Language of document : ECLI:EU:C:2024:467

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

6 giugno 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 12, paragrafo 1 – Litispendenza – Articolo 13 – Connessione delle cause – Nozione»

Nella causa C‑381/23 [Geterfer] (1),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Amtsgericht Mönchengladbach-Rheydt (Tribunale circoscrizionale di Mönchengladbach-Rheydt, Germania), con decisione del 19 giugno 2023, pervenuta in cancelleria il 19 giugno 2023, nel procedimento

ZO

contro

JS,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, J.-C. Bonichot e L.S. Rossi (relatrice), giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Commissione europea, da J. Vondung e W. Wils, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra ZO, una minore divenuta maggiorenne in corso di causa, e sua madre JS, in merito al versamento di un assegno alimentare.

 Regolamento n. 4/2009

3        I considerando 15 e 44 del regolamento n. 4/2009 sono così formulati:

«(15)      Per preservare gli interessi dei creditori di alimenti e favorire la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione europea, dovrebbero essere adattate le norme relative alla competenza quali risultano dal regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1)]. (...)

(...)

(44)      Il presente regolamento dovrebbe modificare il regolamento (CE) n. 44/2001 sostituendo le disposizioni di quest’ultimo applicabili in materia di obbligazioni alimentari. Fatte salve le disposizioni transitorie del presente regolamento, in materia di obbligazioni alimentari gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni del presente regolamento sulla competenza, il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni e sul patrocinio dello Stato invece di quelle del regolamento (CE) n. 44/2001 a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento».

4        L’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento prevede:

«Il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità».

5        Il capo II di detto regolamento, intitolato «Competenza», comprende gli articoli da 3 a 14.

6        L’articolo 3 del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:

a)      l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o

b)      l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente; o

c)      l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti; (…)

(...)».

7        L’articolo 12 del regolamento n. 4/2009, intitolato «Litispendenza», enuncia:

«1.      Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza.

2.      Ove sia accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita per prima, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima».

8        Ai sensi dell’articolo 13 di tale regolamento, intitolato «Connessione»:

«1.      Ove più cause connesse siano pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di diversi Stati membri, l’autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento.

2.      Se tali cause sono pendenti in primo grado, l’autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l’autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

3.      Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare soluzioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente».

9        L’articolo 24, primo comma, lettera c), di detto regolamento, intitolato «Motivi di rifiuto del riconoscimento», è così formulato:

«Le decisioni non sono riconosciute:

(...)

c)      se sono incompatibili con una decisione emessa tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento».

10      Dall’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 risulta che, fatte salve le disposizioni transitorie previste al suo articolo 75, paragrafo 2, tale regolamento modifica il regolamento n. 44/2001 sostituendone le disposizioni applicabili in materia di obbligazioni alimentari.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

11      ZO, ricorrente nel procedimento principale, è nata nel novembre 2001 dal matrimonio tra suo padre e JS, convenuta nel procedimento principale. Tale matrimonio è stato definitivamente sciolto nel novembre 2010.

12      Il padre di ZO risiede in Germania, mentre la madre risiede in Belgio.

13      Dopo la separazione dei suoi genitori, ZO ha dapprima vissuto con la madre, alla quale il padre doveva versare, conformemente a una sentenza del 17 dicembre 2014 del tribunal de première instance d’Eupen (Tribunale di primo grado di Eupen, Belgio), un assegno alimentare mensile per ZO e suo fratello.

14      Con sentenza del 31 agosto 2017, il tribunal de première instance d’Eupen (Tribunale di primo grado di Eupen) ha trasferito il «diritto di alloggio principale» al padre.

15      ZO trascorre la settimana in internato in Germania e soggiorna principalmente presso il padre durante le vacanze scolastiche. Secondo le indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, ZO mantiene un indirizzo nel comune in cui risiede la madre in Belgio, ma rifiuta di entrare in contatto con quest’ultima.

