Language of document : ECLI:EU:T:2013:262





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 maggio 2013 – Bulgaria / Commissione

(causa T‑335/11)

«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Pagamento unico per superficie – “Zone svantaggiate” – Pagamenti diretti nazionali integrativi – Funzionamento del sistema d’informazione geografica e del sistema d’identificazione delle particelle agricole – Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Proporzionalità – Certezza del diritto – Obbligo di motivazione»

1.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Principi – Liquidazione dei conti – Diniego di presa in carico di spese derivanti da irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 31) (v. punti 19-22, 85, 109)

2.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata – Controlli inaffidabili – Diniego di presa in carico (Regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 9) (v. punti 29, 132-135)

3.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Diniego di presa in carico di spese derivanti da irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Valutazione delle perdite subite dai fondi – Spese irregolari che non possono essere determinate con sufficiente precisione – Valutazione fondata su rettifiche forfettarie – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 31) (v. punti 86-89, 112, 119)

4.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti a titolo delle spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 31) (v. punti 143, 144)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2011/244/UE della Commissione, del 15 aprile 2011, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 102, pag. 33), nella parte concernente la Repubblica di Bulgaria.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica di Bulgaria è condannata alle spese.