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Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2014 – Hamas / Consiglio

(Causa T-400/10) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo – Congelamento dei capitali – Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali – Riferimento ad atti di terrorismo – Necessità di una decisione di autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931 – Obbligo di motivazione – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Hamas (Doha, Qatar) (rappresentante: L. Glock, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente B. Driessen e R. Szostak, poi B. Driessen e G. Étienne, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Konstantinidis ed É. Cujo, poi M. Konstantinidis e F. Castillo de la Torre, agenti)

Oggetto

Inizialmente, domanda di annullamento dell’avviso del Consiglio all’attenzione delle persone, gruppi e entità che figurano nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU 2010, C 188, pag. 13), della decisione 2010/386/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2010, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 178, pag. 28), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 610/2010 del Consiglio, del 12 luglio 2010, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1285/2009 (GU L 178, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

Le decisioni 2010/386/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2010, 2011/70/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, 2011/430/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, che aggiornano l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, le decisioni 2011/872/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2011, 2012/333/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, 2012/765/PESC del Consiglio, del 10 dicembre 2012, 2013/395/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2013, 2014/72/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, e 2014/483/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che aggiornano l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abrogano, rispettivamente, le decisioni 2011/430, 2011/872, 2012/333, 2012/765, 2013/395 e 2014/72, sono annullate nelle parti che si riferiscono a Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem).

I regolamenti di esecuzione (UE) n. 610/2010 del Consiglio, del 12 luglio 2010, n. 83/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, n. 687/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, n. 1375/2011 del Consiglio, del 22 dicembre 2011, n. 542/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, n. 1169/2012 del Consiglio, del 10 dicembre 2012, n. 714/2013 del Consiglio, del 25 luglio 2013, n. 125/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014, e n. 790/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attuano l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abrogano, rispettivamente, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1285/2009, n. 610/2010, n. 83/2011, n. 687/2011, n. 1375/2011, n. 542/2012, n. 1169/2012, n. 714/2013 e n. 125/2014, sono annullati nelle parti che si riferiscono a Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem).

Gli effetti della decisione 2014/483 e del regolamento di esecuzione n. 790/2014 sono mantenuti per tre mesi dalla pronuncia della presente sentenza ovvero, se sarà proposta impugnazione entro il termine fissato all’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, finché la Corte non statuirà sulla medesima.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da Hamas.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 317 del 20.11.2010.