Language of document :

Sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2024 – Tiendanimal / EUIPO – Salvana Tiernahrung (SALVAJE)

(Causa T-55/23)1

[«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo SALVAJE – Marchio nazionale denominativo anteriore SALVANA – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001)»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tiendanimal Comercio Electronico de Articulos para Mascotas, SL (Malaga, Spagna) (rappresentante: S. Correa Rodríguez, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: P. Villani e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Salvana Tiernahrung GmbH (Klein Offenseth-Sparrieshoop, Germania) (rappresentanti: K. Wagner e M. Kefferpütz, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 novembre 2022 (procedimento R 2192/2021-5).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Tiendanimal Comercio Electronico de Articulos para Mascotas, SL, si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Salvana Tiernahrung GmbH.

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.

____________

1     GU C 112 del 27.3.2023.