazione del maggior numero di ore di lavoro o delle modifiche tariffarie applicate. Infatti, l’ispezione contabile effettuata dalla Commissione mirava proprio a determinare se le spese fossero sovvenzionabili ai sensi delle disposizioni contrattuali. Pertanto, i rendiconti delle spese potevano dirsi accettati dalla Commissione solo dopo l’ispezione finanziaria.

125
In secondo luogo, si deve verificare a quali condizioni potevano essere modificate le ore di lavoro inizialmente stimate nel contratto. Tale modifica, a detta della GEF, sarebbe divenuta necessaria a causa dell’evoluzione del contesto in cui si inseriva il progetto.

126
Si deve innanzi tutto sottolineare in proposito che, in risposta a un quesito del Tribunale sulle tariffe salariali applicate, la GEF ha spiegato all’udienza che il riferimento a tali tariffe nell’ambito della presente controversia deriva dal simultaneo adattamento del numero di ore e delle tariffe orarie, e della combinazione di tali due elementi nell’importo totale delle spese sostenute per l’esecuzione del progetto. Tuttavia, emerge dal fascicolo che la GEF non ha sollevato alcuna censura relativa agli adattamenti delle citate tariffe salariali, né ha contestato l’importo di quelle approvate dalla Commissione nell’ambito dell’ispezione contabile.

127
L’analisi del Tribunale avrà pertanto ad oggetto esclusivamente il numero di ore di lavoro dedicate al progetto.

128
In merito, si deve rilevare che, nella versione di cui all’allegato 3 alle risposte fornite dalla GEF ai quesiti del Tribunale, l’allegato tecnico contiene, al suo punto 3.7, una tabella dal titolo «Human Resources Requirements per Task (in man/days)» (in prosieguo: la «Tabella n. 1»), dalla quale emerge che il numero di giornate lavorative/uomo previsto dal contratto per l’esecuzione dei sei incarichi descritti nell’allegato tecnico è pari a 447, il che equivale a 3 576 ore di lavoro (447 giornate lavorative/uomo x 8 ore = 3 576 ore) e a 894 ore di lavoro per semestre (3 576 ore di lavoro : 4 semestri = 894 ore per semestre).

129
La tabella dal titolo «Cost estimates per Task (in ECU)» (in prosieguo: la «Tabella n. 2»), contenuta nello stesso punto 3.7, contiene una stima delle spese per ciascuno dei sei incarichi e per ogni categoria di spesa.

130
Una tabella dal titolo «Unit Costs Assumptions (in ECU)» (in prosieguo: la «Tabella n. 3»), che prevede la tariffa giornaliera applicabile alle ore di lavoro effettuate, segnatamente, dal «Project manager» (1 050), dal «Senior Consultant» (1 050), dal «Consultant» (650) e dall’«Information Specialist» (300), e che era stata ripresa nella versione dell’allegato tecnico acclusa al ricorso, non risulta più contenuta nell’allegato tecnico che figura quale allegato 3 alle risposte fornite dalla GEF ai quesiti del Tribunale. La GEF ha tuttavia accluso a tali risposte una tabella con tariffe giornaliere, applicabili alle ore di lavoro effettuate, leggermente diverse da quelle sopra esposte.

131
Inoltre, lo stesso punto 3.7 della versione dell’allegato tecnico allegata alle risposte del GEF ai quesiti del Tribunale contiene una tabella dal titolo «Total cost estimates per Task (in ECU)» (in prosieguo: la «Tabella n. 4»), la quale prevede l’importo delle spese per ciascun incarico nonché il costo totale stimato del progetto, pari a EUR 440 000.

132
Dalle tabelle citate emerge che la somma massima di EUR 440 000, prevista dall’art. 3, nn. 1 e 2, del contratto, rappresenta il totale, arrotondato, delle varie stime delle ore, calcolate in giornate lavorative/uomo, richieste per l’esecuzione di ciascun incarico (previste dalla Tabella n. 1), moltiplicate per la tariffa (prevista dalla Tabella 3). Poiché il calcolo della somma massima di EUR 440 000 è basato su tutti questi dati, essi rappresentano, al pari di quest’ultima, elementi essenziali del contratto.

133
Infatti, la valutazione tecnica di un progetto, come quella del progetto in questione, contenuta nell’allegato tecnico, ha lo scopo di consentire alle parti di concordare una stima del bilancio totale del progetto stesso, che determina il quadro in cui la Commissione assumerà una partecipazione finanziaria. Nella fattispecie, la stima di tale bilancio è stata effettuata in base ai dati sopra citati, e la stima di ciascuno di essi, tra cui principalmente la quantità di lavoro, ha avuto il consenso di entrambe le parti. Perciò, i dati in questione rappresentano criteri obiettivi per valutare la necessità delle spese dichiarate per la corretta esecuzione del progetto, la loro conformità al contratto, nonché la necessità di qualsiasi adattamento delle stesse.

134
Peraltro, si deve rilevare che il solo caso, previsto dall’art. 12, n. 2, delle condizioni generali, di modifica delle spese stimate, consistente non nel loro aumento, bensì, unicamente, nella possibilità di imputare talune spese ad una categoria diversa rispetto a quella cui erano inizialmente destinate, è ammesso solo a condizione che la finalità del progetto non ne risulti sostanzialmente modificata.

135
Nella fattispecie, emerge dal fascicolo – e segnatamente dalla relazione ispettiva finale – che per i quattro periodi la GEF ha fatto valere rispettivamente 2 827, 2 878, 3 005 e 3 569 ore di lavoro anziché le 894 ore stimate per semestre dal contratto.

136
Orbene, si deve rilevare che un aumento così rilevante delle ore di lavoro necessarie all’esecuzione del progetto, stimate per ciascun incarico e per ciascuna categoria di spese, è tale da incidere – come la redistribuzione delle spese prevista dall’art. 12, n. 2, delle condizioni generali – sulla dimensione e sull’impatto del progetto stesso, poiché il quantitativo di lavoro dedicato al progetto determina le caratteristiche dello stesso. L’adattamento del contratto, necessario a seguito di un aumento sostanziale del quantitativo di lavoro dedicato al progetto, avrebbe richiesto una modifica del contratto stesso, in applicazione del suo art. 8, mediante un accordo scritto concluso tra i rappresentanti autorizzati delle due parti.

137
Questa conclusione non può essere messa in discussione per il fatto, richiamato dalla GEF, che la sua domanda non implica un contributo superiore al massimale di EUR 440 000. La somma di EUR 440 000 rappresenta il limite massimo non superabile, e non un limite minimo di rimborso delle spese dedicate al progetto, né l’unico criterio da tenere in considerazione per il rimborso delle spese dichiarate relative al personale. Il contratto, peraltro, sottopone il rimborso delle spese a specifiche condizioni, anche relativamente alla prova da apportare, cosicché la Commissione non poteva effettuare alcun pagamento, in base al contratto, per il solo motivo che il suo contributo non superava la somma massima di EUR 440 000.

138
Infine, non emerge dai documenti del fascicolo che la GEF abbia proposto alla Commissione un adattamento del contratto, inteso a modificare il tempo di lavoro inizialmente stimato per il progetto, richiesto dall’evoluzione del contesto in cui si inseriva il progetto stesso.

139
La GEF non è quindi riuscita a dimostrare l’inesattezza dell’affermazione, contenuta nella seconda relazione tecnica, secondo cui gli ispettori non hanno avuto la prova del consenso della Commissione alla modifica sostanziale dei tempi di lavoro inizialmente stimati per il progetto.

–     Sulla prova relativa alle ore di lavoro dedicate al progetto

140
Quanto alla prova delle spese del personale che la GEF sostiene di aver affrontato per la realizzazione del progetto, si deve ricordare che, come precisato ai precedenti punti  110‑112, la prova della necessità e dell’effettiva utilizzazione delle spese effettive dichiarate per l’esecuzione del progetto, nel corso della sua durata, è sottoposta a precise condizioni. Così, la GEF doveva tenere un registro delle ore di lavoro certificato almeno una volta al mese dal responsabile del progetto ovvero da un quadro superiore debitamente autorizzato. Essa doveva, inoltre, conservare una contabilità nonché una documentazione appropriate, le quali dovevano essere messe a disposizione in occasione delle disposizioni contabili, e ciò al fine di dimostrare e di giustificare le spese e le ore ivi indicate.

