Language of document : ECLI:EU:T:2020:606

Causa T-3/20

Forbo Financial Services AG

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

 Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 dicembre 2020

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Canoleum – Marchio internazionale denominativo anteriore MARMOLEUM – Impedimento alla registrazione relativo – Deposito tardivo della memoria contenente i motivi del ricorso – Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Richiesta di restitutio in integrum – Malattia improvvisa dell’avvocato che rappresenta il ricorrente – Dovere di diligenza – Valore probatorio di una dichiarazione resa in forma solenne dall’avvocato»

1.      Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum – Presupposti – Diligenza resa necessaria dalle circostanze – Eventi eccezionali e, quindi, imprevedibili

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 104, § 1)

(v. punti 45, 46)

2.      Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum – Presupposti d'applicazione – Interpretazione restrittiva

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 104, § 1)

(v. punto 47)

3.      Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Efficacia probatoria degli elementi di prova – Dichiarazione resa in forma solenne

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 97, § 1, f), e 104, § 1]

(v. punti 51-59)

Sintesi

Il 17 maggio 2017 la Windmöller Flooring Products WFP GmbH ha presentato una domanda di registrazione del segno denominativo Canoleum quale marchio dell’Unione europea. Il 27 settembre 2017 la Forbo Financial Services AG ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sul fondamento del marchio internazionale denominativo MARMOLEUM. Essa faceva valere che sussisteva un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1). Con decisione del 12 febbraio 2019, l’opposizione è stata respinta.

Il 9 aprile 2019 la Forbo Financial Services ha proposto un ricorso dinanzi all'EUIPO. Essa ha tuttavia depositato la memoria contenente i motivi del ricorso soltanto il 26 giugno 2019, vale a dire oltre il termine previsto (2). Essa ha allegato a tale memoria una richiesta di restitutio in integrum (3), nella quale faceva valere che l’avvocato che la rappresentava negli atti del procedimento (in prosieguo: l’«avvocato iniziale») non aveva potuto depositare la memoria entro il termine prescritto a causa di una malattia grave da lui contratta in modo imprevedibile. A sostegno di tale affermazione, la Forbo Financial Services ha prodotto due dichiarazioni rese in forma solenne, una fatta dal suddetto avvocato e l’altra dalla coniuge di quest’ultimo. Con decisione del 9 ottobre 2019 la commissione di ricorso ha respinto il ricorso in quanto irricevibile. Essa ha considerato che l’avvocato iniziale non avesse adeguatamente dimostrato di aver ottemperato alla diligenza imposta dalle circostanze. Più in particolare, essa ha contestato a quest’ultimo di non aver prodotto un certificato medico.

Adito con un ricorso della Forbo Financial Services, il Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso con la motivazione, in sostanza, che quest’ultima aveva negato a prima vista qualsiasi credibilità alle due dichiarazioni rese in forma solenne di cui trattasi e respinto le spiegazioni dettagliate in esse contenute.

Giudizio del Tribunale

Innanzitutto, il Tribunale ricorda che una dichiarazione resa in forma solenne costituisce un elemento di prova ricevibile (4). Inoltre, il Tribunale rileva che una dichiarazione resa nell’interesse del suo autore ha un valore probatorio limitato e deve essere suffragata da elementi di prova supplementari, il che non autorizza tuttavia le istanze dell’EUIPO a considerare per principio che una tale dichiarazione sia di per sé sprovvista di qualsiasi credibilità. Il valore probatorio da riconoscere a tale dichiarazione dipende dalle circostanze del caso di specie. Orbene, la commissione di ricorso ha, di fatto, negato a prima vista qualsiasi credibilità alle due dichiarazioni rese in forma solenne di cui trattasi e, in tal modo, ha omesso di prendere in debita considerazione le circostanze del caso di specie.

Inoltre, per quanto riguarda la dichiarazione resa dell’avvocato iniziale, il Tribunale constata che la commissione di ricorso ha ignorato che quest’ultimo è un professionista del diritto che ha il dovere di esercitare le sue funzioni nel rispetto di norme deontologiche e di norme etiche, e che, ove si rendesse colpevole di una falsa dichiarazione resa in forma solenne, si esporrebbe a sanzioni penali e comprometterebbe la sua reputazione. Il Tribunale aggiunge che una dichiarazione scritta resa in forma solenne da un avvocato costituisce, di per sé, una prova solida degli elementi in essa riportati qualora sia univoca, priva di contraddizioni e coerente, e non sussista alcun elemento fattuale tale da rimettere in discussione la sua sincerità.

Inoltre, la commissione di ricorso non ha tenuto conto del fatto che la malattia fatta valere dall’avvocato iniziale come all’origine del superamento del termine rientrava nella sua sfera privata e che era il soggetto più in grado di fornire informazioni riguardo a detto incidente e, in particolare, ai sintomi e ai disturbi da lui patiti.

Per quanto riguarda la dichiarazione resa in forma solenne dalla coniuge dell’avvocato iniziale, la commissione di ricorso avrebbe dovuto tenere conto del fatto che le persone che sono testimoni di un incidente come quello sopravvenuto nel caso di specie appartengono normalmente all’entourage diretto dell’interessato e che detta coniuge, proprio come il suddetto avvocato, si sarebbe esposta a sanzioni penali in caso di falsa dichiarazione resa in forma solenne.

Infine, il Tribunale sottolinea che la commissione di ricorso ha omesso di tenere conto del fatto che non potevano essere ragionevolmente richiesti oppure non erano disponibili elementi di prova supplementari tali da suffragare quanto contenuto nelle due dichiarazioni rese in forma solenne. A tal proposito, il Tribunale afferma che la causa riguarda un evento singolo ed accidentale, che rientra nella sfera privata dell’interessato e che essa si differenzia, dunque, dalle situazioni generalmente considerate dalla giurisprudenza relativa al valore probatorio delle dichiarazioni rese in forma solenne, là dove esse sono presentate per attestare fatti meramente oggettivi e privi di carattere personale.

Di conseguenza, il Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso.


1      Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato.


2      In forza dell’articolo 68, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), entro quattro mesi dal giorno della notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta contenente i motivi del ricorso.


3      Ai sensi dell’articolo 104 del regolamento 2017/1001.


4      Ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1001.