Language of document : ECLI:EU:T:2006:135

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

30 maggio 2006 (*)

«Ricorso per risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale – Latte – Prelievo supplementare – Quantitativo di riferimento – Produttore che ha sottoscritto un impegno di non commercializzazione – Produttori SLOM 1983 – Mancato riavvio della produzione al termine dell’impegno»

Nella causa T‑87/94,

J. C. Blom, residente in Blokker (Paesi Bassi), e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, rappresentati inizialmente dagli avv.ti H. Bronkhorst ed E. Pijnacker Hordijk e, successivamente, dall’avv. Pijnacker Hordijk,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente dal sig. A. Brautigam e dalla sig.ra A.-M. Colaert, in qualità di agenti, e successivamente dalla sig.ra Colaert,

convenuto,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. T. van Rijn, in qualità di agente, assistito dall’avv. H.-J. Rabe, e successivamente dal sig. van Rijn, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di risarcimento, in applicazione dell’art. 178 del Trattato CE (divenuto art. 235 CE) e dell’art. 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE), del danno che il ricorrente asserisce di aver subìto in quanto gli sarebbe stata impedita la commercializzazione del latte in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalle sig.re M. E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 29 novembre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        Il regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero‑caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1), prevedeva il versamento di un premio di non commercializzazione o di un premio di riconversione ai produttori che si impegnassero a non commercializzare latte e prodotti lattiero-caseari per un periodo di non commercializzazione di cinque anni ovvero a non commercializzare latte e prodotti lattiero-caseari e a riconvertire le loro mandrie ad orientamento lattiero in mandrie destinate alla produzione di carni per un periodo di riconversione di quattro anni.

2        I produttori lattiero-caseari che hanno sottoscritto un impegno ai sensi del regolamento n. 1078/77 vengono comunemente denominati i «produttori SLOM», con acronimo derivante dall’espressione olandese «slachten en omschakelen» (abbattere e riconvertire), che descrive i loro obblighi nell’ambito del regime di non commercializzazione o di riconversione.

3        I regolamenti (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10), e n. 857, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari (GU L 90, pag. 13), hanno istituito, dal 1° aprile 1984, un prelievo supplementare percepito sui quantitativi di latte consegnati che superavano un quantitativo di riferimento da determinarsi, per ogni acquirente, entro il limite di un quantitativo globale garantito a ciascuno Stato membro. Il quantitativo di riferimento esente dal prelievo supplementare era pari al quantitativo di latte o di equivalente latte, consegnato da un produttore o acquistato da una latteria, secondo la formula scelta dallo Stato, durante l’anno di riferimento, che, per quanto riguarda i Paesi Bassi, è il 1983.

4        Le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all’art. 5 quater del regolamento n. 804/68 sono state fissate dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371 (GU L 132, pag. 11).

5        I produttori che non avessero consegnato latte nel corso dell’anno di riferimento considerato dallo Stato membro interessato, in esecuzione di un impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77, restavano esclusi dall’attribuzione di un quantitativo di riferimento.

6        Con sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321; in prosieguo: la «sentenza Mulder I»), e causa 170/86, von Deetzen (Racc. pag. 2355; in prosieguo: la «sentenza von Deetzen»), la Corte ha dichiarato invalido il regolamento n. 857/84, come completato dal regolamento n. 1371/84, nella parte in cui non contemplava l’attribuzione di un quantitativo di riferimento a quei produttori che, in esecuzione di un impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77, non avevano consegnato latte durante l’anno di riferimento considerato dallo Stato membro interessato.

7        A seguito delle sentenze Mulder I e von Deetzen, di cui al precedente punto 6, il Consiglio ha adottato, il 20 marzo 1989, il regolamento (CEE) n. 764, recante modifica del regolamento n. 857/84 (GU L 84, pag. 2), entrato in vigore il 29 marzo 1989, al fine di consentire l’attribuzione alla categoria di produttori considerati dalle dette sentenze di un quantitativo di riferimento specifico pari al 60% della loro produzione nei dodici mesi precedenti il loro impegno di non commercializzazione o di riconversione assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77.

8        I produttori che avevano sottoscritto impegni di non commercializzazione o di riconversione e che, in applicazione del regolamento n. 764/89, hanno ricevuto un quantitativo di riferimento detto «specifico» vengono denominati «produttori SLOM I».

9        L’art. 3 bis, n. 1, lett. b), del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, subordinava l’attribuzione di un quantitativo di riferimento, in particolare, alla condizione che il produttore «dimostr[asse], in appoggio alla sua domanda, di essere in grado di realizzare nell’azienda una produzione corrispondente al quantitativo di riferimento richiesto».

10      A tenore dell’art. 3 bis, n. 1, primo trattino, del detto regolamento, era considerato il produttore «il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in esecuzione dell’impegno assunto ai sensi del regolamento (…) n. 1078/77, scade[va] dopo il 31 dicembre 1983, o dopo il 30 settembre 1983 negli Stati membri in cui la raccolta di latte da aprile a settembre è almeno doppia rispetto a quella del periodo ottobre-marzo dell’anno successivo».

11      Con sentenza 11 dicembre 1990, causa C-189/89, Spagl (Racc. pag. I-4539), la Corte ha dichiarato invalido l’art. 3 bis, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, nella parte in cui escludeva dall’attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico a norma di questa disposizione i produttori il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in esecuzione di un impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77, era scaduto prima del 31 dicembre 1983 o, eventualmente, prima del 30 settembre 1983.

12      A seguito della sentenza Spagl, di cui al precedente punto 11, il Consiglio ha emanato il regolamento (CEE) 13 giugno 1991, n. 1639, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 (GU L 150, pag. 35), che, eliminando le condizioni dichiarate invalide dalla Corte, relative, in particolare, al momento in cui scadeva l’impegno di non commercializzazione, ha consentito l’attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ai produttori interessati. Essi sono denominati «produttori SLOM II». In quanto sottocategoria dei produttori SLOM II, i produttori il cui impegno di non commercializzazione ai sensi del regolamento n. 1078/77 è scaduto nel 1983 sono denominati i «produttori SLOM 1983».

13      Con sentenza interlocutoria 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-3061; in prosieguo: la «sentenza Mulder II»), la Corte ha dichiarato la Comunità responsabile del danno subìto da taluni produttori di latte che avevano assunto impegni ai sensi del regolamento n. 1078/77 e non avevano potuto successivamente commercializzare latte in applicazione del regolamento n. 857/84. Per quanto riguarda gli importi da pagare, la Corte ha invitato le parti a fissarli di comune accordo.

14      A seguito di tale sentenza, il Consiglio e la Commissione hanno pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 5 agosto 1992 la comunicazione 92/C 198/04 (GU C 198, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione 5 agosto 1992»). Dopo avervi ricordato le implicazioni della sentenza Mulder II, di cui al precedente punto 13, le istituzioni hanno formulato l’intenzione di adottare modalità pratiche di risarcimento dei produttori interessati al fine di consentire la piena applicazione di tale sentenza.

15      Fino all’adozione delle dette modalità, le istituzioni si erano impegnate a rinunciare a far valere la prescrizione ex art. 46 dello Statuto CEE della Corte di giustizia nei confronti di ogni produttore che soddisfacesse le condizioni derivanti dalla sentenza Mulder II di cui al precedente punto 13. Tuttavia, tale impegno era subordinato alla condizione che il diritto al risarcimento non fosse ancora prescritto alla data di pubblicazione della comunicazione 5 agosto 1992, ovvero alla data in cui il produttore si era rivolto ad una delle istituzioni.

16      Successivamente, il Consiglio ha stabilito le modalità pratiche considerate adottando il regolamento (CEE) 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un’offerta d’indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6). Questo regolamento prevedeva, a favore dei produttori che avevano ottenuto un quantitativo di riferimento definitivo, un’offerta di indennizzo forfettario dei danni subiti nell’ambito dell’applicazione della normativa contemplata dalla sentenza Mulder II, di cui al precedente punto 13.

17      L’art. 14, terzo comma, del regolamento n. 2187/93 dispone:

«La mancata accettazione dell’offerta entro il termine di due mesi a decorrere dalla ricezione ha per conseguenza che l’offerta stessa non vincola più, in futuro, le istituzioni comunitarie interessate».