16      Nel procedimento principale, ZO chiede alla madre il versamento di un assegno alimentare, ancora da quantificare nel suo importo, con decorrenza dal mese di novembre 2017 e fino ad una data non specificata. La madre solleva un’eccezione di litispendenza.

17      Infatti, alla data di introduzione del procedimento principale, era già pendente un procedimento avviato dalla madre contro il padre di ZO dinanzi al tribunal de première instance d’Eupen (Tribunale di primo grado di Eupen). Nell’ambito di tale procedimento, la madre fa valere un diritto ad indennità per aver assicurato l’alloggio e il mantenimento della figlia dal 1º agosto 2017 al 31 dicembre 2018.

18      Con ordinanza del 3 novembre 2021, l’Amtsgericht Mönchengladbach-Rheydt (Tribunale circoscrizionale di Mönchengladbach-Rheydt, Germania) si è dichiarato competente a conoscere della domanda di ZO ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009. Tuttavia, esso ha respinto tale domanda in quanto irricevibile a causa dell’esistenza di una situazione di litispendenza, dovuta al procedimento precedentemente introdotto dalla madre dinanzi al tribunal de première instance d’Eupen (Tribunale di primo grado di Eupen). L’Amtsgericht Mönchengladbach-Rheydt (Tribunale circoscrizionale di Mönchengladbach-Rheydt) ha indicato, in particolare, che i procedimenti avevano entrambi ad oggetto l’ottenimento di alimenti per un figlio, precisando, inoltre, che, ai sensi degli articoli 203 e 203 bis del codice civile, in Belgio i genitori sono tenuti, in forza di un obbligo di contribuzione reciproca, a mantenere i figli fino al completamento della loro formazione, anche oltre il compimento della maggiore età a 18 anni.

19      Con ordinanza del 26 aprile 2022, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) ha accolto l’appello interposto da ZO avverso l’ordinanza dell’Amtsgericht Mönchengladbach-Rheydt (Tribunale circoscrizionale di Mönchengladbach-Rheydt), in quanto i due procedimenti non riguardavano le stesse parti e non avevano né il medesimo oggetto né il medesimo titolo, e ha rinviato la causa dinanzi all’Amtsgericht Mönchengladbach-Rheydt (Tribunale circoscrizionale di Mönchengladbach-Rheydt) affinché fosse riesaminata.

20      Quest’ultimo tribunale, giudice del rinvio, ritiene, riferendosi alla sentenza del 19 maggio 1998, Drouot assurances (C‑351/96, EU:C:1998:242), che gli interessi della ricorrente nel procedimento principale e di suo padre, convenuto nel procedimento principale dinanzi al tribunal de première instance d’Eupen (Tribunale di primo grado di Eupen), coincidano a tal punto che sia possibile considerare tali soggetti come una sola ed unica parte ai fini della litispendenza. Inoltre, i due procedimenti in corso avrebbero il medesimo oggetto, vale a dire un’azione diretta ad ottenere il versamento di un assegno alimentare. Tuttavia, il giudice del rinvio nutre dubbi sull’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento n. 4/2009 e sull’applicazione di tale articolo 12 nel procedimento principale.

21      In tali circostanze, l’Amtsgericht Mönchengladbach-Rheydt (Tribunale circoscrizionale di Mönchengladbach-Rheydt) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sussista un’ipotesi di litispendenza per identità di oggetto ai sensi del regolamento [n. 4/2009] qualora, mentre è pendente in Belgio un procedimento in materia di obbligazioni alimentari nei confronti di un minore tra il padre e la madre del minore, in Germania venga avviato un procedimento in materia di obbligazioni alimentari nei confronti del minore dal minore stesso, nel frattempo diventato maggiorenne, contro la madre».

 Sulla questione pregiudiziale

22      Con la sua questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 debba essere interpretato nel senso che le condizioni di riconoscimento di una situazione di litispendenza previste da tale disposizione, ossia che le domande abbiano il medesimo oggetto e siano state proposte tra le stesse parti, sono soddisfatte qualora, alla data della domanda di versamento di un assegno alimentare presentata dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro da un minore, diventato nel frattempo maggiorenne, nei confronti della madre, quest’ultima abbia già proposto una domanda dinanzi a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro al fine di ottenere dal padre del minore un’indennità per l’alloggio e il mantenimento di tale minore.

