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Ricorso proposto il 28 novembre 2023 – Nouryon Functional Chemicals e altri / ECHA

(Causa T-1122/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Nouryon Functional Chemicals BV (Amsterdam, Paesi Bassi), Arkema GmbH (Düsseldorf, Germania), Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse GmbH (Bocholt, Germania), United Initiators GmbH (Pullach im Isartal, Germania) (rappresentanti: R. Cana e Z. Romata, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, del 19 settembre 2023, adottata dalla commissione di ricorso dell’Agenzia nel caso A-009-2022, nei limiti in cui impone ai ricorrenti di presentare informazioni su uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione ai sensi della colonna 1 del punto 8.7.3 dell’allegato IX del regolamento REACH e sulle coorti 2A e 2B ai sensi della colonna 2 del punto 8.7.3 dell’allegato IX del regolamento REACH, e

condannare la convenuta a farsi carico delle spese di tale procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo di ricorso, vertente su un asserito errore di diritto dovuto a un’interpretazione erronea della colonna 1 del punto 8.7.3 dell’allegato IX del regolamento REACH e su un errore manifesto di valutazione dovuto all’applicazione erronea della colonna 1 del punto 8.7.3 dell’allegato IX del regolamento REACH, per effetto dei quali è stato richiesto ai ricorrenti di presentare informazioni su uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione («EOGRTS») con disegno di studio di base.

Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che l’Agenzia avrebbe violato il principio di proporzionalità e l’articolo 25 del regolamento REACH richiedendo ai ricorrenti di presentare informazioni su un EOGRTS con disegno di studio di base.

Terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che l’Agenzia sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione, avrebbe omesso di prendere in considerazione tutte le informazioni disponibili e pertinenti e avrebbe violato i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento richiedendo ai ricorrenti di presentare informazioni su un EOGRTS con disegno di studio di base.

Quarto motivo di ricorso, vertente sul fatto che l’Agenzia avrebbe violato il secondo paragrafo della colonna 2 del punto 8.7.3 dell’allegato IX del regolamento REACH e il principio di proporzionalità, omettendo di valutare nella decisione impugnata se fosse proporzionato richiedere le coorti 2A e 2B come parte dell’EOGRTS.

Quinto motivo di ricorso, vertente sul fatto che l’Agenzia sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione e avrebbe violato i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento richiedendo le coorti 2A e 2B come parte dell’EOGRTS.

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