Language of document : ECLI:EU:T:2015:776

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

13 ottobre 2015

Causa T‑104/14 P

Commissione europea

contro

Marco Verile
e

Anduela Gjergji

«Impugnazione – Impugnazione incidentale – Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Trasferimento dei diritti a pensione nazionali – Proposte di abbuono delle annualità – Atto non lesivo – Irricevibilità del ricorso di primo grado – Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Parità di trattamento»

Oggetto: Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seduta plenaria) dell’11 dicembre 2013, Verile e Gjergji/Commissione (F‑130/11, Racc. FP, EU:F:2013:195), e diretta all’annullamento di tale sentenza.

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seduta plenaria) dell’11 dicembre 2013, Verile e Gjergji/Commissione (F‑130/11), è annullata. Il ricorso proposto dai sigg. Marco Verile e Anduela Gjergji dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F‑130/11 è respinto. I sigg. Verile e Gjergji, da un lato, e la Commissione europea, dall’altro, sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Proposta di abbuono delle annualità ai fini del trasferimento al regime dell’Unione dei diritti a pensione maturati prima di entrare al servizio dell’Unione – Esclusione – Decisione di riconoscimento di annualità adottata in seguito al trasferimento del capitale che rappresenta diritti a pensione maturati – Inclusione

(Statuto dei funzionari, art. 91, § 1, e allegato VIII, art. 11, § 2)

2.      Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima di entrare al servizio dell’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Diritto dell’interessato di conoscere definitivamente, prima del trasferimento, il numero di annualità di pensione riconosciute – Diritto di chiedere preliminarmente al giudice dell’Unione di prendere posizione – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 11, § 2)

3.      Ricorsi dei funzionari – Competenza del giudice dell’Unione – Parere consultivo – Esclusione

(Art. 270 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91, § 1)

4.      Funzionari – Natura statutaria del rapporto tra il funzionario e l’istituzione – Regime pensionistico – Natura statutaria e non contrattuale del rapporto

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 11, § 2)

5.      Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Applicazione immediata della regola nuova agli effetti futuri di una situazione sorta nel vigore della regola vecchia – Adozione di nuove disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto – Applicazione al trasferimento dei diritti a pensione maturati, richiesto prima dell’adozione della regola nuova, ma realizzato dopo la sua entrata in vigore – Violazione dei diritti quesiti e del principio del legittimo affidamento – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 11, § 2)

6.      Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima di entrare al servizio dell’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Adozione di nuove disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto – Differenza di trattamento tra funzionari per i quali il capitale che rappresentava i loro diritti a pensione è stato trasferito al regime dell’Unione, rispettivamente, prima e dopo l’entrata in vigore di dette disposizioni – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 11, § 2)

1.      Da una proposta di abbuono di annualità, comunicata a un funzionario ai fini del trasferimento al regime pensionistico dell’Unione europea dei diritti a pensione maturati nell’ambito di un altro sistema, non derivano effetti giuridici obbligatori che incidono direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica del suo destinatario, modificandola in misura rilevante. Pertanto, essa non costituisce un atto lesivo ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto.

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, la determinazione effettiva del numero di annualità riconosciute al funzionario che abbia chiesto il trasferimento, verso il regime pensionistico dell’Unione, dei suoi diritti a pensione maturati in precedenza in un altro regime avviene necessariamente dopo la realizzazione effettiva del trasferimento, «sulla base del capitale trasferito». Non si può quindi ritenere che una proposta di fissazione di annualità che, per sua stessa natura, è comunicata prima di tale trasferimento possa procedere a siffatta determinazione.

Il numero di annualità da riconoscere risulta dall’applicazione del metodo di conversione in annualità del capitale che rappresenta i diritti precedenti, previsto dalle disposizioni generali di esecuzione adottate dall’istituzione in questione conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.

Infatti, è la decisione adottata dopo la realizzazione del trasferimento del capitale, che rappresenta i diritti a pensione maturati dall’interessato prima della sua entrata in servizio, che costituisce un atto lesivo e che può formare oggetto di un ricorso di annullamento conformemente all’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto.

(v. punti 56, 58, 62 e 74)

2.      L’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto non richiede che sia garantita all’interessato la possibilità, prima di decidere se eserciterà o meno il suo diritto di trasferire al regime pensionistico dell’Unione i diritti a pensione dallo stesso maturati in un altro regime, di conoscere definitivamente il numero di annualità di pensione che gli saranno riconosciute in seguito a tale trasferimento.

Tale disposizione non richiede neppure che un’eventuale controversia tra l’interessato e l’istituzione da cui dipende, riguardante l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni pertinenti, sia definita dal giudice dell’Unione prima ancora che l’interessato decida se intende o meno trasferire al regime pensionistico dell’Unione i suoi diritti a pensione maturati presso un altro regime.

(v. punto 79)

3.      L’articolo 270 TFUE non attribuisce al giudice dell’Unione la competenza a rendere pareri consultivi, ma unicamente la competenza a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l’Unione e i suoi funzionari, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto.