23      In via preliminare, occorre ricordare che, come risulta dall’articolo 68, paragrafo 1, e dall’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009, tale regolamento ha sostituito, in materia di obbligazioni alimentari, il regolamento n. 44/2001, che aveva a sua volta sostituito, tra gli Stati membri, la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

24      Come fa sostanzialmente valere la Commissione nelle sue osservazioni scritte, l’interpretazione fornita dalla Corte per quanto riguarda le disposizioni di uno di tali strumenti giuridici vale anche per quella degli altri strumenti, qualora tali disposizioni possano essere qualificate come «equivalenti» (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2022, London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association, C‑700/20, EU:C:2022:488, punto 42).

25      Così è per le disposizioni relative alla litispendenza, che sono contenute rispettivamente all’articolo 21, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, all’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 nonché, in materia di obbligazioni alimentari, all’articolo 12 del regolamento n. 4/2009, articoli formulati in termini analoghi.

26      Infatti, analogamente all’articolo 21, primo comma, della Convenzione di Bruxelles e all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 dispone che, qualora le domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo siano state proposte tra le stesse parti davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospenda d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza.

27      Tale norma sulla litispendenza, al pari di quella dell’articolo 21, primo comma, della Convenzione di Bruxelles e di quella dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, mira, nell’interesse di una corretta amministrazione della giustizia, segnatamente evocato al considerando 15 del regolamento n. 4/2009, a ridurre la possibilità di procedimenti paralleli dinanzi ai giudici di Stati membri differenti e ad evitare che, quando sono competenti a conoscere della stessa controversia più fori, siano emesse decisioni fra loro incompatibili (v., per analogia, sentenze del 14 ottobre 2004, Mærsk Olie Gas, C‑39/02, EU:C:2004:615, punto 31, e del 22 ottobre 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen e Aertssen Terrassements, C‑523/14, EU:C:2015:722, punto 39).

28      Pertanto, l’articolo 12 del regolamento n. 4/2009 mira ad escludere, per quanto più possibile, una situazione come quella di cui all’articolo 24, primo comma, lettera c), di tale regolamento, vale a dire il non riconoscimento di una decisione per contrasto con una decisione emessa tra le stesse parti nello Stato membro richiesto (v., in tal senso, per analogia, sentenza del 14 ottobre 2004, Mærsk Olie Gas, C‑39/02, EU:C:2004:615, punto 31).

29      Tale meccanismo di risoluzione dei casi di litispendenza ha carattere oggettivo e automatico e si fonda sull’ordine cronologico in cui i giudici di cui trattasi sono stati aditi (v., per analogia, sentenza del 22 ottobre 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen e Aertssen Terrassements, C‑523/14, EU:C:2015:722, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

30      Peraltro, tenuto conto della circostanza che l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 non rinvia agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, ma si riferisce a diverse condizioni sostanziali quali elementi della definizione di una situazione di litispendenza, le nozioni utilizzate in tale articolo 12 devono essere considerate autonome (v., in tal senso, per analogia, sentenza dell’8 dicembre 1987, Gubisch Maschinenfabrik, 144/86, EU:C:1987:528, punto 11).

31      Come risulta dalla formulazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009, riportata al punto 26 della presente sentenza, per determinare una situazione di litispendenza devono essere soddisfatte più condizioni cumulative. Sussiste pertanto litispendenza quando le domande sono proposte «tra le stesse parti», hanno «il medesimo oggetto» e hanno «il medesimo titolo».

32      Nel procedimento principale il giudice del rinvio si interroga sul soddisfacimento delle condizioni relative all’identità delle parti e all’identità dell’oggetto delle domande proposte nei due procedimenti paralleli pendenti.

