Language of document : ECLI:EU:T:2014:1095

Causa T‑400/10

Hamas

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo – Congelamento dei capitali – Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali – Riferimento ad atti di terrorismo – Necessità di una decisione di autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931 – Obbligo di motivazione – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 17 dicembre 2014

1.      Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso proposto contro un atto abrogato – Effetti rispettivi dell’abrogazione e dell’annullamento – Mantenimento dell’interesse del ricorrente ad ottenere l’annullamento dell’atto impugnato

(Decisioni del Consiglio 2010/386/PESC, 2011/70/PESC, 2011/430/PESC, 2011/872/PESC, 2012/333/PESC, 2012/765/PESC, 2013/395/PESC e 2014/72/PESC; regolamenti del Consiglio n. 610/2010, n. 83/2011, n. 687/2011, n. 1375/2011, n. 542/2012, n. 1169/2012, n. 714/2013 e n. 125/2014)

2.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atto di carattere puramente informativo – Esclusione

(Art. 263 TFUE)

3.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di congelamento dei capitali adottata nei confronti di determinate persone o entità sospettate di attività terroristiche – Decisione avente ad oggetto una persona o un’entità che ha commesso in passato atti terroristici – Requisiti minimi – Base fattuale della decisione che deve poggiare su elementi concretamente esaminati e valutati in decisioni di autorità nazionali competenti

(Posizione comune del Consiglio 2001/931)

4.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale di apertura di indagini o di azioni penali – Riesame che giustifichi il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco di congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione a carico del Consiglio – Portata

(Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 4; regolamento del Consiglio n. 2580/2001)

5.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo – Rischio di una lesione grave e irreversibile dell’efficacia delle misure restrittive – Mantenimento degli effetti della decisione annullata per un periodo di tre mesi o fino alla scadenza del termine per presentare impugnazione o al rigetto di quest’ultima

(Art. 264, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56, comma 1;decisione del Consiglio 2014/483/PESC; regolamento del Consiglio n. 790/2014)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 59)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 71‑75)

3.      La posizione comune 2001/931, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, esige, ai fini della tutela delle persone interessate e considerata l’assenza di strumenti di indagine propri dell’Unione, che la base fattuale di una decisione dell’Unione di congelamento dei capitali in materia di terrorismo poggi non su elementi che il Consiglio abbia estrapolato dalla stampa o da Internet, bensì su elementi concretamente esaminati e valutati in decisioni di autorità nazionali competenti ai sensi della posizione comune 2001/931.

Solo su una siffatta affidabile base fattuale il Consiglio può poi esercitare l’ampio potere discrezionale di cui dispone nell’ambito dell’adozione di decisioni di congelamento dei capitali a livello dell’Unione, in particolare per quanto attiene alle considerazioni di opportunità sulle quali tali decisioni sono fondate.

(v. punti 110, 111)

4.      Se è vero che l’importante, nel corso di un riesame, è accertare se, dal momento dell’iscrizione della persona di cui trattasi nell’elenco di congelamento dei capitali o a partire dal riesame precedente, la situazione di fatto sia talmente mutata da non consentire più di trarre la medesima conclusione riguardo al coinvolgimento della persona in questione in attività terroristiche, talché il Consiglio può, se del caso e nell’ambito del suo ampio potere discrezionale, decidere di mantenere una persona nell’elenco di congelamento dei capitali se la situazione di fatto non è mutata, è vero pure che ogni nuovo atto terroristico che il Consiglio inserisca nelle sue motivazioni in occasione di tale riesame, al fine di giustificare il mantenimento dell’iscrizione della persona di cui trattasi nell’elenco di congelamento dei capitali, deve, nel sistema decisionale a due livelli istituito dalla posizione comune 2001/931, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e a causa della mancanza di strumenti di indagine del Consiglio, essere stato oggetto di un esame e di una decisione di un’autorità competente ai sensi di tale posizione comune. L’obbligo del Consiglio di fondare le proprie decisioni di congelamento dei capitali in materia di terrorismo su una base fattuale tratta da decisioni di autorità competenti discende direttamente dal sistema a due livelli instaurato dalla posizione comune 2001/931. Tale obbligo non è pertanto condizionato dal comportamento della persona o del gruppo di cui trattasi. Il Consiglio è tenuto a indicare, in forza dell’obbligo di motivazione, il quale costituisce una forma sostanziale, nella motivazione delle sue decisioni di congelamento dei capitali, le decisioni di autorità nazionali competenti che abbiano concretamente esaminato e valutato i fatti di terrorismo che esso riprende come base fattuale delle sue proprie decisioni.

(v. punti 127, 129, 130)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 144, 145)