18      Con sentenza 13 gennaio 1999, causa T-1/96, Böcker-Lensing e Schulze‑Beiering/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II‑1; in prosieguo: la «sentenza Böcker-Lensing»), il Tribunale ha giudicato che la Comunità non poteva essere considerata responsabile nei confronti dei produttori il cui impegno SLOM era scaduto nel 1983 e che non avevano riavviato la produzione di latte prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 857/84, né avevano dimostrato di aver intrapreso attività in grado di provare la loro intenzione di riavviare la produzione al termine del periodo di non commercializzazione.

19      Nella sentenza Böcker-Lensing, di cui al precedente punto 18, il Tribunale ha anche giudicato che il fatto che i ricorrenti avessero ricevuto un quantitativo di riferimento da parte delle autorità nazionali non avrebbe potuto pregiudicare la conclusione cui esso era pervenuto con riferimento all’assunzione della responsabilità della Comunità, in quanto, considerato che il comportamento delle autorità nazionali non vincola quest’ultima, l’attribuzione di un quantitativo di riferimento non avrebbe pregiudicato la questione dell’esistenza di un diritto al risarcimento a norma dell’art. 288, secondo comma, CE.

20      Con sentenza 27 gennaio 2000, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑203; in prosieguo: la «sentenza Mulder III»), la Corte ha statuito sull’importo degli indennizzi richiesti dai ricorrenti nelle controversie considerate dalla sentenza Mulder II, di cui al precedente punto 13.

21      Con decisione 28 novembre 2000 [C (2000) 3592 def.], la Commissione, abilitata, a norma dell’art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio 22 ottobre 1998, n. 2330, che prevede un’offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero‑caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 291, pag. 4), ad autorizzare la trasmissione delle offerte di indennizzo ai produttori posti in una situazione in cui ricorrevano i presupposti che permettevano di dimostrare la responsabilità della Comunità, ma che non avevano ottenuto un indennizzo in forza del regolamento n. 2187/93 o delle altre disposizioni emanate nell’ambito del regolamento n. 2330/98, ha offerto a taluni produttori olandesi un indennizzo corrispondente a quello che era stato fissato dalla Corte nella sentenza Mulder III, di cui al precedente punto 20.

22      Con sentenze 31 gennaio 2001, causa T-533/93, Bouma/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II‑203; in prosieguo: la «sentenza Bouma»), e causa T-73/94, Beusmans/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II‑223; in prosieguo: la «sentenza Beusmans»), il Tribunale ha respinto i ricorsi per responsabilità extracontrattuale della Comunità proposti in applicazione dell’art. 235 CE e dell’art. 288, secondo comma, CE da due produttori di latte dei Paesi Bassi che avevano sottoscritto, nell’ambito del regolamento n. 1078/77, determinati impegni di non commercializzazione scaduti nel 1983.

23      Al punto 45 della sentenza Bouma (punto 44 della sentenza Beusmans), di cui al precedente punto 22, il Tribunale ha dedotto dalla sentenza Spagl, di cui al precedente punto 11, che i produttori il cui impegno è scaduto nel 1983 possono fondare utilmente il loro ricorso per risarcimento sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento solo se dimostrano che le ragioni per cui non hanno ripreso la produzione di latte nell’anno di riferimento sono legate al fatto che essi hanno sospeso tale produzione per un certo tempo e che non era loro possibile, per motivi di organizzazione di tale produzione, riprenderla immediatamente.

24      Al punto 46 della sentenza Bouma (punto 45 della sentenza Beusmans), di cui al precedente punto 22, il Tribunale ha fatto riferimento alla sentenza Mulder II, di cui al precedente punto 13, e ha rilevato:

«Inoltre, dalla sentenza Mulder II, e più precisamente dal punto 23 della stessa, risulta che la responsabilità della Comunità è subordinata alla condizione che i produttori abbiano chiaramente manifestato l’intenzione di riprendere la produzione di latte alla scadenza del loro impegno di non commercializzazione. Infatti, perché l’illegittimità che ha condotto alla dichiarazione d’invalidità dei regolamenti all’origine della situazione dei produttori SLOM possa far sorgere un diritto a risarcimento a favore di questi ultimi, occorre che a tali produttori sia stato impedito di riprendere la produzione di latte. Ciò comporta che i produttori il cui impegno è terminato prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 857/84 abbiano ricominciato tale produzione o, quanto meno, adottato misure in tal senso, come la realizzazione di investimenti o di riparazioni, oppure la conservazione dell’attrezzatura necessaria per detta produzione (v., in proposito, […] le conclusioni rese dall’avvocato generale Van Gerven nella causa Mulder II, Racc. pag. I-3094, paragrafo 30)».

25      Per quanto riguarda la situazione dei ricorrenti, il Tribunale, al punto 48 della sentenza Bouma (punto 47 della sentenza Beusmans), di cui al precedente punto 22, ha formulato la seguente considerazione:

«Dato che il ricorrente non ha ripreso la produzione di latte fra la data di scadenza del suo impegno di non commercializzazione (…) e quella dell’entrata in vigore del regime delle quote, il 1° aprile 1984, egli deve provare, perché la sua domanda di risarcimento possa essere fondata, che intendeva riprendere tale produzione alla scadenza del suo impegno di non commercializzazione e che si è trovato nell’impossibilità di farlo a causa dell’entrata in vigore del regolamento n. 857/84».

26      Con sentenza 29 aprile 2004, cause riunite C-162/01 P e C-163/01 P, Bouma e Beusmans/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑4509; in prosieguo: la «sentenza Bouma e Beusmans»), la Corte ha respinto i ricorsi proposti contro le sentenze Bouma e Beusmans, di cui al precedente punto 22.

27      Ai punti 62 e 63 della sentenza Bouma e Beusmans, di cui al precedente punto 26, la Corte ha giudicato:

«62      Il Tribunale si è limitato a dedurre dalla sentenza Spagl [di cui al precedente punto 11], al punto 45 della sentenza Bouma (punto 44 della sentenza Beusmans), che i produttori il cui impegno era terminato nel 1983 dovevano dimostrare che le ragioni per le quali non [avevano] ripreso la produzione di latte nell’anno di riferimento [erano] legate al fatto che essi [avevano] sospeso tale produzione per un certo tempo e che non era loro possibile, per motivi di organizzazione della detta produzione, riprenderla immediatamente.

63      Tale interpretazione della sentenza Spagl [di cui al precedente punto 11] non è affetta da errore».

28      Al punto 72 della sentenza Bouma e Beusmans, di cui al precedente punto 26, la Corte ha constatato quanto segue:

«(…) le condizioni richieste affinché i sigg. Bouma e Beusmans possano reclamare un indennizzo nella loro qualità di produttori SLOM 1983 possono derivare soltanto dall’interpretazione data dalla Corte delle norme in materia. Infatti, il regolamento n. 1639/91 modifica l’art. 3 bis del regolamento n. 857/84, come modificato con regolamento n. 764/89, relativo alla concessione di un quantitativo di riferimento specifico, ma non fissa le condizioni necessarie affinché un produttore SLOM 1983 possa reclamare un indennizzo. L’indennizzo previsto dal regolamento n. 2187/93 rimane autonomo in quanto il regime da esso istituito costituisce un’alternativa alla soluzione giudiziaria della controversia e conferisce una possibilità ulteriore di risarcimento (sentenza [della Corte] 9 ottobre 2001, cause riunite da C-80/99 a C-82/99, Flemmer e a., Racc. pag. I‑7211, punto 47)».

29      Ai punti 89 e 90 della sentenza Bouma e Beusmans, di cui al precedente punto 26, la Corte ha concluso in questo senso:

«89      A differenza di quanto dedotto dai sigg. Bouma e Beusmans, al punto 46 della sentenza Bouma (punto 45 della sentenza Beusmans), il Tribunale poteva trarre la conclusione generale che la responsabilità della Comunità è subordinata alla condizione che i produttori abbiano chiaramente manifestato la loro intenzione di riprendere la produzione di latte alla scadenza del loro impegno di non commercializzazione.

90      Da ciò consegue che il Tribunale, al punto 46 della sentenza Bouma (punto 45 della sentenza Beusmans), ha potuto richiedere che un produttore SLOM 1983 manifesti, alla scadenza del suo impegno ai sensi del regolamento n. 1078/77, l’intenzione di riprendere la produzione di latte o riprendendo a produrre o quanto meno adottando, alla stregua dei produttori SLOM I, misure a tal fine, come la realizzazione di investimenti o di riparazioni, o la manutenzione degli impianti necessari alla detta produzione».

