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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgerichts (Austria) il 21 giugno 2021– P GmbH / Finanzamt Österreich

(Causa C-378/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgerichts.

Parti

Ricorrente: P GmbH.

Resistente: Finanzamt Österreich

Questioni pregiudiziali

1. Se l’imposta sul valore aggiunto sia dovuta dall’emittente fattura ai sensi dell’articolo 203 della direttiva IVA 1 , qualora – come nel caso in esame – non vi possa essere alcun rischio di perdita di gettito fiscale, in quanto i destinatari delle prestazioni di servizi non sono consumatori finali legittimati alla detrazione.

2.    In caso di risposta affermativa alla prima questione, con conseguente soggezione dell’emittente fattura all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 203 della direttiva IVA:

a.    se la rettifica delle fatture nei confronti dei destinatari delle prestazioni possa essere omessa, qualora, da un lato, sia escluso il rischio di perdita di gettito fiscale e, dall’altro, la rettifica delle fatture risulti di fatto impossibile;

b.    se la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto sia preclusa dal fatto che i consumatori finali abbiano sostenuto l’imposta con il pagamento del prezzo e che dunque il soggetto passivo tragga un arricchimento dalla rettifica dell’imposta sul valore aggiunto.

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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag.1.)