Language of document : ECLI:EU:F:2010:131

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

28 ottobre 2010


Causa F‑85/05


Susanne Sørensen

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Funzionari che accedono a un gruppo di funzioni superiore mediante concorso generale — Candidati iscritti in un elenco di riserva prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado all’atto dell’assunzione — Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove norme meno favorevoli — Artt. 5, n. 2, e 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Sørensen chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione del 6 agosto 2004, con cui viene nominata ad un posto di assistente, nella parte in cui è inquadrata nel grado B*3, secondo scatto, e, dall’altro, l’annullamento della decisione con cui vengono soppressi i punti di promozione da essa accumulati.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari — Assunzione — Nomina nel grado — Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, artt. 5, n. 2, e 12, n. 3; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

2.      Funzionari — Assunzione — Nomina nel grado — Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, regolamento del Consiglio n. 723/2004)

1.      L’art. 5, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto, quale modificato dal regolamento n. 723/2004 ed entrato in vigore il 1° maggio 2004, riguarda i funzionari che erano iscritti, anteriormente al 1° maggio 2006, «in un elenco di candidati idonei a passare ad un’altra categoria» e che sono effettivamente passati in un’altra categoria dopo il 1° maggio 2004. Il detto art. 5, n. 2, riguarda unicamente i funzionari che cambiano categoria tramite un concorso interno. Di conseguenza, qualora un funzionario abbia vinto un concorso generale e non un concorso interno, l’art. 5, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto non gli è applicabile.

Nell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, che riguarda i vincitori di concorsi generali «assunti tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006», il termine «assunti» riveste un significato preciso e dev’essere inteso nel senso che riguarda i funzionari entrati in servizio tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006 in un posto resosi disponibile dopo la loro iscrizione, anteriormente al 1° maggio 2006, in un elenco degli idonei che conclude un concorso indetto in vigenza del precedente Statuto. Di conseguenza, tale disposizione è applicabile per determinare l’inquadramento di una persona che aveva già la qualità di funzionario quando è risultata tra i vincitori di un siffatto concorso generale.

(v. punti 56, 59, 60, 65 e 66)

2.      Il principio di uguaglianza non può ostacolare la libertà del legislatore di apportare in qualunque momento alle disposizioni statutarie le modifiche che ritenga conformi all’interesse del servizio, anche se tali nuove disposizioni si rivelano per i funzionari meno favorevoli delle precedenti.

I vincitori di un concorso possono essere trattati in maniera diversa a seconda che la data della loro nomina sia o non sia posteriore all’entrata in vigore di una riforma statutaria operata dal legislatore dell’Unione, in quanto una siffatta differenziazione si giustifica obiettivamente con la necessità di preservare la libertà di quest’ultimo di apportare, in qualunque momento, alle disposizioni statutarie le modifiche che esso ritiene conformi all’interesse del servizio. Orbene, due funzionari che sono reinquadrati in un grado superiore in vigenza di disposizioni statutarie diverse si trovano, per questo stesso fatto, in situazioni diverse.

(v. punti 91, 96 e 97)

Riferimento:

Corte: 22 dicembre 2008, causa C‑443/07 P, Centeno Mediavilla e a./Commissione (Racc. pag. I‑10945, punto 79), e 4 marzo 2010, causa C‑496/08 P, Angé Serrano/Parlamento (Racc. pag. I‑1793, punto 108)

Tribunale di primo grado: 11 luglio 2007, causa T‑58/05, Centeno Mediavilla e a./Commissione (Racc. pag. II‑2523, punto 86)