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Sentenza del Tribunale del 20 dicembre 2023 – JPMorgan Chase e a./Commissione

(Causa T-106/17)1

[«Concorrenza – Intese – Settore dei prodotti derivati sui tassi di interesse in euro – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Manipolazione dei tassi interbancari di riferimento Euribor – Scambio di informazioni riservate – Restrizione della concorrenza per oggetto – Infrazione unica e continuata – Procedimento “ibrido” scaglionato nel tempo – Presunzione d’innocenza – Imparzialità – Ammende – Importo di base – Valore delle vendite – Articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Obbligo di motivazione – Decisione di modifica che integra la motivazione – Parità di trattamento – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: JPMorgan Chase & Co. (New York, New York, Stati Uniti), JPMorgan Chase Bank, National Association (Columbus, Ohio, Stati Uniti), J.P. Morgan Services LLP (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: B. Tormey, A. Holroyd, L. Ream, N. French, N. Frey, D. Das, D. Hunt, N. English, solicitors, M. Lester, KC, D. Piccinin e D. Heaton, barristers)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. van Schaik, T. Baumé e M. Farley, agenti)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, i ricorrenti chiedono, da un lato, l’annullamento parziale della decisione C(2016) 8530 final della Commissione, del 7 dicembre 2016, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo [procedimento AT.39914 – Derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD)] e, d’altro, in subordine, l’annullamento o la riduzione dell’importo dell’ammenda che è stata loro inflitta con tale decisione. Inoltre, chiedono di dichiarare che non occorre tener conto della decisione C(2021) 4610 final della Commissione, del 28 giugno, che modifica la decisione impugnata o, in subordine, l’annullamento di tale decisione.

Dispositivo

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso proposto dalla J.P. Morgan Services LLP.

L’articolo 2, lettera c), della decisione C (2016) 8530 final della Commissione, del 7 dicembre 2016, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE [caso AT.39914 – Derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD)] è annullato nella parte in cui riguarda la JPMorgan Chase & Co. e la JPMorgan Chase Bank, National Association.

L’importo dell’ammenda, per il quale la JPMorgan Chase & Co. e la JPMorgan Chase Bank, National Association sono ritenute responsabili in solido, è fissato in EUR 337 196 000.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.

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1 GU C 112 del 10.4.2017.