30      Ai punti 100 e 101 della sentenza Bouma e Beusmans, di cui al precedente punto 26, la Corte ha dichiarato quanto segue:

«100      A questo proposito, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 125 delle sue conclusioni, si deve osservare che la ripartizione dell’onere della prova operata dal Tribunale nelle sentenze impugnate è conforme alla costante giurisprudenza secondo cui incombe al ricorrente dimostrare che sono integrate le differenti condizioni della responsabilità extracontrattuale della Comunità. Dal momento che tale responsabilità può sorgere solo se un produttore dimostra la sua intenzione di riprendere la commercializzazione del latte o riprendendo la produzione dopo la scadenza del suo impegno di non commercializzazione o mediante altre manifestazioni di una siffatta volontà, spetta a colui che chiede il risarcimento dimostrare l’effettività della sua intenzione.

101      Per quanto riguarda la censura secondo cui i sigg. Bouma e Beusmans non potevano supporre le conseguenze che l’assenza della ripresa della produzione di latte prima del 1° aprile 1984 poteva comportare, va rilevato che essi, al pari di ogni operatore che vuole iniziare la produzione di latte, dovevano mettere in conto di essere soggetti a regole adottate nel frattempo, rientranti nella politica dei mercati. Non potevano pertanto legittimamente attendersi di poter riprendere la produzione alle stesse condizioni in precedenza dominanti (v., in tal senso, sentenza Mulder I, punto 23)».

 Fatti all’origine della controversia

31      Il ricorrente, produttore di latte nei Paesi Bassi, ha sottoscritto, il 1º ottobre 1978, nell’ambito del regolamento n. 1078/77, un impegno di non commercializzazione che è scaduto il 1º ottobre 1983.

32      Il ricorrente non ha riavviato la produzione di latte né al termine del suo impegno né prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 857/84.

33      A seguito dell’adozione del regolamento n. 1639/91, il ricorrente ha sollecitato dalle autorità olandesi la concessione di un quantitativo di riferimento specifico provvisorio, che gli è stato attribuito a partire dal 15 giugno 1991 e che poi è divenuto un quantitativo di riferimento specifico definitivo.

34      In applicazione del regolamento n. 2187/93, le autorità olandesi hanno indirizzato al ricorrente a nome della Comunità un’offerta di indennizzo dell’importo di fiorini olandesi (NLG) 114 778,61.

35      Il ricorrente, giudicando la valutazione del danno per chilogrammo troppo modesta e tenuto conto del fatto che l’offerta non prevedeva alcun interesse compensativo o, quantomeno, alcuna compensazione della svalutazione monetaria per il periodo che va fino al 19 maggio 1992, ha respinto l’offerta di indennizzo presentata a norma del regolamento n. 2187/93.

36      Nell’ambito del regolamento n. 2330/98 non è stata rivolta al ricorrente alcuna offerta di indennizzo.

37      A seguito dei negoziati condotti nel corso del secondo semestre dell’anno 2000 tra i rappresentanti dei produttori SLOM ed alcuni rappresentanti della Commissione, è stato raggiunto un accordo sugli importi che i produttori SLOM 1983, tra i quali figura il ricorrente, potrebbero pretendere a titolo di indennizzo qualora fosse dimostrata la responsabilità della Comunità nei confronti della loro categoria.

 Procedimento

38      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 febbraio 1994, i ricorrenti T. H. Clemens, N. J. G. M. Costongs, W. A. J. Derks, R. P. Geertsema, W. Hermsen, P. Hogenkamp, J. H. Kelder, B. A. Kokkeler, G. M. Kuijs, E. J. Liefting, J. H. Nieuwenhuizen, D. J. Preuter, H. Rossel, A. J. M. Sturkenboom, J. J. de Wit, J. C. Blom, A. J. Keurhorst, A. J. Scholten e G. E. J. Wilmink hanno proposto il ricorso in esame. Il ricorso è stato iscritto al ruolo con il numero T‑87/94.

39      Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione 31 agosto 1994, il Tribunale ha disposto la riunione dei procedimenti da T-530/93 a T‑533/93, da T‑1/94 a T‑4/94, T‑11/94, T‑53/94, T‑71/94, da T‑73/94 a T‑76/94, T‑86/94, T‑87/94, T‑91/94, T‑94/94, T‑96/94, da T‑101/94 a T‑106/94, da T‑118/94 a T‑124/94, T‑130/94 e T‑253/94.

40      Con ordinanza della Seconda Sezione 31 agosto 1994, il Tribunale ha sospeso i procedimenti nelle dette cause fino alla pronuncia della sentenza Mulder III, di cui al precedente punto 20.

41      Con ordinanza del presidente della Prima Sezione ampliata 24 febbraio 1995, il Tribunale ha deciso di riunire i procedimenti T‑372/94 e T‑373/94 ai procedimenti menzionati al punto 39 della presente sentenza.

42      Il 30 settembre 1998 ha avuto luogo dinanzi al Tribunale una riunione informale alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle parti. Nel corso di tale riunione, le parti hanno avuto occasione di presentare le loro osservazioni sulla classificazione analitica, effettuata dal Tribunale, delle controversie concernenti i produttori SLOM, che comprendeva la categoria «C», riguardante i produttori SLOM ai quali era stata fatta un’offerta di indennizzo a norma del regolamento n. 2187/93 e che essi avevano respinto per motivi attinenti al metodo di valutazione del danno, nonché all’eccezione di prescrizione da parte delle istituzioni.

43      Con lettera depositata alla cancelleria del Tribunale il 24 gennaio 2001, i ricorrenti T. H. Clemens, N. J. G. M. Costongs, W. A. J. Derks, R. P. Geertsema, W. Hermsen, P. Hogenkamp, J. H. Kelder, G. M. Kuijs, E. J. Liefting, J. H. Nieuwenhuizen, D. J. Preuter, A. J. M. Sturkenboom e J. J. de Wit hanno rinunciato agli atti nel procedimento T‑87/94.

44      Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione ampliata 15 marzo 2001, il Tribunale ha disposto la cancellazione del nome delle parti sopraindicate dalla lista dei ricorrenti nel procedimento T‑87/94.

45      Il 17 gennaio 2002 si è svolta dinanzi al Tribunale una riunione informale cui hanno partecipato i rappresentanti delle parti. Tra le parti è intervenuto un accordo riguardante la scelta di una causa pilota nell’ambito della categoria I dei produttori SLOM, per il caso in cui la Corte confermasse le sentenze Bouma, di cui al precedente punto 22, e Beusmans, di cui al precedente punto 22, e il sig. J. Blom, ricorrente, è stato autorizzato a depositare un ricorso aggiornato nella causa pilota.

46      Il 5 febbraio 2003 il sig. J. Blom, ricorrente, ha depositato presso la cancelleria del Tribunale un ricorso attualizzato ed ha chiesto nella lettera allegata che il procedimento riguardante il suo ricorso venisse riaperto e scelto come procedimento pilota.

47      Il Consiglio e la Commissione hanno depositato le loro osservazioni sulla riapertura del procedimento T-87/94 relativo al ricorrente, mediante lettere depositate, rispettivamente, il 21 febbraio e il 7 marzo 2003.

48      Il Consiglio ha chiesto che il procedimento venisse limitato alle questioni enunciate nel ricorso aggiornato, che non erano state esaminate nelle controversie considerate dalle sentenze Bouma, di cui al precedente punto 22, e Beusmans, di cui al precedente punto 22. L’accordo dato dalla Commissione circa la scelta del procedimento T‑87/94 come procedimento pilota è stato subordinato alla condizione che il Tribunale non adottasse alcuna decisione prima della pronuncia della sentenza Bouma e Beusmans, di cui al precedente punto 26.

49      Con ordinanza del presidente della Prima Sezione 26 marzo 2003, il Tribunale, sentite le parti, ha disposto la separazione del procedimento T-87/94 dalle cause riunite menzionate al punto 39 della presente sentenza per quanto concerne il ricorrente e la riapertura del procedimento T-87/94 quanto allo stesso.

50      Con decisione plenaria 2 luglio 2003, il Tribunale ha deciso di rinviare la controversia in esame ad una sezione composta da tre giudici, nella fattispecie la Prima Sezione.

51      Con decisione del presidente della Prima Sezione 28 maggio 2004, il Tribunale ha deciso di far giudicare il presente procedimento con priorità, in applicazione dell’art. 55, n. 2, del suo regolamento di procedura.

52      Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata a partire dal nuovo anno giudiziario, il giudice relatore è stato assegnato alla Quinta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stato attribuito il presente procedimento.

53      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere a misure istruttorie. Tuttavia, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato il ricorrente a rispondere a quesiti scritti e il Consiglio a rispondere ad un quesito scritto ed essi hanno ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito. Il Tribunale ha anche invitato la Commissione a produrre un documento. La Commissione ha ottemperato a tale invito nel termine assegnato.

54      Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza svoltasi il 29 novembre 2005.

 Conclusioni delle parti

55      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        condannare la Comunità al pagamento di un importo di EUR 68 896,57, maggiorato degli interessi in ragione dell’8% annuo a partire dal 19 maggio 1992 fino al giorno del pagamento;

–        condannare la Comunità alle spese.

56      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

57      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese del procedimento.

 In diritto

58      Il ricorrente asserisce che ricorrono i presupposti della responsabilità della Comunità e che non si può accogliere la tesi, sostenuta dal Consiglio, della parziale prescrizione della sua domanda, questione che, del resto, esulerebbe dai limiti, delineati dalle parti nel corso delle riunioni di concertazione, della discussione giuridica intrapresa nell’ambito del procedimento in esame.

59      Il Tribunale considera che, nella fattispecie, l’esame della questione della prescrizione richiede che sia previamente stabilito se possa sorgere la responsabilità della Comunità ai sensi dell’art. 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE) e, in caso affermativo, fino a quale data (v., in questo senso, sentenze del Tribunale Bouma, di cui al precedente punto 22, punto 28, Beusmans, di cui al precedente punto 22, punto 27, nonché 7 febbraio 2002, causa T-199/94, Gosch/Commissione, Racc. pag. II-391, punto 40).

 Sulla responsabilità della Comunità

 Argomenti delle parti

60      L’argomentazione del ricorrente può essere suddivisa in tre parti. In primo luogo, il ricorrente ricorda i diritti che gli deriverebbero dalla sua qualità di produttore SLOM ed afferma che non si deve distinguere tra le diverse categorie di produttori SLOM considerati per quanto riguarda il riconoscimento della responsabilità della Comunità derivante, in particolare, dall’offerta di indennizzo rivoltagli a norma del regolamento n. 2187/93, nonché dal comportamento adottato dalle istituzioni successivamente all’adozione di tale regolamento. In secondo luogo, il ricorrente sostiene che esistono differenze tra la sua situazione e quella dei ricorrenti nei procedimenti considerati dalle sentenze Böcker-Lensing, di cui al precedente punto 18, Bouma, di cui al precedente punto 22, e Beusmans, di cui al precedente punto 22. In terzo luogo, esso contesta le condizioni di attribuzione dell’indennizzo proposto a norma del regolamento n. 2330/98 quali descritte dalle parti convenute.

61      In primo luogo, il ricorrente ricorda che egli è un produttore SLOM e che tutti i produttori SLOM hanno in comune il fatto di essere stati deliberatamente esclusi dal legislatore comunitario, quando esso ha istituito il regime delle quote latte nel 1984, dalla possibilità di ricevere una quota latte esente dal prelievo supplementare, denominata «quantitativo di riferimento». Esso precisa che, nell’ambito di tale regime, tutti i produttori comunitari si sono visti attribuire una quota direttamente legata alla produzione effettiva nel corso dell’«anno di riferimento», ma che quasi nessun produttore SLOM ha prodotto latte durante l’anno di riferimento 1983 a causa degli impegni di non commercializzazione assunti negli anni 1978 e seguenti, di modo che essi non potevano pretendere una quota latte al termine del loro impegno di non commercializzazione.

62      Esso ricorda poi il dettato delle sentenze Mulder I, di cui al precedente punto 6, Spagl, di cui al precedente punto 11, e Mulder II, di cui al precedente punto 13, nonché il fatto che la Comunità è tenuta, ai sensi della sentenza Mulder II, di cui al precedente punto 13, a riparare il pregiudizio che deriva dal lucro cessante subìto dai produttori SLOM, tra i quali figura egli stesso, per quanto riguarda il periodo nel corso del quale essi sono stati illegittimamente esclusi dalla produzione lattiera, cioè tra la data in cui il loro impegno di non commercializzazione è scaduto ed il momento in cui essi hanno potuto pretendere un quantitativo di riferimento specifico.

63      Il ricorrente afferma, infine, che dalle offerte di indennizzo fatte a norma del regolamento n. 2187/93, che riguardava tutti i produttori di latte che potevano pretendere, ad avviso delle parti convenute, un indennizzo ai sensi della sentenza Mulder II, di cui al precedente punto 13, tra i quali egli stesso, emerge che la Comunità ha esplicitamente riconosciuto la sua responsabilità nei confronti dei produttori SLOM che hanno ottenuto un quantitativo di riferimento definitivo a norma dei regolamenti nn. 764/89 e 1639/91, considerato che il ricorrente appartiene alla categoria dei produttori che hanno ricevuto un quantitativo di riferimento ai sensi di quest’ultimo regolamento.

64      A sostegno di tale affermazione della responsabilità della Comunità, il ricorrente fa valere non soltanto argomenti tratti dalle sentenze Spagl, di cui al precedente punto 11, e Mulder II, di cui al precedente punto 13, anteriori all’adozione del regolamento n. 2187/93, dal testo della comunicazione 5 agosto 1992, dalla proposta della Commissione 21 aprile 1993 [COM (93) 161 def.; in prosieguo: la «proposta 21 aprile 1993»] riguardante il regolamento n. 2187/93, nonché dal regolamento n. 2187/93, ma anche dal comportamento adottato dalle istituzioni e dalla giurisprudenza successiva all’adozione del detto regolamento, argomenti che dimostrerebbero chiaramente che nessuna distinzione era stata mai operata tra i produttori SLOM 1983 ed i produttori che egli definisce SLOM 1984.

65      Al riguardo il ricorrente espone le seguenti osservazioni.

66      Con riferimento agli elementi anteriori all’adozione del regolamento n. 2187/93, il ricorrente afferma, in primo luogo, che nella sentenza Spagl, di cui al precedente punto 11, che aveva per oggetto principale la determinazione dei diritti e degli obblighi dei produttori SLOM 1983, categoria alla quale egli appartiene, la Corte ha considerato che i detti produttori avevano diritto ad un quantitativo di riferimento, allo stesso titolo dei produttori SLOM 1984. Tale sentenza avrebbe costituito una delle ragioni che avrebbero indotto il Consiglio ad abrogare il regolamento n. 1639/91, a norma del quale i produttori SLOM 1983 venivano trattati allo stesso modo dei produttori SLOM 1984 quanto al diritto di ottenere l’attribuzione di quantitativi di riferimento e con l’unica differenza dell’attribuzione di quantitativi di riferimento specifici a partire da una data successiva.

67      In secondo luogo, il ricorrente sottolinea che la controversia che è sfociata nella sentenza Mulder II, di cui al precedente punto 13, che si riferiva a una causa pilota, valeva, come quella che ha dato luogo alla sentenza Spagl, di cui al precedente punto 11, per tutti i produttori SLOM II, inclusi i produttori SLOM 1983, che, peraltro, si erano riuniti in un organismo di difesa dei loro interessi (Stichting SLOM) ed erano rappresentati in comune da avvocati nelle udienze formali ed informali dinanzi alla Corte e al Tribunale, o nei negoziati con le convenute sull’importo degli indennizzi da attribuire nella misura della sentenza Mulder II, di cui al precedente punto 13. Tale sarebbe stato anche il convincimento delle parti convenute che, al riguardo, non avrebbero mai fatto distinzione tra i produttori SLOM 1983 e i produttori SLOM 1984.

68      In terzo luogo, il ricorrente osserva che, nella comunicazione 5 agosto 1992, le parti convenute, a seguito della sentenza Mulder II, di cui al precedente punto 13, hanno annunciato che avrebbero stabilito le modalità pratiche dell’indennizzo da versare a tutti i produttori SLOM e non soltanto ai ricorrenti interessati dalla detta sentenza, in quanto, in virtù della sentenza Spagl, di cui al precedente punto 11, non veniva fatta, al riguardo, alcuna distinzione tra i produttori SLOM 1983 e i produttori SLOM 1984.

69      Il fatto che la Commissione ritenesse di dover trattare in modo uguale i produttori SLOM I e SLOM II deriverebbe inequivocabilmente dalla motivazione della proposta 21 aprile 1993.

70      Al riguardo, il ricorrente ricorda i seguenti termini della proposta summenzionata, che compaiono sotto il titolo «Aspetti giuridici: Principio di base»:

«È stata considerata la soluzione di offrire a tutti i produttori interessati, tramite gli Stati membri, una transazione, che consiste nell’accettazione di un saldo definitivo. In caso di rifiuto, il produttore non ha altra scelta che adire la Corte per dimostrare che il proprio danno è superiore all’offerta, con le spese, i rischi e la dilazione dei termini di pagamento che ciò comporta. Poiché gli importi relativi all’offerta sono stati calcolati con larghezza, si spera di risolvere la maggior parte dei casi».

71      Secondo il ricorrente, da tale proposta risulta che le istituzioni si sono riservate esclusivamente il diritto di contestare l’entità del danno, e non la categoria dei «produttori interessati», nell’eventualità che l’offerta non venisse accettata.

72      D’altra parte, il ricorrente afferma che, come risulta dal testo dei suoi ‘considerando’, il regolamento n. 2187/93 aveva la natura di una proposta di transazione collettiva rivolta a tutti i produttori di latte che beneficiavano di un quantitativo di riferimento definitivo, tra i quali egli stesso, e che nessuna distinzione veniva fatta tra i produttori SLOM I e SLOM II, né tra i produttori SLOM 1983 e SLOM 1984.

73      Per quanto riguarda il comportamento adottato dalle istituzioni e la giurisprudenza successiva all’adozione del regolamento n. 2187/93, il ricorrente osserva che i rappresentanti della Commissione non hanno mai fornito la minima indicazione, in primo luogo, nel corso dei contatti regolari che essa intratteneva da diversi anni con gli avvocati dei produttori SLOM olandesi; in secondo luogo, durante le riunioni informali dinanzi al Tribunale; in terzo luogo, nell’ambito di altri ricorsi per risarcimento presentati dinanzi al Tribunale; in quarto luogo, più in particolare, nell’ambito delle «controversie relative alla prescrizione» ed alla loro decisione; in quinto luogo, nell’ambito della liquidazione delle domande di indennizzo rispetto alle quali la responsabilità della Comunità è stata riconosciuta soltanto dopo il 1993, del fatto che essi volevano riservarsi il diritto di riesaminare la responsabilità della Comunità come essa risultava dal regolamento n. 2187/93 e dalle offerte compensative fatte sulla base di tale regolamento.

74      Il ricorrente ricorda, in primo luogo, che i procedimenti nei ricorsi per risarcimento proposti dinanzi al Tribunale dai produttori che avevano rifiutato offerte di indennizzo a norma del regolamento n. 2187/93, tra i quali egli stesso, sono stati sospesi fino alla pronuncia della sentenza Mulder III, di cui al precedente punto 20. A suo avviso, le parti convenute sarebbero state fin dal principio convinte che la controversia sfociata in tale sentenza costituiva la causa pilota per tutti i produttori SLOM olandesi ai quali era stato concesso un quantitativo di riferimento definitivo, il che risulterebbe in particolare dalle varie riunioni informali che il Tribunale ha organizzato per discutere gli sviluppi procedimentali nei numerosi ricorsi proposti dai produttori SLOM. In tal contesto, il ricorrente afferma che le parti convenute non pongono in discussione il fatto che nessuna distinzione era stata operata tra i produttori SLOM 1983 e i produttori SLOM 1984. D’altra parte, fatta eccezione esclusivamente per il suo caso, le parti convenute non avrebbero negato la responsabilità della Comunità nei confronti dei produttori che hanno proposto ricorsi dopo aver rifiutato offerte di indennizzo presentate ai sensi del regolamento n. 2187/93, produttori nei confronti dei quali tale responsabilità era stata in precedenza ammessa.

75      Il ricorrente aggiunge che, a partire dal momento in cui il regolamento n. 2187/93 è stato adottato, le parti convenute sapevano che la maggior parte dei produttori SLOM non avrebbero potuto accettare la proposta di indennizzo definita da tale regolamento per le ragioni esposte negli atti procedimentali della controversia che ha dato luogo alla sentenza Mulder II, di cui al precedente punto 13, nonché nelle numerose istanze depositate dinanzi al Tribunale nel 1993 e nel 1994 a nome dei produttori SLOM olandesi, tra i quali egli stesso. Peraltro, la concertazione preventiva con gli avvocati dei ricorrenti nelle cause di cui alle sentenze Mulder II, di cui al precedente punto 13, e di cui alla sentenza Mulder III, di cui al precedente punto 20, avrebbe sufficientemente dimostrato alla Commissione che gli importi degli indennizzi per chilogrammo che compaiono nel regolamento n. 2187/93 erano troppo modesti per risarcire i produttori olandesi.

76      Ad avviso del ricorrente, è in questa prospettiva che gli altri produttori SLOM non hanno sollevato obiezioni a che i procedimenti nei ricorsi che essi avevano proposto dinanzi al Tribunale fossero e rimanessero sospesi fino a quando la Corte non avesse pronunciato la sentenza nella causa Mulder III, di cui al precedente punto 20, poiché ritenevano di poter legittimamente attendersi di essere trattati in modo rigorosamente identico alle parti ricorrenti nelle controversie di cui alla sentenza Mulder II, citata al precedente punto 13, e di cui alla sentenza Mulder III, citata al precedente punto 20. In occasione dei contatti tra i rappresentanti delle parti convenute e gli avvocati dei produttori SLOM olandesi, non si sarebbe mai pensato che le parti convenute potessero rimettere in discussione, nei confronti di una parte dei produttori SLOM olandesi, il riconoscimento della responsabilità della Comunità risultante dalle offerte fatte ai sensi del regolamento n. 2187/93.

77      In particolare, il ricorrente afferma che, nel comportamento delle parti convenute a seguito delle sentenze del Tribunale 16 aprile 1997, causa T-20/94, Hartmann/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-595), e causa T-554/93, Saint e Murray/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-563), non veniva operata alcuna distinzione tra i produttori SLOM 1983 e i produttori SLOM 1984, in modo tale che nessun elemento permette di pensare che esse potessero da ultimo rimettere in discussione il riconoscimento della responsabilità della Comunità.

78      Al riguardo il ricorrente precisa che la Commissione, con lettera 27 febbraio 1998, ha informato il Tribunale che essa prendeva in considerazione la possibilità di presentare un’offerta transattiva ai ricorrenti in tutte le controversie riguardanti i produttori SLOM I e SLOM II del tipo «Hartmann» e che tutti i produttori di tali categorie, senza distinzioni, hanno effettivamente ricevuto un’offerta rinnovata da parte della Commissione. Esso aggiunge che, se è vero che l’offerta transattiva non ha preso in considerazione tra i produttori olandesi delle dette categorie coloro che avevano rifiutato le offerte di indennizzo fatte ai sensi del regolamento n. 2187/93 e che avevano in seguito proposto un ricorso per risarcimento presso il Tribunale, il detto modo di procedere era conforme a ciò che era stato osservato tra le parti e ciò che più rileva è il fatto che i produttori SLOM 1983 e SLOM 1984 sono stati trattati in modo identico.

79      Il Consiglio avrebbe anche creato le condizioni perché una proposta collettiva di indennizzo, sulla base della sentenza del Tribunale 9 dicembre 1997, cause riunite T-195/94 e T-202/94, Quiller e Heusmann/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II‑2247; in prosieguo: la «sentenza Quiller»), fosse rivolta al gruppo di produttori interessati dalla detta sentenza, proposta in cui non veniva fatta alcuna distinzione tra i produttori SLOM 1983 e i produttori SLOM 1984, in quanto uno dei produttori nella controversia sfociata in questa sentenza era un produttore SLOM 1983. Esso ammette che un impegno di non commercializzazione gravava su tutta la sua azienda, mentre il sig. Quiller era, da un lato, cessionario di una parte di un’azienda gravata da un impegno di non commercializzazione che scadeva nel 1983 e, dall’altro, proprietario di un’altra azienda in cui continuava a produrre latte. Esso osserva, tuttavia, che, nella citata sentenza Quiller, il Tribunale ha soltanto sottolineato che il sig. Quiller non doveva tenere conto del fatto che avrebbe dovuto riavviare, a partire dal 1983, la produzione lattiera sulla parte dell’azienda di cui era cessionario per non essere assoggettato al regime delle quote come, del resto, valeva per il ricorrente nella causa che ha dato luogo alla sentenza Spagl, di cui al precedente punto 11.

80      Il ricorrente ricorda, inoltre, come dal verbale della riunione informale del Tribunale del 30 settembre 1998 risulti che il giudice relatore ha identificato come categoria «C» i produttori ai quali le istituzioni avevano offerto un indennizzo, ma che lo hanno rifiutato in considerazione del metodo di valutazione del danno. Tale categoria includeva tutti i produttori SLOM I e SLOM II nei confronti dei quali erano stati condotti negoziati transattivi con la Commissione, a seguito della sentenza Mulder III, di cui al precedente punto 20. Il ricorrente afferma che le parti convenute non hanno mai suggerito che il sottogruppo degli SLOM 1983 aveva tenuto conto dell’eventualità che le istituzioni potessero, in definitiva, rimettere in discussione il riconoscimento della responsabilità della Comunità.

81      In secondo luogo, il ricorrente ricorda che, nei ‘considerando’ del regolamento n. 2330/98, che autorizza la Commissione a liquidare differenti domande di indennizzo in corso, il Consiglio sottolinea che, a seguito della sentenza Mulder II, di cui al precedente punto 13, le istituzioni «si sono impegnate a dar piena attuazione alla stessa [sentenza]» e osserva «che i produttori interessati erano essenzialmente quelli aventi diritto a presentare domanda per un quantitativo di riferimento specifico ai sensi delle disposizioni aggiunte al regolamento (…) n. 857/84 (…) dal regolamento (…) n. 764/89 o dal regolamento (…) n. 1639/91». Il ricorrente sottolinea che, in questo contesto, i produttori SLOM I e SLOM II sono stati trattati in modo identico e che non risulta che i produttori SLOM 1983, in quanto sottogruppo dei produttori SLOM II, dovessero tenere conto della possibilità di vedersi in definitiva privare del diritto ad indennizzo. Esso osserva, parimenti, che quando, nel 2000, la Commissione ha negato la responsabilità della Comunità nei suoi confronti e nei confronti di altri produttori SLOM 1983 nell’ambito dei negoziati sugli effetti della sentenza Mulder II, di cui al precedente punto 13, la posizione della Commissione era che ogni produttore SLOM che beneficiava di un quantitativo di riferimento definitivo dovesse ricevere «almeno una volta» un’offerta di indennizzo. A suo avviso, appariva chiaro che la Commissione non faceva, ancora una volta, alcuna differenza tra i produttori SLOM 1983 e SLOM 1984.

82      In terzo luogo, il ricorrente constata che la sentenza Mulder III, di cui al precedente punto 20, ha dimostrato che tutti i produttori SLOM olandesi, egli incluso, avevano rifiutato nel 1992, per ragioni quantomeno legittime, l’offerta di indennizzo presentata ai sensi del regolamento n. 2187/93.

83      A suo avviso era pacifico, nelle cause oggetto della sentenza Mulder II, di cui al precedente punto 13, e della sentenza Mulder III, di cui al precedente punto 20, che quest’ultima doveva servire come modello per un accordo collettivo con tutti gli altri produttori SLOM olandesi. Peraltro, nel corso del secondo semestre del 2000, l’avvocato dei produttori SLOM ed il sig. Kleinlangevelsloo, rappresentante della Stichting SLOM, da un lato, e taluni rappresentanti della Commissione, dall’altro, si sarebbero impegnati in un’intensa concertazione che riguardava sostanzialmente tutti i produttori SLOM che si erano visti attribuire un quantitativo di riferimento SLOM definitivo nel 1991 o nel 1993 ed ai quali era stata fatta una proposta transattiva ai sensi del regolamento n. 2187/93.

84      Secondo il ricorrente, la Commissione avrebbe dunque lasciato stupefatti i produttori SLOM olandesi invocando la sentenza Böcker-Lensing, di cui al precedente punto 18, e rifiutando, nel 2000, di concedere qualsiasi indennizzo ai produttori SLOM 1983, anche se disponevano di un quantitativo di riferimento definitivo come nel suo caso. La Commissione sarebbe stata disposta a riconoscere, in linea di principio, la responsabilità della Comunità ormai soltanto nei confronti dei produttori SLOM 1983 che potevano ancora addurre la prova scritta irrefutabile che attestava che essi avevano preso iniziative concrete, nel 1983, per riprendere, al termine del loro impegno di non commercializzazione, la produzione del latte.

85      Il ricorrente ritiene che il fatto che la Commissione abbia rimesso tardivamente in discussione il riconoscimento della responsabilità della Comunità nei suoi confronti e nei confronti degli altri produttori SLOM 1983 olandesi che beneficiavano di un quantitativo di riferimento deve essere considerato contrario ai più fondamentali principi di buona amministrazione. Egli si dichiara indifferente al modo in cui il Tribunale qualifica in diritto il comportamento delle parti convenute: violazione del principio di buona amministrazione, violazione del principio di uguaglianza, malafede, violazione delle norme relative alla decadenza o alla perenzione di un diritto (rechtsverwerking) o altrimenti. Ciò che il ricorrente intende affermare è che tale comportamento è giuridicamente inammissibile. Egli ritiene, inoltre, che il detto comportamento denoti pura malafede e che le parti convenute abusino della durata eccessivamente lunga del procedimento giudiziario nelle cause oggetto delle sentenze Mulder II, di cui al precedente punto 13, e Mulder III, di cui al precedente punto 20.

86      Ne consegue, ad avviso del ricorrente, che la Commissione, con il suo comportamento costante e logico, ha suscitato il legittimo affidamento dei produttori SLOM nel fatto che essa non avrebbe negato in un momento successivo la responsabilità della Comunità ammessa nel regolamento n. 2187/93 e che, date le circostanze, si deve ritenere che alla Commissione sia precluso il diritto di negare tale responsabilità, considerato che tale diniego è intervenuto per la prima volta nel 2000. A suo avviso, il semplice fatto che il Tribunale abbia emesso la sentenza Böcker-Lensing, di cui al precedente punto 18, non può avere per conseguenza che la Commissione finisca per negare la responsabilità della Comunità nei confronti dei produttori SLOM, poiché la Commissione era dovuta pervenire, ed era pervenuta, ad un accordo sull’importo dell’indennizzo con le parti ricorrenti nelle cause oggetto della sentenza Mulder II, di cui al precedente punto 13, e della sentenza Mulder III, di cui al precedente punto 20.

87      Egli sottolinea, infine, che i fatti che ha esposto nel ricorso con riferimento al comportamento dei rappresentanti della Commissione nei suoi rapporti con i produttori SLOM olandesi nel corso degli anni non sono stati contestati da quest’ultima.

88      In secondo luogo, il ricorrente osserva che esistono differenze tra la sua situazione e quella dei ricorrenti nelle cause oggetto delle sentenze Böcker-Lensing, di cui al precedente punto 18, Bouma, di cui al precedente punto 22, e Beusmans, di cui al precedente punto 22, nelle quali il Tribunale ha giudicato che non poteva sorgere la responsabilità della Comunità nei confronti dei produttori SLOM 1983 olandesi, in quanto questi ultimi non avevano sufficientemente dimostrato che avevano l’intenzione di riavviare la produzione al termine del loro impegno di non commercializzazione.

89      Egli ritiene che l’esito dei ricorsi proposti nelle cause oggetto della sentenza Bouma, di cui al precedente punto 22, e della sentenza Beusmans, di cui al precedente punto 22, non sia privo di rilievo sull’esito della controversia in esame. A suo avviso, se la Corte considera, in definitiva, che la Comunità è responsabile nei confronti dei ricorrenti in queste due controversie, ne deriverà che la Comunità è parimenti responsabile nei confronti del ricorrente nella controversia in esame e, più in generale, nei confronti di tutti gli altri produttori SLOM 1983 che beneficiano di un quantitativo di riferimento definitivo. Tuttavia, a suo avviso, qualora la Corte respingesse i ricorsi contro le sentenze del Tribunale di primo grado, ciò non significherebbe comunque che la Comunità non sia responsabile nei confronti del ricorrente nella controversia considerata, nonché nei confronti di tutti gli altri produttori SLOM 1983 che beneficiano di un quantitativo di riferimento definitivo.