141
Si deve quindi stabilire se i documenti prodotti dalla GEF in occasione delle ispezioni contabili rispondano ai requisiti previsti dal contratto per dar prova delle spese relative al personale dedicate al progetto.

142
A tal proposito, dai documenti del fascicolo emerge che devono essere esaminate tre categorie di documenti. La prima categoria riguarda la contabilità e la documentazione che la GEF deve tenere in conformità alle disposizioni applicabili in Belgio, richiamate all’art. 15, n. 1, delle condizioni generali. La seconda categoria si riferisce ai documenti che indicano il totale di ore lavorative mensili per ciascuno dei membri del personale. Tali documenti devono essere compilati in conformità alle norme stabilite dal segretariato sociale Securex, che valgono quale base per il pagamento dei salari e dei contributi di sicurezza sociale (in prosieguo: le «schede di presenza Securex»). La terza categoria è rappresentata dalle schede di presenza supplementari compilate dal sig. Goldfinger in occasione dell’ispezione contabile in base ai contratti di impiego e ad un’agenda d’ufficio la quale non conteneva annotazioni sulle ore di lavoro. Si tratta di schede nelle quali erano indicate le ore di lavoro dedicate giornalmente da ciascuna categoria professionale occupata nell’ambito del progetto (in prosieguo: le «schede di presenza supplementari»).

143
Quanto alla prima categoria di documenti, la Commissione non contesta il fatto che la GEF abbia compilato ed inviato alla Commissione due questionari finanziari e quattro rendiconti delle spese contenenti un resoconto dettagliato delle spese relative al personale, ivi compresi il numero di ore di lavoro e la tariffa unitaria. Essa non contesta neppure il fatto che la GEF tenesse una contabilità conforme alle disposizioni applicabili in Belgio, la quale è stata messa a disposizione degli ispettori. Peraltro, al punto 3 del progetto di relazione ispettiva, nonché al punto 3 dalla relazione ispettiva finale, dal titolo «Book keeping analysis», gli ispettori hanno rilevato che la GEF redigeva annualmente un rendiconto finanziario e che le spese utilizzate per la presentazione dei rendiconti erano citate nella contabilità della GEF. Il fatto che gli ispettori abbiano verificato che i rendiconti delle spese erano, sul punto, conformi alla contabilità della GEF non significa tuttavia che la documentazione da questa elaborata fosse idonea a dimostrare, in conformità al contratto, che le spese e le ore di lavoro ivi riportate fossero riconducibili al progetto. Vanno quindi analizzate le due altre categorie di documenti.

144
Così, per quanto concerne la seconda categoria di documenti, la Commissione riconosce che la GEF ha conservato le schede di presenza Securex, che queste sono state presentate agli ispettori in occasione dell’ispezione contabile intervenuta il 18 e il 21 giugno 1999 e che esse sono state fornite alla Commissione il 20 novembre 2000. Tuttavia, come giustamente rilevato dalla Commissione, tali schede di presenza possono essere considerate come un registro delle ore di lavoro, ai sensi dell’art. 13, n. 1, secondo comma, delle condizioni generali, solo se in esse viene specificato che le ore ivi indicate sono state effettivamente dedicate al progetto. Orbene, la GEF ha ammesso, in sede di udienza, che tali schede non contengono siffatte informazioni.

145
Certamente, come affermato dalla GEF e come ammesso dalla Commissione stessa nella sua lettera 20 marzo 2000, il contratto non impone alcun modello specifico per registrare le ore di lavoro. Tuttavia, emerge dall’art. 13, n. 1, secondo comma, e dall’art. 15, n. 1, delle condizioni generali che la documentazione deve essere idonea a dimostrare e giustificare le spese e le ore effettivamente dedicate al progetto. Infatti, poiché il contributo finanziario della Commissione è condizionato dal fatto che le spese effettive e necessarie affrontate dalla parte contraente attengano esclusivamente al progetto, l’adeguatezza dei documenti richiesti dalle disposizioni citate presuppone che la GEF dimostri chiaramente, nel suo registro delle spese, che le spese e le ore dichiarate sono effettivamente connesse all’esecuzione del progetto. Di conseguenza, come giustamente rilevato dalla Commissione, tali documenti devono indicare precisamente il numero di ore di lavoro, l’identità del lavoratore, il suo salario effettivo e il rapporto tra le spese e gli incarichi cui si riferisce la partecipazione finanziaria della Commissione.

146
Quanto alla terza categoria di documenti, la GEF non contesta, nelle sue memorie, l’affermazione della Commissione secondo cui il sig. Goldfinger ha redatto le schede di presenza supplementari nel corso dell’ispezione contabile in base ai contratti di lavoro e ad un’agenda d’ufficio che non conteneva né i nomi dei membri del personale, né le schede orarie relative al progetto. Essa non afferma neppure che tali schede indichino i nomi delle persone che hanno lavorato al progetto, né che esse siano state sottoscritte. La GEF ammette, inoltre, che tali schede presentavano divergenze rispetto alle schede di presenza Securex, per una differenza complessiva di circa 120 ore (lettera del sig. Pirenne del 31 gennaio 2000).

147
È pacifico che, come le schede di presenza Securex, anche le schede di presenza supplementari potrebbero essere considerate come prove del tempo dedicato al progetto da ciascuno dei membri del personale della GEF solamente qualora si dimostrasse che esse soddisfano i requisiti di cui al precedente punto 145.

148
Inoltre, ai sensi dell’art. 13, n. 1, secondo comma, delle condizioni generali, i documenti che registrano le ore di lavoro vengono certificati, almeno una volta al mese, dal responsabile del progetto o da un quadro superiore debitamente autorizzato. Tale requisito, essenziale per soddisfare l’obbligo di tenere un registro certificato delle ore di lavoro dichiarate, implica che la compilazione di tale registro avvenga per tutta la durata del progetto, cioè che ore di lavoro siano registrate man mano che i compiti vengono svolti, e ciò non può conciliarsi con la stesura a posteriori delle schede di presenza supplementari.

149
Alla luce delle considerazioni che precedono, non possono essere ritenute rispondenti ai requisiti probatori richiesti dal contratto né le schede di presenza Securex − a causa dell’assenza di specificazione delle spese e delle ore citate − né le schede di presenza supplementari presentate in occasione dell’ispezione contabile avvenuta il 18 e il 21 giugno 1999 − per le stesse ragioni ed in quanto non certificate, almeno una volta al mese, dal responsabile del progetto ovvero da un quadro superiore debitamente autorizzato.

150
Inoltre, è irrilevante l’argomento sollevato per la prima volta dalla GEF all’udienza, secondo cui le schede di presenza supplementari sono state redatte, aggiornate ed archiviate su supporto informatico dal sig. Goldfinger. Una siffatta circostanza, ancorché dimostrata, non può fornire la prova che tali schede siano conformi ai requisiti di cui al precedente punto 145, poiché la GEF ha ammesso all’udienza di non aver mai pensato di fornire la prova relativa alla data di stesura dei documenti in questione.

151
Peraltro, nel corso della seconda valutazione tecnica, la GEF non ha presentato alcuna prova documentale ulteriore per le spese dichiarate. Di conseguenza, le conclusioni cui è giunto il progetto di relazione ispettiva sono state riprese nella relazione ispettiva finale.

152
Pertanto, non vi è motivo di esaminare l’argomentazione delle parti riguardante le affermazioni contenute nella relazione ispettiva finale in merito alle schede redatte dal sig. Goldfinger, secondo cui esse sarebbero erronee sia quanto alla data di inizio del contratto, sia quanto alle 202 ore dichiarate da uno specialista informatico nel luglio e nell’ottobre 1997. Infatti, poiché tali schede non sono conformi ai requisiti probatori richiesti dal contratto, l’apprezzamento di tali errori risulta privo di oggetto.

