Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 28 settembre 2011 - Kyriazi / Commissione
(Funzione pubblica - Funzionari - Nomina - Concorso interno pubblicato anteriormente al 1 maggio 2004 - Agente temporaneo iscritto nell'elenco di idoneità anteriormente al 1 maggio 2006 - Inquadramento nel grado - Art. 5, n. 4, e art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto - Indennità di segretariato - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Belgio) (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentata, inizialmente, dai sigg. C. Berardis-Kayser e K. Herrmann, successivamente, dai sigg. K.Herrmann e H. Krämer, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentato, inizialmente, dai sigg. M. Arpio Santacruz e I. Šulce, agenti, successivamente dai sigg. M. Bauer, J. Monteiro e K. Zieleśkiewicz, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione 12 settembre 2005, avente ad oggetto la nomina della ricorrente in qualità di funzionaria in prova inquadrata nel grado C*1, secondo scatto, e di qualsiasi atto consecutivo o relativo, come la decisione di sopprimere la sua indennità di segretariato e di non ripristinarla a seguito della sua titolarizzazione
Dispositivo
Il ricorso respinto.
La sig.ra Kyriazi e la Commissione europea sopportano ciascuna le proprie spese.
Il Consiglio dell'Unione europea, in quanto interveniente, sopporta le proprie spese.
____________1 - GU C 178 del 29.7.2006, pag. 43.