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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 17 novembre 2020 – EZ / Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

(Causa C-606/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: EZ

Resistente: Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 20, prima frase, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999, approvata a nome di quest’ultima con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 1 , ed entrata in vigore il 28 giugno 2004, debba essere interpretato nel senso che il vettore aereo sia esonerato in tutto o in parte dalla propria responsabilità per la perdita del bagaglio ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal nel caso in cui il passeggero trasporti nel bagaglio consegnato apparecchi elettronici nuovi o come nuovi, quali una fotocamera compatta, un tablet (iPad) e cuffie senza fili, invece che nel bagaglio a mano, senza informarne il vettore aereo, pur essendo stato possibile e ragionevole per il passeggero portare tali apparecchi con sé nel bagaglio a mano.

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1 2001/539/CE: Decisione del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU 2001, L 194, pag. 38).