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Ricorso proposto il 24 giugno 2011 - Italiana Calzature v OHMI  Vicini (Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI)

(Causa T-337/11)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente : Società Italiana Calzature SpA (Milano, Italia) (rappresentanti : A. Rapisardi e C. Ginevra, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso : Vicini SpA (San Mauro Pascoli, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Seconda Commissione di Ricorso dell£8 aprile 2011 relativa al procedimento n. R 0918/2010-2, e per l'effetto confermare il provvedimento della Divisione di Opposizione del 30 aprile 2010 relativa all'opposizione n. 992653

Condannare l'UAMI all'integrale refusione delle spese e tasse del presente giudizio

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: VICINI S.p.A.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo continente l'elemento verbale "Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI" (richiesta di registrazione n. 992.653), per dei prodotti nelle classi 18 e 25

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchio verbale comunitario anteriore "ZANOTTI" (m. 244.277), per dei prodotti nella classe 25

Decisione della divisione d'opposizione: Accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Respingere l'opposizione nella sua integralità

Motivi dedotti : Interpretazione ed applicazione incorrette dell'articolo 8, secondo paragrafo, lettera b), del Regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario.

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