90      Secondo il ricorrente, la sua situazione è diversa da quella dei ricorrenti nelle cause oggetto delle sentenze Böcker-Lensing, di cui al precedente punto 18, Bouma, di cui al precedente punto 22, e Beusmans, di cui al precedente punto 22. Egli osserva che dispone, dal 1991, di un quantitativo di riferimento definitivo ottenuto in conformità al regolamento n. 1639/91 e che la responsabilità della Comunità nei suoi confronti non è mai stata negata dopo la sentenza Mulder II, di cui al precedente punto 13. Del resto, da tale sentenza, nonché dai regolamenti nn. 2187/93 e 2330/98, discenderebbe chiaramente che non doveva essere fatta alcuna distinzione tra i produttori SLOM I e SLOM II. Per contro, i sigg. Bouma e Beusmans non disporrebbero ancora di un quantitativo di riferimento definitivo, mentre il sig. Böcker-Lensing si sarebbe visto attribuire un quantitativo di riferimento soltanto nel 1995. Il ricorrente ricorda anche che nessuna offerta transattiva sarebbe stata fatta a norma del regolamento n. 2187/93 a nessuno dei tre produttori summenzionati. Le parti convenute non avrebbero mai riconosciuto la responsabilità della Comunità nei confronti dei tre produttori considerati dalle tre sentenze citate e, nel loro caso, la Commissione non avrebbe quindi rimesso in discussione il riconoscimento esplicito della responsabilità comunitaria.

91      Infine, il ricorrente afferma che è inammissibile, in diritto, valutare la responsabilità della Comunità nei confronti dei produttori SLOM 1983 su una base diversa da quella utilizzata nei confronti dei produttori SLOM I e considera che la valutazione effettuata dal Tribunale nelle sentenze Bouma, di cui al precedente punto 22, e Beusmans, di cui al precedente punto 22, è inesatta, in quanto esso ha giudicato che l’onere della prova sopportato dai produttori SLOM 1983 doveva essere più gravoso di quello che incombeva ai produttori SLOM I, mentre la loro situazione era identica. Egli riporta i motivi che il sig. Beusmans ha sollevato nell’ambito del ricorso diretto contro la sentenza che il Tribunale ha emesso nel procedimento T-73/94, indicando che li fa suoi, ma precisa che il Tribunale non deve dedicarsi all’esame della loro fondatezza.

92      Così, con riferimento alla prova, il ricorrente afferma che, tenuto conto del comportamento che le parti convenute hanno adottato a seguito della sentenza Mulder I, di cui al precedente punto 6, nessuno dei produttori SLOM 1983 si è preoccupato di conservare documenti relativi alla gestione della sua azienda o delle sue aziende nel 1983. Il ricorrente osserva che la maggior parte dei produttori SLOM 1983, incluso lui stesso, non potevano più fornire la prova nel 2000 del fatto che avevano adottato iniziative concrete, nel 1983, per riprendere la produzione del latte, anche se un certo numero di produttori SLOM 1983, che disponevano ancora, per caso, di talune prove, le hanno prodotte alla Commissione con riserva di essere tenuti a farlo. In tale contesto la Commissione ha considerato le prove sufficienti soltanto in un numero assai modesto di casi, che hanno comportato indennizzi senza altro intervento giudiziario.

93      Sul punto il ricorrente osserva che, all’epoca dei fatti, non era necessario produrre documenti a sostegno di una domanda di quota e di una domanda di indennizzo. Aggiunge che le attuali esigenze di prova, oltre dieci anni dopo i fatti, sono state formulate dopo la scadenza dell’obbligo imposto per legge ai produttori di conservare la loro contabilità e dopo diverse riorganizzazioni in seno al Ministero olandese dell’Agricoltura, che, per questo, non può più fornire elementi di informazione.

94      Il ricorrente osserva, peraltro, che la Commissione afferma di «avere ammesso in passato» che si poteva ritenere che i produttori che beneficiavano di un quantitativo di riferimento definitivo intendessero, a partire dal termine dell’impegno di non commercializzazione, riavviare la produzione del latte. Precisa che la Commissione non ha mai posto requisiti, in termini di prova complementare della loro intenzione di riavviare la produzione del latte, nei confronti dei produttori SLOM 1983 che beneficiavano di un quantitativo di riferimento definitivo, prima di aver avviato, nel 2000, negoziati con l’avvocato dei produttori SLOM olandesi circa la decisione relativa agli effetti della sentenza Mulder III, di cui al precedente punto 20.

95      In terzo luogo, il ricorrente contesta l’asserto, formulato implicitamente dal Consiglio, secondo cui non era stato destinatario di offerte di indennizzo da parte della Commissione, a norma del regolamento n. 2330/98, in quanto mancava la prova della sua intenzione di riavviare la produzione di latte al termine del suo impegno di non commercializzazione. Il regolamento n. 2330/98, in quanto riguardava unicamente i produttori SLOM nei confronti dei quali non era stata riconosciuta in precedenza alcuna responsabilità della Comunità, non avrebbe potuto riguardare coloro i quali, come lui, avevano già ottenuto dalla Comunità il riconoscimento della sua responsabilità.

96      Il ricorrente ritiene, inoltre, che si tratti di un asserto inesatto. Da un lato, si suggerirebbe che la dimostrazione dell’intenzione di riavviare la produzione del latte al termine dell’impegno di non commercializzazione avrebbe avuto un’incidenza sulla decisione di proporre offerte di indennizzo ai sensi del regolamento n. 2330/98.

97      Dall’altro, la Commissione, in taluni casi anche dopo la sentenza Böcker-Lensing, di cui al precedente punto 18, avrebbe fatto offerte di indennizzo ai sensi del regolamento n. 2330/98 senza porre condizioni, in particolare quanto alla prova dell’intenzione di riavviare la produzione del latte, a produttori SLOM 1983 olandesi nei confronti dei quali essa aveva rifiutato di riconoscere la responsabilità della Comunità per l’assenza di un quantitativo di riferimento definitivo.

98      Il ricorrente sostiene che ciò è avvenuto, in particolare, per i ricorrenti nel procedimento T-533/93, J. I. M., W. Spikker e T. J. W. Kraaienvanger, che avrebbero ricevuto offerte di indennizzo ai sensi del regolamento n. 2330/98, rispettivamente, il 29 aprile 1999 e nel maggio 2000.

99      Inoltre, anche prima dell’adozione del regolamento n. 2330/98, la Commissione avrebbe trasmesso offerte di indennizzo ad alcuni produttori SLOM 1983 olandesi, quali il ricorrente W. Brouwer (causa T-533/93), al quale nel 1997 sarebbe stata trasmessa un’offerta di indennizzo e nell’aprile 1999, dopo accettazione, sarebbe stata versata un’indennità.

100    Secondo il ricorrente, i fatti summenzionati dimostrano che, in conformità ad una linea di comportamento costante, anche dopo la scadenza del termine previsto nel regolamento n. 2187/93, nonché dopo la sentenza Böcker-Lensing, di cui al precedente punto 18, la Commissione ha continuato a fare nuove offerte d’indennizzo ai produttori SLOM 1983, nei confronti dei quali la responsabilità della Comunità era stata riconosciuta soltanto in una fase successiva, in quanto tali produttori avevano ricevuto un quantitativo di riferimento definitivo soltanto dopo la scadenza dei termini stabiliti dal regolamento n. 2187/93.

101    Il Consiglio e la Commissione sostengono che nella fattispecie non ricorrono i presupposti della responsabilità extracontrattuale della Comunità e che pertanto il ricorso deve essere respinto.

 Giudizio del Tribunale

102    Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la responsabilità extracontrattuale della Comunità per i danni causati dalle sue istituzioni, di cui all’art. 288, secondo comma, CE, sorge soltanto se ricorre un insieme di condizioni relative alla illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, all’effettività del danno ed all’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento illecito e il danno lamentato (sentenze della Corte 28 aprile 1971, causa 4/69, Lütticke/Commissione, Racc. pag. 325, punto 10, e 17 dicembre 1981, cause riunite 197/80-200/80, 243/80, 245/80 e 247/80, Ludwigshafener Walzmühle e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3211, punto 18; sentenze del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II‑2941, punto 80; Bouma, di cui al precedente punto 22, punto 39, e Beusmans, di cui al precedente punto 22, punto 38, confermate dalla sentenza Bouma e Beusmans, di cui al precedente punto 26, punto 43, e dalla sentenza Gosch/Commissione, di cui al precedente punto 59, punto 41).