153
Di conseguenza, si deve dichiarare che la GEF non teneva schede di presenza per i membri del suo personale, ai sensi dell’art. 13, n. 1, secondo comma, delle condizioni generali.

154
Quanto poi alla retribuzione del sig. Goldfinger, va rilevato innanzi tutto che la GEF si limita ad affermare che la Commissione non ha tenuto conto della posizione espressa nella lettera del sig. Pirenne del 31 gennaio 2000, relativa al progetto di relazione ispettiva. In tale lettera, il sig. Pirenne ribadiva la correttezza del calcolo della retribuzione del sig. Goldfinger, nonché il fatto che si trattava di una spesa accettabile, tenuto conto della situazione del mercato belga, come già affermato dalla GEF nella sua precedente lettera del 30 luglio 1999.

155
Inoltre, dal progetto di relazione ispettiva del 21 dicembre 1999 emerge che gli ispettori hanno rettificato la retribuzione in oggetto, laddove essa prevedeva taluni bonus triennali, ammettendo un importo complessivo di bonus per soli due anni.

156
Di conseguenza, poiché la GEF non solleva alcuna critica quanto alla rettifica del periodo di riferimento, essa non giunge a dimostrare l’erroneità dell’operazione svolta dagli ispettori, che hanno ridotto l’importo percepito dal sig. Goldfinger in base ai bonus in questione, tenendo conto solamente del periodo biennale corrispondente alla durata del progetto.

157
Da tutte le considerazioni che precedono, risulta che la GEF non ha fornito la prova delle spese relative al personale dichiarate per l’esecuzione del progetto, né ha dimostrato l’erroneità del calcolo della retribuzione del sig. Goldfinger effettuato in sede di ispezione contabile.

–     Sulle asserite inesattezze in cui sarebbero incorsi gli ispettori relativamente alle ore di lavoro e alle spese relative al personale indicate nella relazione della seconda valutazione tecnica e nella relazione ispettiva finale

158
Si devono esaminare gli argomenti della GEF, secondo cui gli ispettori sarebbero incorsi in inesattezze relative, per un verso, al procedimento adottato nella seconda valutazione tecnica e al risultato concernente le ore di lavoro cui quest’ultima è giunta e, per altro verso, ai loro rilievi sulle spese del personale di cui alla relazione ispettiva finale.

159
Per quanto riguarda la seconda valutazione tecnica del 20 maggio 2000, va innanzi tutto respinto l’argomento della GEF basato sull’irregolarità del procedimento adottato dagli ispettori. Secondo la GEF, questi ultimi non hanno rispettato i termini di riferimento citati nella lettera della Commissione 20 marzo 2000, in quanto non l’hanno interrogata in ordine al tempo dedicato a ciascun incarico, né hanno effettuato una stima ragionevole del tempo dedicato al progetto. L’approccio adottato, consistente nel ripartire il numero totale di ore di lavoro inizialmente stimato per i vari incarichi, non sarebbe conforme al contratto, il quale non prevede come base di pagamento le spese stimate, bensì quelle effettivamente affrontate e dimostrate.

160
A tal proposito si deve ricordare, da un lato, che, nella sua lettera 20 marzo 2000, la Commissione ha affermato che gli adattamenti contenuti nel progetto di relazione ispettiva erano basati sul totale stimato di ore giudicato ragionevole per l’esecuzione degli incarichi in sede di valutazione della proposta iniziale. È proprio a causa dell’energica opposizione della GEF a tali adattamenti che, nella sua lettera 20 marzo 2000, la Commissione ha proposto un’ulteriore ispezione tecnica, così da determinare il numero esatto di ore ragionevolmente imputabile a ciascuno degli incarichi eseguiti in base all’allegato tecnico del contratto.

161
D’altro lato, l’allegato I alla relazione della seconda valutazione tecnica, secondo cui quest’ultima ha ad oggetto l’esame del tempo ragionevolmente necessario per la realizzazione del progetto, precisa che, poiché il progetto è già stato oggetto di valutazione tecnica, è necessario focalizzare l'interesse in primo luogo sull’eventuale conferma della precedente valutazione, in secondo luogo, sulla valutazione della conformità degli incarichi eseguiti rispetto al programma di lavoro contenuto nell’allegato tecnico, in terzo luogo, sulla valutazione della corretta esecuzione dei compiti e, in quarto luogo, sulla valutazione del numero di ore ragionevolmente imputabile a ciascun membro del personale o a ciascuna categoria di personale.

162
Dalla relazione sulla seconda valutazione tecnica, nel corso della quale il sig. Goldfinger ha presentato i risultati del progetto e ha risposto ai quesiti posti nel corso delle due sessioni a ciò dedicate, emerge che gli ispettori hanno rilevato, in primo luogo, che il progetto, per il quale la descrizione tecnica prevedeva un budget iniziale pari a 22 mesi lavorativi/uomo, ha invece richiesto risorse tre volte maggiori. A loro parere, tale modifica delle ore necessarie all’esecuzione del progetto non era stata né giustificata a livello documentale, né approvata dalla Commissione. In secondo luogo, gli ispettori hanno rilevato la difficoltà di trovare una corrispondenza tra le prestazioni relative al progetto e i documenti disponibili. Secondo tale relazione, il sig. Goldfinger ha ammesso questa difficoltà, sostenendo che tali prestazioni sono state ripartite in più documenti e che esse sono state oggetto di continuo adattamento per renderle conformi ad un contesto in evoluzione assai rapida. Il sig. Goldfinger ha inoltre affermato che talune prestazioni non erano state fornite a causa della mancanza d’interesse delle parti contraenti.

163
In terzo luogo, gli ispettori hanno rilevato che tali spiegazioni non erano state supportate da prove documentali. Peraltro, essi non hanno trovato alcuna informazione sulla quantità di risorse dedicate a ciascun lotto di lavori, in quanto l’unica informazione fornita si riferiva alle spese totali in franchi belgi. Il sig. Goldfinger, invitato a fornire informazioni sul punto, non avrebbe fornito alcun chiarimento.

164
La GEF non contesta tali rilievi, ma si limita ad affermare che non è stato fatto alcuno sforzo per convalidare i calcoli con il personale che ha lavorato al progetto.

165
Infine, dai rilievi effettuati ai precedenti punti 140-153, risulta che la GEF non teneva un registro delle ore di lavoro, in conformità all’art. 13, n. 1, secondo comma, delle condizioni generali.

166
Alla luce di tutti gli elementi che precedono, va rilevato, innanzi tutto, che nessuna disposizione contrattuale imponeva alla Commissione l’obbligo di proporre un’ispezione tecnica supplementare. A tal proposito, dal fascicolo emerge che mai, neppure dinanzi al Tribunale, la GEF ha messo in discussione il suo consenso all’esecuzione di tale ispezione.

167
Si deve poi rilevare che tale ispezione si inseriva nell’ambito degli obblighi contrattuali sottoscritti dalle due parti, come risulta dal contesto stesso nel quale gli ispettori erano tenuti ad operare, descritto al precedente punto 161, secondo cui la verifica aveva ad oggetto una revisione della prima ispezione con riferimento al tempo ragionevolmente necessario alla realizzazione del progetto.

168
Gi ispettori, nell’esecuzione del loro compito, non hanno certamente potuto confermare i tempi che la GEF sostiene di aver dedicato a ciascun incarico relativo al progetto, come quest’ultima avrebbe invece voluto. Tuttavia, è altresì vero che la GEF, a seguito di tale risultato, non ha chiesto alla Commissione di effettuare una perizia. Come precisato al precedente punto 150, la GEF non ha mai pensato di fornire la prova della data di compilazione su supporto informatico delle schede di presenza supplementari, quali riscontri delle ore di lavoro, conformemente ai requisiti previsti dalle condizioni generali.