Orbene, è proprio lo Statuto a prevedere, all’articolo 91, paragrafo 1, che un ricorso di annullamento possa avere ad oggetto soltanto un atto lesivo. Se l’atto contro il quale è stato proposto il ricorso non arreca pregiudizio al ricorrente, il ricorso è irricevibile. L’eventuale interesse del ricorrente a far decidere nel merito la questione posta dal suo ricorso è, al riguardo, irrilevante.

(v. punti 81 e 82)

4.      Tra i funzionari e l’amministrazione non si instaura un rapporto di tipo contrattuale, ma un rapporto disciplinato dallo Statuto. Ne deriva che i rapporti giuridici direttamente disciplinati dalle disposizioni dello Statuto, come quelli relativi al regime pensionistico dell’Unione, non sono di natura contrattuale. Pertanto, nozioni rientranti nel diritto privato degli Stati membri applicabile ai contratti, come la nozione di proposta equivalente a un’«offerta», sono irrilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.

(v. punto 94)

Riferimento:

Corte: sentenze del 19 marzo 1975, Gillet/Commissione, 28/74, Racc., EU:C:1975:46, punto 4, e del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C‑443/07 P, Racc., EU:C:2008:767, punto 60

5.      Le leggi modificative di un’altra legge si applicano, salvo deroga, agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l’impero della vecchia legge. Una soluzione diversa è ammissibile solo per le situazioni sorte e definitivamente verificatesi in vigenza della normativa precedente, che creano diritti quesiti. Un diritto è considerato quesito qualora il fatto generatore del medesimo si sia realizzato prima della modifica legislativa. Tuttavia, ciò non si verifica nel caso di un diritto la cui fattispecie costitutiva non si sia realizzata nella vigenza della normativa che è stata modificata.

L’applicazione delle nuove disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto, per quanto riguarda il trasferimento di diritti a pensione maturati nell’ambito di un altro regime pensionistico, richiesto prima dell’adozione di dette disposizioni, ma realizzato dopo la loro entrata in vigore, non è in contrasto con l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.

Al riguardo, l’interessato acquisisce un diritto al riconoscimento di un abbuono di annualità solo dopo che sia stato effettuato il trasferimento, al regime pensionistico dell’Unione, del capitale che rappresenta i diritti dallo stesso maturati in un altro regime. Pertanto, dato che né una proposta di abbuono di annualità, trasmessa a un funzionario o a un agente dall’istituzione da cui dipende in seguito a una domanda di trasferimento al regime dell’Unione dei diritti a pensione maturati in un altro regime, né a fortiori la semplice presentazione di tale domanda, producono effetti giuridici obbligatori, fino a quando il trasferimento richiesto non sia stato effettuato, si tratta, in tal caso, di una «situazione che non si è ancora verificata» o, tutt’al più, di una «situazione che si è già verificata, ma senza essersi interamente costituita». In ogni caso, non si tratta di una situazione sorta e definitivamente attuatasi in vigenza della normativa precedente.

Inoltre, anche in presenza di garanzie precise atte ad indurre il legittimo affidamento dei destinatari, i singoli non possono richiamarsi al principio di tutela del legittimo affidamento per opporsi all’applicazione di una nuova disposizione regolamentare, soprattutto in un settore, nel quale il legislatore dispone di un ampio potere discrezionale.

(v. punti 152‑154 e 170)

Riferimento:

Corte: sentenza del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, EU:C:2008:767, punti da 61 a 63 e 91 e giurisprudenza ivi citata

6.      L’istituzione, adottando le nuove disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto, dalle quali risulta una differenza di trattamento tra i funzionari per i quali il capitale che rappresentava i diritti a pensione dagli stessi maturati presso un altro regime è stato trasferito al regime dell’Unione, rispettivamente, prima e dopo l’entrata in vigore di dette disposizioni, non infrange il principio della parità di trattamento, atteso che il trattamento differenziato riguarda funzionari che non rientrano in una sola e medesima categoria.

Infatti, i funzionari i cui diritti a pensione, maturati presso un altro regime, non sono stati trasferiti, in forma di capitale, al regime dell’Unione al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni non si trovano nella stessa situazione giuridica dei funzionari i cui diritti a pensione maturati precedentemente alla loro entrata in servizio sono già stati trasferiti, prima di tale data, sotto forma di capitale, al regime pensionistico dell’Unione e nei cui confronti era stata adottata una decisione di riconoscimento di un abbuono di annualità di pensione in quest’ultimo regime. I primi dispongono ancora dei diritti a pensione in un altro regime mentre, per i secondi, un trasferimento di capitale, che ha come risultato l’estinzione di tali diritti e il riconoscimento corrispondente di un abbuono di annualità nel regime pensionistico dell’Unione, ha già avuto luogo.

Siffatta differenza di trattamento si fonda inoltre su un elemento obiettivo e indipendente dalla volontà dell’istituzione interessata, ossia la rapidità di trattamento, da parte del regime pensionistico esterno considerato, della domanda di trasferimento del capitale dell’interessato.

(v. punti 177‑179)

Riferimento:

Corte: sentenza del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, EU:C:2008:767, punti da 79 a 81