33      In primo luogo, per quanto riguarda la condizione secondo cui le domande devono essere state proposte tra le «stesse parti», i dubbi espressi dal giudice del rinvio derivano dalla circostanza che, mentre la controversia dinanzi al tribunal de première instance d’Eupen (Tribunale di primo grado di Eupen) oppone la madre al padre della minore, la controversia sottoposta al suo esame oppone tale minore, divenuta nel frattempo maggiorenne, alla madre, cosicché, formalmente, tali parti non sono identiche.

34      Invero, la Corte ha già dichiarato che occorre, in linea di principio, che le parti delle controversie siano identiche, indipendentemente dalla posizione dell’una o dell’altra di esse nei due procedimenti paralleli (v., in tal senso, per analogia, sentenza del 22 ottobre 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen e Aertssen Terrassements, C‑523/14, EU:C:2015:722, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

35      Tuttavia, come rilevato dal giudice del rinvio, la Corte ha ammesso, nella sentenza del 19 maggio 1998, Drouot assurances (C‑351/96, EU:C:1998:242, punti 19, 23 e 25), vertente sull’interpretazione dell’articolo 21, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, che parti formalmente diverse, ossia un assicuratore e il suo assicurato, possono avere, rispetto all’oggetto delle due controversie in esame, interessi a tal punto identici e indissociabili che una sentenza pronunciata contro l’una avrebbe forza di cosa giudicata nei confronti dell’altra, così da dover essere considerate come una sola e medesima parte ai fini dell’applicazione di tale disposizione.

36      Un’interpretazione analoga della nozione di «stesse parti» può essere accolta nell’ambito dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009.

37      Infatti, alla luce dell’oggetto materiale di tale regolamento, che verte, come enuncia il suo articolo 1, paragrafo 1, sulle obbligazioni alimentari derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità e riguarda, di conseguenza, frequentemente, crediti alimentari di un figlio minorenne, fatti valere da altre persone, come l’uno e/o l’altro dei suoi genitori o un ente pubblico di prestazioni sociali legalmente surrogato nei diritti di tale creditore, occorre ammettere che, in determinate situazioni, parti formalmente diverse possono, rispetto all’oggetto delle due controversie in gioco, avere un interesse a tal punto identico e indissociabile, vale a dire l’interesse del minore de quo in quanto creditore di alimenti, che una sentenza pronunciata contro una di esse avrebbe forza di giudicato nei confronti dell’altra. In tal caso, dette parti devono poter essere considerate come una sola e medesima parte, ai sensi dell’articolo 12 di detto regolamento.

38      Tale interpretazione è corroborata dall’articolo 3, lettera c), del regolamento n. 4/2009. Infatti, tale disposizione ammette che un’azione in materia di obbligazioni alimentari possa essere proposta anche accessoriamente nell’ambito di un’azione relativa allo stato delle persone, come un procedimento di divorzio, le cui parti sono necessariamente i genitori del minore interessato e in cui almeno uno di tali genitori rappresenta gli interessi del minore nell’azione accessoria relativa all’obbligazione alimentare.

39      Nella causa principale, spetterà quindi al giudice del rinvio verificare se, tenuto conto dell’oggetto dei procedimenti paralleli e della circostanza che la ricorrente nel procedimento principale è diventata maggiorenne in corso di causa, gli interessi di tale ricorrente siano a tal punto indissociabili da quelli del padre, convenuto dinanzi al tribunal de première instance d’Eupen (Tribunale di primo grado di Eupen), che una sentenza pronunciata in una di tali cause contro una di tali parti abbia autorità di cosa giudicata nei confronti dell’altra parte.

40      In secondo luogo, per quanto riguarda la condizione secondo cui l’oggetto delle domande deve essere identico, occorre ricordare che tale condizione implica che le domande devono perseguire il medesimo scopo, tenendo conto delle rispettive pretese degli attori in ciascuna delle controversie e non delle difese eventualmente dedotte da un convenuto (v., in tal senso, per analogia, sentenza dell’8 maggio 2003, Gantner Electronic, C‑111/01, EU:C:2003:257, punti 25 e 26 e giurisprudenza ivi citata).