169
Infine, in risposta ad un quesito posto dal Tribunale in occasione dell’udienza, la GEF non ha potuto spiegare in che modo gli ispettori avrebbero dovuto effettuare una stima ragionevole delle ore di lavoro dedicate al progetto, in assenza di qualsivoglia prova in tal senso.

170
Giustamente quindi, al fine di verificare le spese sostenute dalla GEF, gli ispettori hanno ritenuto di non poter determinare il numero di ore ragionevolmente imputabile al progetto e hanno adottato una procedura consistente nel calcolare il numero accettato di ore di lavoro in base al numero di ore stimato inizialmente. Risulta pertanto compatibile con il contratto l’approccio adottato, consistente nel ripartire tra i diversi incarichi il numero totale di ore di lavoro inizialmente stimato, ripartizione peraltro identica a quella effettuata nell’allegato tecnico.

171
In secondo luogo, va rigettato l’argomento fatto valere dalla GEF, secondo cui, poiché la Commissione ha affermato nella relazione tecnica finale del 21 settembre 1999 che il lavoro è stato eseguito e che le risorse sono state correttamente utilizzate, non sarebbe ragionevole che, a seguito della seconda valutazione tecnica del 24 maggio 2000, il numero di ore di lavoro dedicate al progetto ammesso dalla Commissione sia inferiore alla stima iniziale.

172
Si deve rilevare, innanzi tutto, che tale affermazione deve essere letta unitamente alle altre affermazioni contenute nella stessa relazione. Così, gli ispettori hanno affermato che non risultava chiara la conformità ai piani originali dello sforzo effettuato nell’esecuzione del progetto. Secondo gli ispettori, il responsabile del progetto non aveva fatto corrispondere chiaramente le risorse utilizzate a compiti specifici, rendendo in tal modo difficile qualsiasi tentativo di individuare la corrispondenza tra le attività svolte nell’ambito dei vari incarichi e le relative risorse. È a seguito di queste affermazioni che essi hanno ritenuto che, in generale, le risorse fossero state correttamente utilizzate. Inoltre, nelle conclusioni e nelle raccomandazioni espresse nella relazione, essi hanno aggiunto che, ancorché il lavoro fosse stato svolto e le risorse utilizzate, il responsabile del progetto non si dimostrava sufficientemente informato in ordine alle procedure formali di controllo del lavoro eseguito e delle risorse utilizzate, il che aveva reso più difficile il loro lavoro, in quanto essi avevano dovuto, talvolta, effettuare supposizioni sull’impatto e sul costo degli incarichi che non erano ben documentati.

173
Così riportata nel suo contesto, l’affermazione sottolineata dalla GEF risulta chiaramente come un’affermazione di ordine generale, non supportata da elementi concreti, e la cui portata è limitata dal rilievo relativo all’insufficienza di dettagli e di controlli sul lavoro effettuato e sulle risorse utilizzate, imputata al responsabile del progetto.

174
Inoltre, la valutazione effettuata dalla Commissione nella relazione tecnica finale, datata 21 settembre 1999, non rappresenta, nella fattispecie, la valutazione finale della Commissione sulla regolarità delle spese affrontate nell’esecuzione del progetto. Tale valutazione è intervenuta nell’ambito dell’ispezione contabile.

175
Infine, la valutazione definitiva delle ore di lavoro necessarie ed effettivamente dedicate alla realizzazione del progetto dipende dalla prova fornita dalla GEF in merito alle spese relative allo stesso. Orbene, posto che i documenti presentati dalla GEF non sono stati ritenuti prove adeguate ai sensi del contratto, gli ispettori hanno fatto ricorso ai valori inizialmente stimati dal contratto al fine di valutare le ore di lavoro dichiarate e di accettare le spese dedicate al progetto. Poiché tali valori non rappresentano stime minime, i valori approvati a seguito del controllo effettuato dalla Commissione possono risultare inferiori.

176
Nella fattispecie, è pacifico che gli ispettori hanno redatto l’elenco delle prestazioni riconducibili a ciascun incarico di cui al progetto, conformemente all’allegato tecnico, e hanno ritenuto che i risultati relativi al secondo e al terzo incarico non erano individuabili o erano frammentati.

177
A seguito di tale esame, il numero di ore di lavoro inizialmente stimato nella descrizione tecnica del contratto è stato oggetto di una riduzione per tali due incarichi.

178
Di conseguenza, quanto alla seconda valutazione tecnica, si deve concludere che, poiché la GEF non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare l’effettività delle ore di lavoro dichiarate, gli ispettori hanno giustamente effettuato il loro controllo basandosi sulla descrizione tecnica del contratto ed hanno ridotto il numero di ore dichiarate in funzione degli incarichi non eseguiti.

179
Per quanto riguarda la relazione ispettiva finale del 28 giugno 2000, a torto la GEF contesta il rilievo degli ispettori basato sull’analisi della relazione tra il fatturato e le spese relative al personale, contenuta nel progetto di relazione ispettiva e ripresa nella relazione ispettiva finale, secondo cui le spese relative al personale fatturate erano significativamente sopravvalutate.

180
Emerge infatti dalla lettera della Commissione del 20 marzo 2000 che gli ispettori, pur ritenendo necessario in taluni casi uno scaglionamento delle spese, si sono limitati a verificare i dati forniti dalla GEF secondo la propria contabilità. Il fatto che, nel corso del periodo fiscale 1996/1997, un fatturato pari a BEF 6,5 milioni è stato prodotto con una spesa per il personale di BEF 5,5 milioni, e che, nel corso del periodo fiscale 1997/1998, quasi lo stesso fatturato, cioè BEF 6,2 milioni, è stato prodotto con una spesa per il personale di BEF 2,3 milioni rappresenta un’indicazione del fatto che le spese relative al personale fatturate alla Commissione sono state sopravvalutate. Anche a supporre, come afferma la GEF, che la presentazione delle cifre abbia potuto incidere sulla rappresentazione esatta dei periodi in questione, la GEF ne era perfettamente al corrente al momento della presentazione dei conti finanziari, e avrebbe potuto presentarli in altro modo. Peraltro, in risposta ad un quesito posto dal Tribunale sul punto, la GEF ha ammesso, all’udienza, che era suo onere presentare le cifre citate tenendo conto della variabile temporale in questione.

181
Ne discende che tutte le censure sollevate in merito alle spese relative al personale devono essere respinte.

Sulle spese relative alle voci «spese di viaggio e di sussistenza» e «altre spese»

182
La GEF afferma di aver documentato e giustificato tutte queste spese. Ciò sarebbe avvenuto per le spese relative allo studio Datamonitor e all’acquisto di piccoli oggetti in libreria, che la GEF presenta come esempi del suo disaccordo rispetto al rifiuto della Commissione. Si deve quindi esaminare, per ciascuna delle voci di spesa in questione, se la GEF abbia fornito la prova corrispondente.

–     «Spese di viaggio e di sussistenza» dichiarate nel secondo rendiconto delle spese

183
Dal progetto di relazione ispettiva, nonché dalla relazione ispettiva finale, corrispondenti sul punto in esame, emerge che la GEF aveva dichiarato, nel suo secondo rendiconto delle spese, un importo pari a BEF  261 869 (EUR 6 450) a titolo di «spese di viaggio e di sussistenza», che rientrano nella voce «spese di rete».

184
Tale importo comprendeva la spesa di BEF 126 871 (EUR 3 145,05), relativa al pagamento di uno studio fornito dalla Datamonitor.

185
La Commissione ha peraltro riqualificato l’importo di BEF 62 750, dichiarato a titolo di spese di viaggio, e ha trasferito tale somma dalla voce «altre spese» alla voce «spese di viaggio e di sussistenza».

186
L’importo di BEF 64 121, respinto nell’ambito del secondo rendiconto delle spese, corrisponde pertanto al risultato dell’operazione consistente nel sottrarre dalla somma di 261 869 il risultato dell’operazione successiva, cioè 261 869 -126 871 + 62 750, il che porta al risultato finale di 64 121.

