Language of document : ECLI:EU:T:2010:226

Causa T‑138/09

Félix Muñoz Arraiza

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio denominativo comunitario RIOJAVINA — Marchio comunitario collettivo figurativo anteriore RIOJA — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

3.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

1.      Costituisce un rischio di confusione, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, il rischio che il pubblico di riferimento possa credere che i prodotti o i servizi coperti dai due marchi in conflitto provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate. Da ciò discende che l’esatta origine commerciale che il pubblico di riferimento attribuirà ai prodotti o ai servizi contraddistinti da ciascuno dei due marchi in conflitto ha scarsa rilevanza, trattandosi della questione di verificare la sussistenza di un rischio di confusione fra gli stessi. L’importante è accertare se detta origine commerciale potrebbe essere percepita dal pubblico di riferimento, in entrambi i casi, come la medesima.

(v. punti 25-26)

2.      Per il pubblico di riferimento, formato sia dal grande pubblico in generale sia dal pubblico specializzato dell’Unione, sussiste un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario fra il segno denominativo RIOJAVINA, di cui è chiesta la registrazione come marchio comunitario per gli aceti della classe 30 ai sensi dell’Accordo di Nizza, nonché per le «esclusive commerciali, rappresentanze, vendita all’ingrosso e al dettaglio, import-export, quanto suddetto riguarda gli aceti» della classe 35, e il marchio figurativo RIOJA registrato anteriormente come marchio comunitario collettivo per il vino della classe 33 ai sensi del citato Accordo.

Infatti, il tenue grado di somiglianza fra i prodotti e servizi interessati è compensato dall’elevato grado di somiglianza dei marchi in conflitto, cosicché il pubblico di riferimento rischia di credere che l’aceto e i servizi di commercializzazione dell’aceto proposti con il marchio RIOJAVINA abbiano la stessa origine commerciale dei vini commercializzati con il marchio comunitario anteriore.

(v. punti 33, 55)

3.      Tenuto conto dello stretto legame che unisce ogni prodotto alla sua commercializzazione, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dopo aver constatato l’esistenza di una somiglianza fra i prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto, ha correttamente parimenti concluso nel senso dell’esistenza di una somiglianza della stessa portata fra, da un lato, i servizi di commercializzazione espressamente specificati come collegati ai prodotti coperti dal marchio richiesto e, dall’altro, i prodotti coperti dal marchio a quest’ultimo opposto.

(v. punto 43)