Language of document : ECLI:EU:T:2013:503





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 26 settembre 2013 – Pioneer Hi‑Bred International / Commissione

(causa T‑164/10)

«Ravvicinamento delle legislazioni – Emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati – Procedimento di autorizzazione all’immissione in commercio – Omissione della Commissione di sottoporre al Consiglio una proposta di decisione – Ricorso per carenza»

1.                     Ricorso per carenza – Diffida nei confronti dell’istituzione – Presa di posizione che pone fine alla carenza – Nozione – Proposta da parte della Commissione al Consiglio di una decisione in merito alle misure da prendere ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468 – Proposta che costituisce un prerequisito necessario per l’adozione della decisione finale sull’immissione in commercio di mais geneticamente modificato – Inclusione (Art. 265 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/18, art. 18; decisione del Consiglio 1999/468, art. 5) (v. punti 26, 27, 30‑32)

2.                     Ricorso per carenza – Obbligo di agire della Commissione – Sottoposizione senza indugio di una proposta da parte della Commissione al Consiglio di una decisione in merito alle misure da adottare ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468 – Astensione – Assenza di giustificazione – Carenza (Art. 265 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/18, art. 18; decisione del Consiglio 1999/468, art. 5, § 4) (v. punti 37, 42, 47, 52, 53, 58, 71, 80 e dispositivo)

3.                     Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Norme di procedura – Applicazione diretta alle controversie pendenti al momento della loro entrata in vigore (v. punto 73)

Oggetto

Domanda diretta a far constatare, conformemente all’articolo 265 TFUE, che, essendosi astenuta dal sottoporre al Consiglio un progetto di misure da adottare in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23), ed essendosi astenuta dall’adottare qualsiasi altra decisione che potesse rivelarsi necessaria, secondo lo svolgimento della procedura decisionale, per garantire l’adozione della decisione menzionata all’articolo 18 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1), la Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2001/18.

Dispositivo

1)

Essendosi astenuta dal sottoporre al Consiglio un progetto di misure da adottare in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, la Commissione europea è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

2)

La Commissione è condannata alle spese.