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Ricorso proposto il 22 novembre 2007 - Deutsche Post / Commissione

(Causa T-421/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: J. Sedemund e T. Lübbig, Rechtsanwälte)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 12 settembre 2007 "Aiuto di Stato C 36/2007 (ex NN 25/2007) - Aiuto di Stato alla Deutsche Post AG, invito a presentare osservazioni ai sensi dell'art. 88, n. 2, del Trattato CE"

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE per l'aiuto di Stato C 36/2007 (ex NN 25/2007). Tale decisione è stata notificata alla Germania con lettera 12 settembre 2007 (GU C 245, pag. 21). Il procedimento avviato con tale decisione è finalizzato ad un'indagine complementare del procedimento avviato dalla Commissione il 23 ottobre 1999, conclusasi con una definitiva decisione negativa adottata dalla Commissione il 19 giugno 2002 (GU L 247, pag. 27). Nella detta decisione negativa, la Commissione ha accertato che i prezzi della Deutsche Post AG per i suoi servizi di ritiro e recapito a domicilio di pacchi erano inferiori ai costi supplementari caratteristici per tali prestazioni e che un'aggressiva politica di sconti non faceva parte dei suoi compiti di servizio pubblico.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola fondamentali principi di procedura. In particolare, vi sarebbe una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, dato che la Commissione conosce da anni la fattispecie di cui trattasi e ha adottato in proposito il 19 giugno 2002 una definitiva decisione di chiusura del procedimento. Inoltre, i diritti di partecipazione della Repubblica federale di Germania e della ricorrente al procedimento sarebbero stati violati, in quanto non sarebbe stata data loro la possibilità di prendere posizione prima dell'adozione della decisione impugnata. In tale contesto si afferma che sussiste una violazione del regolamento (CE) n. 659/1999 1, dalla sistematica del quale emergerebbe che una decisione negativa come quella del 19 giugno 2002 è definitiva e che la convenuta non può ripetere un procedimento di accertamento degli aiuti su una fattispecie che ha già formato oggetto di una valutazione definitiva.

La ricorrente fa valere anche che la convenuta ha violato l'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE e all'art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999, in quanto la decisione impugnata, da un lato, non lascia comprendere chiaramente quali provvedimenti la Commissione voglia considerare aiuti di Stato e, dall'altro, non contiene alcuna valutazione giuridica in proposito.

Infine, viene contestata la violazione degli artt. 87, n. 1, CE e 88 CE, in quanto i provvedimenti menzionati non potrebbero essere considerati aiuti di Stato.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999 n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1)