187
In ordine, in primo luogo, all’importo relativo al pagamento dello studio Datamonitor (BEF 126 871), la Commissione ha motivato il suo rifiuto basandosi sul fatto che tale spesa non poteva essere oggetto di rimborso in base a tale voce. Essa ha infatti ritenuto che tale spesa doveva essere qualificata come servizio di assistenza tecnica esterna e quindi classificata alla voce «altre spese», e che doveva pertanto essere approvata preliminarmente dalla Commissione, ai sensi dell’art. 13, n. 3, primo trattino, delle condizioni generali. Orbene, è pacifico che una siffatta approvazione preliminare non è intervenuta nella fattispecie.

188
A tal proposito si deve rilevare che la fattura di spesa, allegata al ricorso, non consente di determinare a quale voce sia riconducibile tale spesa.

189
Si deve altresì rilevare che, per contestare la necessità dell’autorizzazione preliminare della Commissione, la GEF ha prima sostenuto, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, che lo studio Datamonitor rientrava nell’ambito dell’incarico 3 del progetto, e che la relativa spesa doveva essere classificata alla voce «documentazione», per la quale le tabelle nn. 2 e 5 dell’allegato tecnico prevedono un importo totale di EUR 11 056. Essa ha poi affermato all’udienza che le spese relative a questo studio erano riconducibili all’art. 13, n. 4, delle condizioni generali, ai sensi del quale il consenso della Commissione deve ritenersi acquisito se questa non presenta alcuna obiezione nei due mesi successivi al ricevimento della domanda scritta.

190
In ordine a tali rilievi, il Tribunale ritiene che la GEF non abbia apportato alcuna prova idonea a dimostrare l’erroneità della posizione della Commissione.

191
Infatti, per un verso, lo studio Datamonitor, richiesto nel febbraio 1998 in preparazione del seminario di tecnologia finanziaria del 27 marzo 1998, non rappresenta una pubblicazione mirante a divulgare informazioni sul lavoro relativo al progetto, ai sensi dell’art. 13, n. 3, terzo trattino, delle condizioni generali.

192
Per altro verso, anche a supporre, come sostenuto dalla GEF per la prima volta all’udienza, che lo studio Datamonitor rientri nella voce «spese specifiche rilevanti» prevista dall’art. 13, n. 4, delle condizioni generali, e che la Commissione non abbia sollevato obiezioni nei due mesi successivi al ricevimento della domanda scritta, la GEF non ha dimostrato che sia stata presentata alla Commissione una siffatta domanda.

193
In tali circostanze, la GEF non ha dimostrato che la spesa destinata allo studio Datamonitor non rappresentava un servizio di assistenza tecnica esterna rientrante nella voce «altre spese». Di conseguenza, la Commissione ha giustamente rifiutato il pagamento dell’importo di tale spesa.

194
In secondo luogo, quanto alle spese di viaggio, la GEF si limita, nella lettera del sig. Pirenne del 31 gennaio 2000, a contestare la fondatezza del rifiuto delle spese relative ai viaggi dichiarate nel secondo rendiconto delle spese, le quali, secondo la GEF, erano documentate e giustificate, e per le quali il contratto non prevedeva procedure di autorizzazione in caso di spostamenti all’interno della CEE. Nella sua lettera di risposta del 20 marzo 2000, la Commissione spiega che le spese di viaggio per un importo di BEF 62 750 non sono state respinte, bensì trasferite dalla voce «altre spese» alla voce «spese di viaggio e di sussistenza». Non si discute quindi sull’assenza di prova di tali spese.

195
All’udienza, la GEF ha ammesso che si tratta di spese trasferite ad un’altra voce e di averne ricevuto il pagamento. Ne discende che la censura è divenuta priva di oggetto.

–     «Altre spese» dichiarate nel secondo rendiconto delle spese

196
Dal progetto di relazione ispettiva, nonché dalla relazione ispettiva finale emerge che la GEF aveva dichiarato un importo pari a BEF 155 006 (EUR 3 818) alla voce «altre spese».

197
Tale importo comprendeva la spesa di BEF 62 750, relativa a spese di viaggio, trasferita dalla Commissione alla voce «spese di viaggio e di sussistenza» (v. precedenti punti 194 e 195), nonché la spesa di BEF 92 256, relativa a spese telefoniche e di Internet.

198
In ordine al rifiuto di quest’ultimo importo, la GEF si limita ad affermare nella lettera del sig. Pirenne del 31 gennaio 2000 che, «per quanto riguarda le spese telefoniche e di Internet, questo tema potrebbe essere oggetto di una discussione dettagliata, in quanto il contratto FIWG prevede il rimborso delle spese relative a Internet e segnatamente all’operazione del sito Internet FIWG, ma [che essa preferiva] non affrontarlo (…), per mancanza di tempo». Nelle sue risposte ai quesiti posti dal Tribunale, la GEF ha espresso la convinzione che il contratto e gli orientamenti la autorizzino a reclamare tali spese, in quanto l’allegato tecnico prevede, alla tabella 2, con riferimento all’incarico n. 5, un importo di EUR 5 500 per le spese Internet e in quanto tale incarico ha come obiettivo esclusivo la creazione e il mantenimento del sito Internet. All’udienza, la GEF ha affermato che tale spesa non rientra nella voce «spese generali», poiché riguarda spese variabili, che sono specifiche per natura e sono quindi riconducibili all’allegato tecnico.

199
Nella sua lettera di risposta del 20 marzo 2000 la Commissione ha spiegato che tali spese erano state respinte in quanto, conformemente all’art. 13, n. 5, delle condizioni generali, esse rientravano nella voce «spese generali».

200
Per un verso, la GEF considera erroneo il rigetto generale delle spese riguardanti la voce «altre spese», contenuto nel progetto di relazione ispettiva e ripreso nella relazione ispettiva finale, ma, per altro verso, essa non sviluppa alcun argomento specifico volto a dimostrare l’erroneità della posizione della Commissione, in particolare con riferimento alla classificazione di tali spese alla voce «spese generali», né dimostra che, anche supponendo che fosse stato possibile distinguere concretamente nell’importo richiesto le spese di Internet, tali spese fossero riconducibili esclusivamente all’incarico n. 5 del progetto. Di conseguenza, gli argomenti sollevati dalla GEF a tal proposito devono essere respinti.

–     «Altre spese» dichiarate nel terzo rendiconto delle spese

201
Dal progetto di relazione ispettiva, nonché dalla relazione ispettiva finale, emerge che, nel suo terzo rendiconto delle spese, la GEF aveva dichiarato un importo pari a BEF 318 034 (EUR 7 833) alla voce «altre spese».

202
Tale importo comprendeva la spesa di  BEF 72 221 (EUR 1 790,31), relativa all’acquisto di piccoli oggetti in librerie, e quella di BEF 245 813 (EUR 6 093,54), relativa a spese telefoniche e di Internet.

203
In ordine all’importo relativo all’acquisto di piccoli oggetti in librerie (BEF 72 221), la Commissione ha motivato il suo rifiuto richiamandosi al fatto che tali oggetti non avevano alcuna attinenza specifica al progetto.

204
Nelle sue memorie processuali, la GEF si è limitata a rilevare che vi è una voce di spese rimborsabili specifica per la «documentazione» sino ad un importo di EUR 11 056, e che tali acquisti erano necessari per svolgere gli incarichi previsti nel progetto. Peraltro, in allegato alle sue risposte ai quesiti del Tribunale e al fine di dimostrare il legame esistente tra tali spese e il progetto, la GEF ha prodotto taluni scontrini di pagamenti relativi a due carte di credito, uno scontrino di cassa, taluni estratti conto di una carta di credito, fatture relative a librerie, un abbonamento e due pagine di riferimenti bibliografici.

205
È sufficiente rilevare in proposito che tali documenti non contengono informazioni che consentano di individuare il legame necessario tra il libro o la pubblicazione acquistati e il progetto. Ne discende che la GEF non è riuscita a dimostrare la necessità di tali spese, né il loro rapporto con il progetto.

206
Quanto all’importo relativo alle spese telefoniche e di Internet (BEF 245 813), la posizione della Commissione, nonché quella della GEF, risultano identiche a quelle già esposte ai precedenti punti 197-200, che si riferiscono a spese identiche. Pertanto, gli argomenti sollevati dalla GEF devono essere respinti per i motivi esposti al precedente punto  200.

–     «Spese di viaggio e di sussistenza» rifiutate nella lettera di accettazione delle spese per il quarto periodo

207
Per quanto riguarda le spese respinte con la lettera di accettazione delle spese per il quarto periodo, cioè la somma di EUR 3 404, relativa alle «spese di viaggio e di sussistenza» della voce «spese di rete», e quella di EUR 1 608 relativa alla voce «altre spese», la Commissione ha motivato il suo rifiuto affermando che tali spese non erano provate da fatture.

208
A tal proposito è sufficiente rilevare che la GEF non ha prodotto alcun elemento probatorio relativo alle spese in questione, cosicché essa non ha dimostrato l’erroneità del rigetto, da parte della Commissione, delle spese stesse.

209
Pertanto, questo motivo deve essere respinto.

2. Sul quarto motivo, basato sulla violazione del principio di esecuzione in buona fede degli obblighi contrattuali e del principio di buona amministrazione

a)     Argomenti delle parti

210
La GEF afferma innanzi tutto che dal comportamento della Commissione risulta che questa non ha adempiuto al suo obbligo di eseguire il contratto in buona fede, violando così l’art. 1134, terzo comma, del codice civile belga.

211
Così, la GEF rileva che la Commissione era a conoscenza, per un verso, che il numero di ore stimato per l’esecuzione del progetto sarebbe stato superato e che, a un certo punto, esso è stato effettivamente superato e, per altro verso, che la base di calcolo delle spese relative al personale era stata modificata tra la stima iniziale e la redazione del questionario finanziario, ma che non ha mai formulato osservazioni negative in proposito. La Commissione avrebbe pertanto accettato il maggior numero di ore dedicato al progetto dalla GEF rispetto al numero di ore stimato all’origine a tariffe orarie significativamente inferiori. La GEF rileva, inoltre, che la Commissione ha rifiutato di tener conto delle sue osservazioni sul progetto di relazione ispettiva in occasione della stesura della relazione ispettiva finale. Il fatto che la relazione elaborata a seguito della seconda valutazione tecnica sia stata comunicata al suo legale solamente il 27 ottobre 2000 le avrebbe impedito di formulare osservazioni su tale relazione, che avrebbe rappresentato la base della relazione ispettiva finale del 28 giugno 2000. Infine, la Commissione avrebbe rifiutato di organizzare la riunione promessa a seguito del suo mutato atteggiamento per quanto riguarda le spese del progetto.

212
La GEF ritiene inoltre che la Commissione abbia violato il principio di esecuzione in buona fede degli obblighi contrattuali, nonché il principio di buona amministrazione, non avendole comunicato entro un termine ragionevole il suo cambiamento di posizione in merito all’accettazione delle spese relative al progetto. Infatti, la Commissione avrebbe informato la GEF del suo cambiamento di posizione nel dicembre 1999, cioè sei mesi dopo la conclusione del progetto e tre mesi dopo la relazione tecnica finale. Orbene, sin dalla presentazione alla Commissione del primo rendiconto delle spese, nel marzo 1998, sarebbe risultato chiaro che il numero stimato di ore di lavoro sarebbe stato superato e, in occasione della presentazione del secondo rendiconto delle spese, nell’ottobre 1998, sarebbe stato chiaro che il numero di ore di lavoro era stato effettivamente superato. Essa ne conclude che la Commissione non le ha comunicato le sue obiezioni entro un termine ragionevole, tenendo conto del fatto che essa dispone di servizi ben organizzati che hanno seguito il progetto assai attentamente sin dall’inizio.

213
La GEF richiama, a sostegno della sua affermazione, due sentenze, una dello Hof van beroep te Brussel (Belgio) (Corte d’appello di Brussel) del 18 settembre 1991 (R.W., 1991-1992, pag. 677) e l’altra dello Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) (Corte d’appello di Anversa) del 5 febbraio 1992 (T.R., 1992, pag. 174), dalle quali risulterebbe che i principi di buona amministrazione e di buona fede nell’esecuzione degli obblighi contrattuali implicano il rispetto di un termine ragionevole nell’adempiere gli obblighi di informazione.

214
La Commissione contesta la fondatezza di tale motivo, affermando che lo svolgimento di un’ispezione contabile, ai sensi dell’art. 17 delle condizioni generali, non può essere considerato come un cambiamento della sua posizione iniziale.

b)     Giudizio del Tribunale

215
Innanzi tutto, come risulta dai precedenti punti 118-124, il fatto che la Commissione abbia preso atto dei rendiconti delle spese che le sono stati sottoposti dalla GEF, che abbia effettuato taluni pagamenti in tal senso e che abbia formulato osservazioni positive quanto all’esecuzione del progetto non significa in alcun modo che la Commissione abbia accettato definitivamente le spese dichiarate.

216
Si deve rilevare in proposito che il comportamento della Commissione, per tutta la durata dell’esecuzione del progetto, si è dimostrato rispettoso degli obblighi derivanti dal contratto.

217
In secondo luogo, quanto all’argomento della GEF basato sul fatto che la Commissione non avrebbe tenuto conto, nella relazione ispettiva finale, delle osservazioni richieste alla GEF in merito al progetto di relazione ispettiva e contenute nella lettera del sig. Pirenne del 31 gennaio 2000, si deve rilevare che tutti i punti sollevati in tale lettera sono stati oggetto di replica da parte della Commissione. Quest’ultima infatti, con lettera 20 marzo 2000, ha esposto i motivi per i quali riteneva infondate le osservazioni del sig. Pirenne.

218
Così, nella sua lettera 20 marzo 2000, la Commissione ha esposto le ragioni per le quali le seguenti affermazioni, svolte nella lettera del sig. M. Pirenne del 31 gennaio 2000, erano insostenibili da parte della GEF: in primo luogo, che le accuse e le affermazioni contenute nel progetto di relazione ispettiva non erano state messe in luce né in occasione dell’ispezione contabile né nella successiva lettera del sig. Schelling del 9 luglio 1999, e che esse contraddicevano il supporto amministrativo e sostanziale che la Commissione avrebbe dedicato al progetto; in secondo luogo, che la data di inizio del contratto prevista in quest’ultimo era una semplice data di riferimento; in terzo luogo, che la GEF teneva schede di presenza ai sensi dell’art. 13, n. 1, secondo comma, delle condizioni generali; in quarto luogo, che le ragioni invocate dalla Commissione per negare la validità delle schede di presenza supplementari, cioè la data di inizio del progetto e il tempo registrato per lo specialista informatico, erano ingiustificate; in quinto luogo, che il confronto effettuato dagli ispettori nella tabella della pag. 4 del progetto della relazione ispettiva tra il fatturato e le spese relative al personale era erroneo; in sesto luogo, che il calcolo della retribuzione del sig. Goldfinger era erroneo. Infine, la Commissione ha del pari spiegato le ragioni per le quali aveva rigettato le spese dello studio Datamonitor (BEF 126 871), le spese di viaggio per un importo di BEF 62 750, le spese relative ad acquisti in librerie e le spese relative a telefono e a Internet, ed ha contestato le conclusioni della GEF secondo cui la Commissione avrebbe accettato tutte le spese dichiarate e ne avrebbe approvato l’utilizzo nell’esecuzione del progetto.

219
Come risulta dalla sua lettera 20 marzo 2000, la Commissione ha effettivamente preso in considerazione le osservazioni del sig. Pirenne. Il fatto che la Commissione abbia essenzialmente mantenuto la posizione adottata nel progetto di relazione ispettiva in occasione dell’elaborazione della relazione ispettiva finale non significa quindi assolutamente che essa abbia ignorato tali osservazioni, bensì significa semplicemente che essa non ha ritenuto necessario modificare la sua posizione iniziale a seguito del riesame.

220
Per quanto riguarda, in terzo luogo, la presunta impossibilità, per la GEF, di presentare le sue osservazioni sulla relazione della seconda valutazione tecnica, in quanto questa le sarebbe stata comunicata solamente il 27 ottobre 2000, si deve innanzi tutto rilevare che tale relazione rappresenta un resoconto della riunione tenutasi tra gli ispettori e il sig. Goldfinger il 24 maggio 2000, nel corso della quale quest’ultimo ha presentato i risultati del progetto ed ha invitato a rispondere a talune questioni nel corso delle due sessioni organizzate a tal fine.

221
Come rilevato ai precedenti punti  162 e 163, risulta che, nel corso della riunione in cui è avvenuta la citata valutazione tecnica, la GEF ha avuto modo di prendere posizione sui profili essenziali di tale valutazione. La GEF non nega, peraltro, che ciò sia avvenuto.

222
Inoltre, si deve rilevare che la relazione ispettiva finale ha ripreso, in ampia parte, i rilievi già effettuati dagli ispettori nel progetto di relazione ispettiva, e sui quali la GEF ha preso posizione. La sola differenza tra i calcoli effettuati in tali due relazioni era data dal fatto che, a seguito della seconda valutazione tecnica, il numero di ore prese in considerazione è stato oggetto di un adattamento. Quest’ultimo è intervenuto in base alla seconda valutazione tecnica e deriva dal fatto che la Commissione ha ridotto il numero di ore stimate per l’esecuzione del secondo e del terzo incarico. Anche a supporre che la GEF non abbia potuto prendere posizione su quest’ultimo punto nel corso della seconda valutazione tecnica, essa non ha presentato dinanzi al Tribunale alcun elemento idoneo a dimostrare un errore in tale adattamento.

223
Si deve infine rilevare che, come risulta dal giudizio espresso sul procedimento e sui risultati di tale valutazione tecnica, di cui ai precedenti punti 159-178, le censure sollevate dalla GEF relativamente a tale valutazione risultano infondate.

224
Infine, non può rimproverarsi alla Commissione di non avere organizzato una riunione con la GEF prima del completamento della relazione ispettiva finale.

225
Con lettera 21 dicembre 2000 la GEF ha chiesto alla Commissione di organizzare una riunione per discutere, innanzi tutto, sulle modalità di determinazione del prezzo del progetto, in secondo luogo, sulla procedura e sul contenuto della relazione sulla seconda valutazione tecnica, in terzo luogo, sulla relazione ispettiva finale e sul suo metodo di elaborazione e, infine, sulle ragioni per le quali la GEF era convinta di aver agito in conformità al contratto, anche alla luce del comportamento della Commissione nel corso dell’esecuzione del progetto.

226
Tale domanda è stata ripetuta con lettere 21 febbraio e 26 luglio 2001, inviate dalla GEF alla Commissione.

227
Si deve rilevare, da un lato, che non vi è alcuna disposizione contrattuale che imponga alla Commissione di tenere siffatte riunioni.

228
D’altro lato, è vero che la Commissione, con lettera 2 febbraio 2001, ha informato la GEF del fatto che l’OLAF aveva avviato un’indagine relativa al FIWG e che sarebbe stata concordata una riunione con quest’ultima al fine di esaminare e discutere le questioni collegate alla relazione ispettiva finale, nonché i punti citati nella lettera della GEF del 21 dicembre 2000, se rilevanti per l’indagine della Commissione.

229
Tuttavia, poiché, come rilevato dalla Commissione, essa disponeva di tutti gli elementi e delle osservazioni comunicate dalla GEF in merito alle questioni sollevate nelle lettere in oggetto, e alle quali la Commissione aveva già risposto, e poiché la GEF aveva avuto modo di discutere le osservazioni degli ispettori, segnatamente nel corso della seconda valutazione tecnica, non risultava necessaria alcuna riunione.

230
La GEF aggiunge che, poiché la Commissione l’ha informata della sua posizione in ordine alle ore di lavoro solo nel dicembre 1999, cioè sei mesi dopo il completamento del progetto e tre mesi dopo la relazione tecnica finale, questa non avrebbe rispettato un termine ragionevole.

231
A tal proposito è sufficiente rilevare che, come già sopra precisato, ai sensi dell’art. 17 delle condizioni generali, la Commissione ha diritto ad effettuare ispezioni contabili nel corso dei due anni successivi alla data dell’ultimo pagamento dovuto dalla Commissione ovvero alla fine del contratto. Orbene, il progetto di relazione ispettiva, nonché la relazione ispettiva finale, inviate alla GEF rispettivamente il 21 dicembre 1999 e il 18 luglio 2000, si inseriscono proprio nel periodo di due anni previsto dall’art. 17 delle condizioni generali.

232
Di conseguenza, il quarto motivo non può essere accolto.

3. Sul secondo motivo, basato su una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

a)     Argomenti delle parti

233
La GEF afferma che il comportamento della Commissione l’ha spinta a nutrire un legittimo affidamento sul fatto che la sua modalità di dichiarazione delle spese e delle ore di lavoro fosse conforme al contratto, che i pagamenti già effettuati fossero giustificati e, pertanto, che essa presentava tutti i requisiti necessari per ottenere il saldo del pagamento richiesto.

234
Essa fa riferimento, in proposito, a precedenti contratti conclusi con la Commissione, nell’ambito dei quali essa avrebbe indicato globalmente il numero dei giorni lavorativi dedicati al progetto, ricevendo conferma dalla Commissione, in più occasioni, che un siffatto procedimento era sufficiente.

235
Nella fattispecie, la GEF avrebbe compilato tutti i formulari nel modo richiesto, indicando segnatamente, in maniera dettagliata, il numero di ore di lavoro ed il costo orario.

236
Inoltre, tutti i rendiconti delle spese presentati dalla GEF sarebbero stati esaminati da vari servizi della Commissione e quest’ultima non avrebbe mai chiesto alla GEF informazioni complementari relativamente al tempo dedicato al progetto prima di procedere al pagamento dovutole. Anche quando è risultato evidente, per la Commissione, che il numero di ore di lavoro sarebbe stato o era stato superato, rispettivamente in occasione della presentazione del primo e del secondo rendiconto delle spese, la Commissione avrebbe comunque effettuato il relativo pagamento. Infine, il progetto non sarebbe mai stato oggetto di un procedimento amministrativo di «semaforo rosso», applicabile dalla Commissione a progetti problematici. Al contrario, durante l’esecuzione del progetto la GEF avrebbe ricevuto dalla Commissione solamente osservazioni positive. L’esplicita posizione di accettazione adottata dalla Commissione relativamente all’esecuzione del progetto non potrebbe quindi essere oggetto di radicale modifica.

237
La Commissione contesta gli argomenti della GEF e afferma di aver agito in piena conformità al contratto.

b)     Giudizio del Tribunale

238
Si deve rilevare in proposito che tale motivo è infondato, in quanto è stato rilevato nell’ambito dell’esame del primo e del quarto motivo che la Commissione ha agito in conformità al contratto, nonché ai principi di esecuzione in buona fede degli obblighi contrattuali e di buona amministrazione.

239
Tale conclusione non può essere messa in discussione per il fatto che la Commissione non avrebbe effettuato, nell’ambito di precedenti contratti conclusi con la GEF, controlli relativi alle ore di lavoro dedicate ai progetti stessi. L’eventuale tolleranza dimostrata dalla Commissione in tali contratti non può compromettere il suo diritto ad effettuare, nella fattispecie, la verifica da essa ritenuta necessaria, conformemente alle disposizioni del contratto.

240
Ne discende che tale motivo non può essere accolto.

4. Sul terzo motivo, basato sulla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa

a)     Argomenti delle parti

241
La GEF afferma che la Commissione non ha osservato il principio del rispetto dei diritti della difesa.

242
Innanzi tutto, essa rimprovera alla Commissione di averle comunicato la relazione della seconda valutazione tecnica solamente il 27 ottobre 2000, il che le avrebbe impedito di presentare in tempo utile le sue osservazioni sulla relazione stessa e di discutere con la Commissione le conclusioni di quest’ultima, peraltro contraddittorie rispetto a quelle della relazione tecnica finale. La relazione ispettiva finale, che si basa ampiamente sul progetto di relazione ispettiva e sulla relazione della seconda valutazione tecnica, non terrebbe quindi conto delle osservazioni della GEF in merito a quest’ultima relazione, né di quelle svolte dalla GEF e dal sig. Pirenne, contenute nella lettera 31 gennaio 2000, relative al progetto di relazione ispettiva. Essa ne conclude che, poiché erano in gioco interessi personali, le persone interessate avrebbero dovuto avere la possibilità di rendere noto il loro punto di vista prima che la relazione ispettiva fosse redatta in modo definitivo.

243
In secondo luogo, la GEF rimprovera alla Commissione di non aver organizzato una riunione prima della conclusione della relazione ispettiva, e ciò nonostante le sue domande in tal senso e la formale promessa della Commissione di organizzare una siffatta riunione, ribadita in più occasioni. All’udienza la GEF ha precisato che intendeva risolvere in tale riunione il problema creato dal rigetto delle schede di presenza supplementari da parte della Commissione.

244
La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti formulati dalla GEF.

b)     Giudizio del Tribunale

245
È sufficiente rilevare a tal proposito che questo motivo è infondato, in quanto è già stato rilevato nell’ambito del quarto motivo che la Commissione non ha violato il principio di esecuzione in buona fede degli obblighi contrattuali e il principio di buona amministrazione (v. precedenti punti 215-229).

246
Tale motivo non può pertanto essere accolto.

247
Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la domanda della ricorrente deve essere respinta.

B – Sulla domanda riconvenzionale della Commissione

1. Argomenti delle parti

248
In base all’art. 16, n. 3, delle condizioni generali, la Commissione chiede il rimborso della somma di EUR 273 516, che rappresenta la differenza tra le somme effettivamente versate alla GEF, per un importo di EUR 396 000, e le spese da essa accettate, pari a EUR 122 484.

249
La GEF si limita a concludere, nella sua memoria di replica, che la domanda riconvenzionale formulata dalla Commissione è infondata.

2. Giudizio del Tribunale

250
A tal proposito è sufficiente rilevare che dal fascicolo emerge che la Commissione ha versato alla GEF la somma totale di EUR 396 000 e che, come risulta da quanto sopra esposto, a seguito della verifica finanziaria la Commissione ha giustamente accettato la somma di EUR 122 484 quale totale delle spese destinate al progetto. Ne discende che la Commissione è legittimata a richiedere alla GEF, in applicazione dell’art. 16, n. 3, delle condizioni generali, il rimborso di un’eccedenza pari a EUR 273 516.

251
Quanto alla domanda di pagamento degli interessi, si deve rilevare che, nella nota di addebito emessa nei confronti della GEF, la Commissione ha precisato che essa doveva essere pagata alla scadenza del 31 agosto 2001 e che, dopo tale data, sarebbero stati applicati interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento in euro nell’agosto 2001, maggiorata di 1,5 punti.

252
Si deve tuttavia rilevare che, se il contratto prevede, per taluni casi di specie, l’applicazione del tasso stabilito dall’Istituto monetario europeo (art. 5, n. 3, terzo comma, e art. 16, n. 1, delle condizioni generali), non è previsto alcun tasso convenzionale nel caso di specie.

253
In assenza di interessi convenzionali, e posto che il contratto è sottoposto alla legge belga, si deve pertanto applicare l’art. 1153 del codice civile belga, ai sensi del quale :

«Nelle obbligazioni che hanno ad oggetto il pagamento di una determinata somma, gli interessi di mora nell’esecuzione sono rappresentati dagli interessi legali, salve le eccezioni stabilite dalla legge. Tali interessi sono dovuti senza che il creditore sia tenuto a giustificare alcun danno. Essi sono dovuti a partire dal giorno della messa in mora, salvi i casi in cui la legge li fa decorrere di pieno diritto (…)».

254
Avendo messo in mora la GEF, la Commissione è legittimata a chiedere interessi moratori, al tasso legale belga, a partire dal 1° settembre 2001.

255
Si deve pertanto accogliere la domanda riconvenzionale della Commissione. Di conseguenza, la GEF, in conformità alle conclusioni della convenuta, deve essere condannata a versare alla Commissione la somma di EUR 273 516, aumentata degli interessi di mora al tasso legale annuo applicabile in Belgio, a partire dal 1° settembre 2001 e sino al completo pagamento del debito.


Sulle spese

256
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La GEF, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, in conformità alla domanda della Commissione.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)
La domanda della ricorrente intesa ad ottenere, per un verso, il rimborso della somma di EUR 40 693 e, per altro verso, l’emissione di una nota di accredito per un importo di EUR 273 516 è respinta.

2)
La domanda riconvenzionale della Commissione è accolta e, di conseguenza, la ricorrente è condannata a versare alla Commissione la somma di EUR 273 516, aumentata degli interessi di mora al tasso legale annuo applicabile in Belgio, a partire dal 1° settembre 2001 e sino al completo pagamento del debito.

3)
La ricorrente è condannata alle spese.

Vesterdorf

Jaeger

Mengozzi

Martins Ribeiro

Dehousse

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 marzo 2005.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf

Indice

Il contratto controverso

Fatti all’origine della controversia

    A –  Primo rendiconto delle spese per il periodo dal 4 luglio 1997 al 3 gennaio 1998

    B –  Secondo rendiconto delle spese per il periodo dal 4 gennaio 1998 al 3 luglio 1998

    C –  Terzo rendiconto delle spese per il periodo che va dal 4 luglio 1998 al 3 gennaio 1999

    D –  Ispezione finanziaria

    E –  Quarto rendiconto delle spese relativo al periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999

    F –  Domanda di rimborso della Commissione: la nota di addebito dell’11 luglio 2001

Procedimento

Conclusioni delle parti

Sulla competenza del Tribunale

Nel merito

    A –  Sulla domanda della ricorrente volta ad ottenere, per un verso, il pagamento di somma di EUR 40 693 e, per altro verso, l’emissione di una nota di accredito per un importo di EUR 273 516

        1.  Sul primo motivo, basato sulla violazione del contratto

            a)  Argomenti delle parti

            b)  Giudizio del Tribunale

                Osservazioni preliminari

                Sulle spese relative al «personale»

                    –  Sull’accettazione, da parte della Commissione, dell’aumento delle ore di lavoro e dell’adattamento della tariffa salariale, inizialmente previsti nel contratto

                    –  Sulla prova relativa alle ore di lavoro dedicate al progetto

                    –  Sulle asserite inesattezze in cui sarebbero incorsi gli ispettori relativamente alle ore di lavoro e alle spese relative al personale indicate nella relazione della seconda valutazione tecnica e nella relazione ispettiva finale

                Sulle spese relative alle voci «spese di viaggio e di sussistenza» e «altre spese»

                    –  «Spese di viaggio e di sussistenza» dichiarate nel secondo rendiconto delle spese

                    –  «Altre spese» dichiarate nel secondo rendiconto delle spese

                    –  «Altre spese» dichiarate nel terzo rendiconto delle spese

                    –  «Spese di viaggio e di sussistenza» rifiutate nella lettera di accettazione delle spese per il quarto periodo

        2.  Sul quarto motivo, basato sulla violazione del principio di esecuzione in buona fede degli obblighi contrattuali e del principio di buona amministrazione

            a)  Argomenti delle parti

            b)  Giudizio del Tribunale

        3.  Sul secondo motivo, basato su una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

            a)  Argomenti delle parti

            b)  Giudizio del Tribunale

        4.  Sul terzo motivo, basato sulla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa

            a)  Argomenti delle parti

            b)  Giudizio del Tribunale

    B –  Sulla domanda riconvenzionale della Commissione

        1.  Argomenti delle parti

        2.  Giudizio del Tribunale

Sulle spese



1
Lingua processuale: l'inglese.