Language of document : ECLI:EU:T:2021:612


 


 



Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 22 settembre 2021 –
Severstal/Commissione

(causa T753/16)

«Dumping – Importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Cina e della Russia – Dazio antidumping definitivo – Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036] – Ricorso ai dati disponibili – Articolo 2, paragrafi 3, 4, 9, 10 e 12, del regolamento n. 1225/2009 (divenuto articolo 2, paragrafi 3, 4, 9, 10 e 12, del regolamento 2016/1036) – Calcolo del valore normale, del prezzo all’esportazione e del margine di dumping – Articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 1225/2009 (divenuto articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento 2016/1036) – Accertamento di un pregiudizio – Articolo 3, paragrafo 7, del regolamento n. 1225/2009 (divenuto articolo 3, paragrafo 7, del regolamento 2016/1036) – Nesso di causalità – Articolo 2, paragrafo 9, e articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1225/2009 (divenuti articolo 2, paragrafo 9, e articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036) – Eliminazione del pregiudizio – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Proporzionalità – Errori manifesti di valutazione»

1.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Obbligo delle parti interessate di fornire le informazioni necessarie – Portata – Verifica da parte della Commissione

[Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994), artt. 6.6 e 6.7; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 6, §§ 2 e 8, 16, §§ 1 e 3, e 18, §§ 3 e 6; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 6, §§ 2 e 8, 16, §§ 1 e 3, e 18, § 6]

(v. punti 4650, 53, 55, 122)

2.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa – Presupposti – Diniego di accesso alle informazioni necessarie – Nozione di informazioni necessarie – Informazioni relative ai costi delle materie prime – Inclusione – Necessità di un rifiuto intenzionale – Insussistenza

[Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994), art. 6.8; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 18, § 13]

(v. punti 51, 54, 65, 66, 78, 79, 95)

3.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(v. punti 56, 57)

4.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Presa in considerazione di informazioni non perfettamente conformi alle condizioni richieste – Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 18, § 3)

(v. punto 80)

5.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa – Inattendibilità dei dati forniti dall’impresa – Onere della prova

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 18)

(v. punto 100)

6.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)]

(v. punti 111113)

7.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Ricorso al valore costruito – Presa in considerazione delle spese generali, amministrative e di vendita – Perdite collegate alle differenze di valore, derivanti dalla rivalutazione dei prestiti espressi in valute estere – Inclusione – Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, §§ 3 e 5; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 5)

(v. punti 136, 139, 142)

8.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Presupposti – Associazione tra l’esportatore e l’importatore – Presunzione relativa di inattendibilità del prezzo all’esportazione realmente pagato – Onere della prova contraria gravante sulle imprese coinvolte

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, §§ 8 e 9; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 9)

(v. punti 150, 151)

9.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Applicazione d’ufficio – Contestazione del livello degli adeguamenti – Onere della prova

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 9; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 9)

(v. punti 152156, 165)

10.    Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Incidenza del dumping sulla produzione dell’Unione – Sussistenza di fattori e di indicatori che dimostrano una tendenza positiva – Circostanza che non esclude il riconoscimento della sussistenza di un pregiudizio notevole causato all’industria dell’Unione – Obbligo della Commissione di effettuare un’analisi convincente dei fattori positivi e negativi – Sindacato giurisdizionale – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova

[Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994), art. 3.4; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3, §§ 2, 3 e 5; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, § 3]

(v. punti 171176, 205)

11.    Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso causale – Obblighi delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping – Incidenza di tali fattori sull’accertamento del nesso di causalità – Onere della prova gravante sulle parti che deducono l’illegittimità del regolamento che impone un dazio antidumping

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3, §§ 5, 6 e 7)

(v. punti 203, 204, 206, 207)

12.    Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso causale – Obblighi delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping – Misure che facilitano e favoriscono le importazioni – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3, § 7)

(v. punto 231)

13.    Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso causale – Obblighi delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping – Obbligo generale della Commissione di esaminare gli effetti degli altri fattori di causalità collettivamente – Insussistenza

[Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994), art. 3.5; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3, § 7]

(v. punti 236, 237)

14.    Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Margine di profitto considerato per il calcolo del prezzo indicativo – Margine che ci si può ragionevolmente attendere in assenza di dumping

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 9, § 4; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 9, § 4)

(v. punti 249, 252)

15.    Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso causale – Obblighi delle istituzioni – Calcolo della sottoquotazione del prezzo delle importazioni di cui trattasi – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 2, § 9, 3, §§ 2 e 3, e 9, § 4)

(v. punti 260267)

16.    Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso causale – Obblighi delle istituzioni – Calcolo della sottoquotazione del prezzo delle importazioni di cui trattasi – Obbligo di equo confronto tra il prezzo del prodotto interessato e il prezzo del prodotto simile dell’industria dell’Unione – Confronto da effettuare tra prezzi ottenuti allo stesso stadio commerciale

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3)

(v. punto 268)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU 2016, L 210, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La PAO Severstal si farà carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL, si farà carico delle proprie spese.