Language of document : ECLI:EU:C:2018:393

Causa C677/16

Montero Mateos

contro

Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 33 de Madrid)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Nozione di “condizioni di lavoro” – Comparabilità delle situazioni – Giustificazione – Nozione di “ragioni oggettive” – Indennità in caso di estinzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per un motivo oggettivo – Mancata corresponsione dell’indennità in caso di scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato di interinidad»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2018

1.        Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Condizioni di lavoro – Nozione – Indennità versata ad un lavoratore a seguito della cessazione del suo contratto – Inclusione

(Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1)

2.        Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Lavoratori che svolgono un lavoro identico o simile – Nozione – Lavoratori che si trovano in una situazione comparabile – Criteri di valutazione – Natura del lavoro, condizioni di formazione e condizioni di impiego – Valutazione da parte del giudice nazionale

(Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausole 3, punto 2, e 4, punto 1)

3.        Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Ragioni oggettive che giustificano una differenza di trattamento – Nozione – Indennità in caso di estinzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una ragione oggettiva – Non corresponsione di indennità in caso di scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato di interinidad – Ammissibilità

(Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausole 3, punto 1, e 4, punto 1)

1.      Riguardo alla valutazione se la concessione di un’indennità da parte del datore di lavoro a causa dell’estinzione di un contratto di lavoro rientri nella nozione di «condizioni di impiego», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, la Corte ha dichiarato che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nell’ambito di tale nozione è precisamente quello dell’impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenze del 12 dicembre 2013, Carratù, C‑361/12, EU:C:2013:830, punto 35, e del 13 marzo 2014, Nierodzik, C‑38/13, EU:C:2014:152, punto 25).

La Corte ha quindi considerato che tale nozione ricomprende, in particolare, le regole relative alla determinazione del termine di preavviso applicabile in caso di estinzione dei contratti di lavoro a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2014, Nierodzik, C‑38/13, EU:C:2014:152, punto 29).

Infatti, la Corte ha precisato che un’interpretazione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro che escludesse dalla definizione di detta nozione le condizioni di estinzione di un contratto di lavoro a tempo determinato equivarrebbe a ridurre, in spregio all’obiettivo assegnato alla suddetta disposizione, l’ambito di applicazione della tutela accordata ai lavoratori a tempo determinato contro le discriminazioni (sentenza del 13 marzo 2014, Nierodzik, C‑38/13, EU:C:2014:152, punto 27).

Orbene, tali considerazioni sono pienamente trasponibili all’indennità corrisposta al lavoratore in considerazione dell’estinzione del contratto di lavoro intercorrente con il suo datore di lavoro, dato che tale indennità è versata a causa del rapporto di lavoro che si è instaurato tra loro (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, punto 31).

Ne consegue che un’indennità come quella controversa nel procedimento principale rientra nella nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro.

(v. punti 44‑48)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 51, 52)

3.      La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che non prevede la corresponsione di alcuna indennità, ai lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per coprire temporaneamente un posto di lavoro durante lo svolgimento del procedimento di assunzione o di promozione ai fini della copertura definitiva di tale posto, come il contratto di interinidad di cui trattasi nel procedimento principale, alla scadenza del termine per il quale tali contratti sono stati conclusi, mentre un’indennità è corrisposta ai lavoratori a tempo indeterminato in occasione dell’estinzione del loro contratto di lavoro per un motivo oggettivo.

Infatti, discende dalla definizione della nozione di contratto a tempo determinato di cui alla clausola 3, punto 1, dell’accordo quadro, che un contratto di tale natura cessa di produrre i suoi effetti per il futuro alla scadenza del termine assegnatogli, che potrebbe essere determinato dal completamento di un compito specifico, dal raggiungimento di una certa data o, come nel caso di specie, dal verificarsi di un evento specifico. Pertanto, le parti di un contratto di lavoro a tempo determinato, conoscono, dal momento della sua conclusione, la data o l’evento che ne determina il termine. Tale termine limita la durata del rapporto di lavoro, senza che le parti debbano manifestare la loro volontà al riguardo dopo la conclusione di detto contratto.

Diversamente, l’estinzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una delle ragioni di cui all’articolo 52 dello Statuto dei lavoratori, su iniziativa del datore di lavoro, consegue al verificarsi di circostanze non previste alla data della conclusione di quest’ultimo, e che vengono a falsare il normale svolgimento del rapporto di lavoro. Come risulta dalle spiegazioni del governo spagnolo ricordate al punto 58 della presente sentenza e come ha osservato in sostanza l’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, è proprio al fine di compensare detta imprevedibilità della cessazione del rapporto di lavoro per tale motivo e, pertanto, la delusione delle aspettative legittime che il lavoratore poteva nutrire a tale data riguardo alla stabilità del rapporto di lavoro, che l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto dei lavoratori prevede in tal caso il pagamento al lavoratore licenziato di un’indennità pari a venti giorni di retribuzione per anno di servizio.

In quest’ultima ipotesi, il diritto spagnolo non opera alcuna disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dato che l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto dei lavoratori prevede un’indennità legale in favore del lavoratore pari a venti giorni di retribuzione per anno di anzianità di servizio nell’impresa, indipendentemente dalla durata determinata o indeterminata del suo contratto di lavoro.

In tali condizioni, si deve considerare che l’oggetto specifico dell’indennità di licenziamento prevista all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto dei lavoratori, come pure il contesto particolare in cui si inserisce la corresponsione di detta indennità, costituiscono una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento in questione.

(v. punti 60‑63, 65 e dispositivo)