41      A tal riguardo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, dinanzi al tribunal de première instance d’Eupen (Tribunale di primo grado di Eupen), la madre pretende dal padre il rimborso delle spese di alloggio e di mantenimento della figlia sostenute tra il 1º agosto 2017 e il 31 dicembre 2018, mentre, dinanzi al giudice del rinvio, la ricorrente nel procedimento principale pretende dalla madre il versamento, in contanti, di un assegno alimentare per il periodo compreso tra il 1º novembre 2017 e una data non specificata, potenzialmente posteriore al mese di novembre 2019, mese nel corso del quale la ricorrente nel procedimento principale è diventata maggiorenne.

42      Pertanto, come fa valere la Commissione nelle sue osservazioni scritte, non risulta che le domande proposte in ciascuna delle controversie parallele abbiano il medesimo oggetto. Infatti, benché tali controversie vertano, in generale, sul pagamento di alimenti, le pretese delle ricorrenti non perseguono uno scopo identico e non riguardano il medesimo periodo.

43      Di conseguenza, poiché le condizioni enunciate all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 sono cumulative, una situazione di litispendenza non può essere constatata alla luce delle informazioni di cui dispone la Corte.

44      Tuttavia, occorre sottolineare che, come giustamente rilevato dalla Commissione, l’assenza di una situazione di litispendenza non osta all’applicazione dell’articolo 13 del regolamento n. 4/2009 qualora il giudice del rinvio ritenga che le domande di cui trattasi presentino un legame sufficientemente stretto tra loro da poter essere considerate connesse, ai sensi di detto articolo 13, paragrafo 3, così che tale giudice, adito per secondo, potrebbe sospendere il procedimento.

45      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 deve essere interpretato nel senso che le condizioni di riconoscimento di una situazione di litispendenza previste da tale disposizione, ossia che le domande abbiano il medesimo oggetto e siano state proposte tra le stesse parti, non sono soddisfatte qualora, alla data della domanda di pagamento di un assegno alimentare proposta dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro da un minore, diventato nel frattempo maggiorenne, nei confronti della madre, quest’ultima abbia già proposto una domanda dinanzi a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro al fine di ottenere dal padre del minore un’indennità per l’alloggio e il mantenimento di tale minore, giacché le pretese dei ricorrenti non perseguono uno scopo identico e non si sovrappongono a livello temporale. L’assenza di una situazione di litispendenza, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009, non osta tuttavia all’applicazione dell’articolo 13 di tale regolamento se le domande di cui trattasi presentano un legame sufficientemente stretto tra loro da poter essere considerate connesse, ai sensi di detto articolo 13, paragrafo 3, così che, adito per secondo, il giudice del rinvio potrebbe sospendere il procedimento.

 Sulle spese

46      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari,

deve essere interpretato nel senso che:

le condizioni di riconoscimento di una situazione di litispendenza previste da tale disposizione, ossia che le domande abbiano il medesimo oggetto e siano state proposte tra le stesse parti, non sono soddisfatte qualora, alla data della domanda di pagamento di un assegno alimentare proposta dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro da un minore, diventato nel frattempo maggiorenne, nei confronti della madre, quest’ultima abbia già proposto una domanda dinanzi a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro al fine di ottenere dal padre del minore un’indennità per l’alloggio e il mantenimento di tale minore, giacché le pretese dei ricorrenti non perseguono uno scopo identico e non si sovrappongono a livello temporale. L’assenza di una situazione di litispendenza, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009, non osta tuttavia all’applicazione dell’articolo 13 di tale regolamento se le domande di cui trattasi presentano un legame sufficientemente stretto tra loro da poter essere considerate connesse, ai sensi di detto articolo 13, paragrafo 3, così che, adito per secondo, il giudice del rinvio potrebbe sospendere il procedimento.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.


1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento