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Impugnazione proposta il 20 luglio 2023 da Deutsche Lufthansa AG avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 10 maggio 2023, cause riunite T-34/21 e T-87/21, Ryanair e Condor Flugdienst/Commissione (Lufthansa; COVID-19)

(Causa C-457/23 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG (rappresentanti: H.-J. Niemeyer, C. Wilken, J. Burger e C. Sielmann, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ryanair DAC, Condor Flugdienst GmbH, Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata e respingere i ricorsi proposti da Ryanair nella causa T-34/21 e da Condor nella causa T-87/21;

condannare in solido Ryanair e Condor alle spese del procedimento d’impugnazione, condannare Ryanair alle spese del procedimento di primo grado nella causa T-34/21 e Condor a quelle del procedimento di primo grado nella causa T-87/21.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretazione del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo 1 , avendo richiesto alla Commissione europea di valutare se un beneficiario possa ottenere una parte non trascurabile del suo fabbisogno di liquidità sul mercato, e non avendo tenuto conto della giurisprudenza della Corte nella causa Tempus 2 , in quanto la Commissione europea non era tenuta a ricercare ed esaminare informazioni aggiuntive relative ai finanziamenti accessibili alla ricorrente in quel dato momento.

Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale applicando un criterio giuridico errato nel valutare il meccanismo alternativo al meccanismo dell’aumento della remunerazione. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto degli effetti complessivi e combinati della ricapitalizzazione e avrebbe erroneamente ritenuto che un meccanismo alternativo debba sempre avere un elemento dinamico di incentivazione ex post. Poiché le questioni di fondo riguardano una valutazione di carattere profondamente economico, il Tribunale avrebbe trascurato l’ampio potere discrezionale della Commissione europea e proposto un’errata qualificazione dei fatti.

Terzo motivo, vertente sull’asserito errore di diritto commesso dal Tribunale dichiarando che la Commissione europea non era legittimata ad ammettere un prezzo di conversione alternativo a quello stabilito al punto 67 del quadro temporaneo. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'ampio margine di discrezionalità della Commissione europea nell’ammettere metodologie alternative, a fronte del fatto che non era applicabile un prezzo teorico ex diritto ai sensi del punto 67 del quadro temporaneo.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe oltrepassato i limiti del suo sindacato giurisdizionale e commesso un errore nel dichiarare che spettava alla Commissione europea prendere in considerazione elementi aggiuntivi (quali, ad esempio, quote di mercato e frequenze) nel valutare l’esistenza di un notevole potere di mercato (in prosieguo: il «NPM») (quadro temporaneo, punto 72) e che, in base ai criteri da esso applicati, la Commissione europea non poteva concludere correttamente che la Deutsche Lufthansa AG non disponeva di un NPM negli aeroporti di Düsseldorf e Vienna.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe sostituito la propria valutazione a quella della Commissione europea quando ha ritenuto che non fosse opportuno escludere dalla cessione delle bande orarie i concorrenti già basati negli aeroporti di Francoforte e Monaco di Baviera. Nel valutare gli effetti relativi alla preservazione di una concorrenza effettiva, il Tribunale avrebbe contraddetto le sue stesse conclusioni relative all’efficacia degli impegni riguardanti le bande orarie.

Sesto motivo, vertente sull’asserito errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale dichiarando che la Commissione europea non ha adempiuto al suo obbligo di motivazione per quanto concerne la remunerazione del pacchetto relativo alla cessione delle bande orarie

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1 Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 intitolata «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» (GU 2020, C 91 I, pag. 1), come modificata il 3 aprile 2020 (GU 2020, C 112 I, pag. 1) e l’8 maggio 2020 (GU 2020, C 164, pag. 3).

1 Sentenza del 2 settembre 2021, Tempus/Commissione (C-57/19 P, EU:C:2021:663).