103    Con riferimento alla situazione dei produttori di latte che hanno sottoscritto impegni di non commercializzazione, la responsabilità della Comunità sorge nei confronti di ogni produttore che ha subìto un danno per il fatto che gli è stato impedito di commercializzare latte in applicazione del regolamento n. 857/84 (sentenza Mulder II, di cui al precedente punto 13, punto 22). Tale responsabilità è basata sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento (sentenze Bouma, di cui al precedente punto 22, punto 40, e Beusmans, di cui al precedente punto 22, punto 39, confermate dalla sentenza Bouma e Beusmans, di cui al precedente punto 26, punti 45-47, e sentenza Gosch/Commissione, di cui al precedente punto 59, punto 42).

104    Tuttavia tale principio può essere fatto valere nei confronti di una normativa comunitaria solo se la Comunità stessa ha precedentemente determinato una situazione tale da far sorgere il legittimo affidamento (sentenza della Corte 10 gennaio 1992, causa C-177/90, Kühn, Racc. pag. I‑35, punto 14; sentenze Bouma, di cui al precedente punto 22, punto 41, e Beusmans, di cui al precedente punto 22, punto 40, confermate dalla sentenza Bouma e Beusmans, di cui al precedente punto 26, punti 45-47, e sentenza Gosch/Commissione, di cui al precedente punto 59, punto 43).

105    Così, un operatore che è stato indotto, con un atto della Comunità, a sospendere la commercializzazione di latte, per un periodo limitato, nell’interesse generale e dietro pagamento di un premio, si può legittimamente attendere di non essere assoggettato, al termine del suo impegno, a restrizioni specifiche proprio per essersi avvalso delle possibilità offerte dalla normativa comunitaria (sentenze Mulder I, di cui al precedente punto 6, punto 24, e von Deetzen, di cui al precedente punto 6, punto 13). Per contro, il principio di tutela del legittimo affidamento non osta a che, nell’ambito di un regime come quello del prelievo supplementare, il produttore sia soggetto a restrizioni per il fatto che, durante un periodo determinato precedente l’entrata in vigore di siffatto regime, egli non ha smerciato latte, o ne ha smerciato soltanto in quantità ridotte, a seguito di una decisione presa liberamente, senza esservi stato indotto da un atto comunitario (sentenze Kühn, di cui al precedente punto 104, punto 15; Bouma, di cui al precedente punto 22, punto 42, e Beusmans, di cui al precedente punto 22, punto 41, confermate dalla sentenza Bouma e Beusmans, di cui al precedente punto 26, punti 45-47, e dalla sentenza Gosch/Commissione, di cui al precedente punto 59, punto 44).

106    Inoltre, dalla sentenza Spagl, di cui al precedente punto 11, risulta che la Comunità non poteva, senza violare il principio della tutela del legittimo affidamento, escludere automaticamente dalla concessione delle quote tutti i produttori i cui impegni di non commercializzazione o di riconversione erano terminati nel 1983, in particolare quelli che, come il sig. Spagl, non avevano potuto riprendere la produzione di latte per motivi connessi al loro impegno (sentenze Bouma, di cui al precedente punto 22, punto 43, e Beusmans, di cui al precedente punto 22, punto 42, confermate dalla sentenza Bouma e Beusmans, di cui al precedente punto 26, punto 53, e dalla sentenza Gosch/Commissione, di cui al precedente punto 59, punto 45). Al punto 13 di tale sentenza la Corte ha pertanto dichiarato:

«[I]l legislatore comunitario poteva validamente fissare una data limite per la scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione degli interessati, in modo da escludere dall’applicazione [delle disposizioni relative alla concessione di un quantitativo di riferimento specifico] quei produttori che non hanno fornito latte durante tutto l’anno di riferimento considerato, o parte dello stesso, per motivi estranei ad un impegno di non commercializzazione o di riconversione. Per contro, il principio [della tutela] del legittimo affidamento, secondo l’interpretazione datane dalla citata giurisprudenza, osta a che siffatta data limite sia fissata in modo tale da escludere dall’applicazione [delle dette disposizioni] anche i produttori che non hanno fornito latte durante tutto l’anno di riferimento, o parte dello stesso, in conseguenza dell’adempimento di un impegno assunto in forza del regolamento n. 1078/77».

107    Pertanto, da tale sentenza è ragionevole desumere che i produttori il cui impegno è terminato nel 1983 possono fondare utilmente il loro ricorso per risarcimento danni sulla violazione del principio del legittimo affidamento solo se dimostrano che le ragioni per cui non hanno ripreso la produzione di latte nell’anno di riferimento sono legate al fatto che essi hanno sospeso tale produzione per un certo tempo e che non era loro possibile, per motivi di organizzazione di tale produzione, riprenderla immediatamente (sentenze Bouma, di cui al precedente punto 22, punto 45, e Beusmans, di cui al precedente punto 22, punto 44, confermate dalla sentenza Bouma e Beusmans, di cui al precedente punto 26, punti 62 e 63, e sentenza Gosch/Commissione, di cui al precedente punto 59, punto 47).

108    Inoltre, dalla sentenza Mulder II, di cui al precedente punto 13, in particolare dal punto 23 della stessa, risulta che la responsabilità della Comunità è subordinata alla condizione che i produttori abbiano chiaramente manifestato l’intenzione di riprendere la produzione di latte alla scadenza del loro impegno di non commercializzazione. Infatti, perché l’illegittimità che ha condotto alla dichiarazione d’invalidità dei regolamenti all’origine della situazione dei produttori SLOM possa far sorgere un diritto a risarcimento a favore di questi ultimi, occorre che a tali produttori sia stato impedito di riprendere la produzione del latte. Ciò comporta che i produttori il cui impegno è terminato prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 857/84 abbiano ricominciato tale produzione o, quanto meno, preso iniziative in tal senso, come la realizzazione di investimenti o di riparazioni, oppure la conservazione dell’attrezzatura necessaria per tale produzione (sentenze Bouma, di cui al precedente punto 22, punto 46, e Beusmans, di cui al precedente punto 22, punto 45, confermate dalla sentenza Bouma e Beusmans, di cui al precedente punto 26, punti 89-91, e dalla sentenza Gosch/Commissione, di cui al precedente punto 59, punto 48).

109    Il produttore che non abbia manifestato tale intenzione non può affermare di aver riposto un legittimo affidamento nella possibilità di riprendere la produzione di latte in qualsiasi momento futuro. Pertanto, la sua posizione non sarebbe differente da quella degli operatori economici che non producevano latte e ai quali, dopo l’introduzione del regime delle quote latte nel 1984, viene impedito di iniziare tale produzione. Infatti, secondo costante giurisprudenza, nel settore delle organizzazioni comuni dei mercati, il cui scopo implica un costante adeguamento ai mutamenti della situazione economica, gli operatori economici non possono legittimamente attendersi di non essere soggetti a restrizioni dovute ad eventuali regole rientranti nella politica di mercato o nella politica strutturale (v. sentenze Bouma, di cui al precedente punto 22, punto 47, Beusmans, di cui al precedente punto 22, punto 46, e giurisprudenza citata, confermate dalla sentenza Bouma e Beusmans, di cui al precedente punto 26, punti 99-102, e dalla sentenza Gosch/Commissione, di cui al precedente punto 59, punto 49).

110    Nella fattispecie, dato che il ricorrente non ha ripreso la produzione di latte fra la data di scadenza del suo impegno di non commercializzazione, il 1º ottobre 1983, e quella dell’entrata in vigore del regime delle quote, il 1° aprile 1984, egli deve provare, perché la sua domanda di risarcimento possa essere fondata, che intendeva riprendere tale produzione alla scadenza del suo impegno di non commercializzazione e che si è trovato nell’impossibilità di farlo a causa dell’entrata in vigore del regolamento n. 857/84 (sentenze Bouma, di cui al precedente punto 22, punto 48, e Beusmans, di cui al precedente punto 22, punto 47, confermate dalla sentenza Bouma e Beusmans, di cui al precedente punto 26, punti 99-102).

111    In primo luogo, occorre constatare al riguardo che il ricorrente non ha fornito la prova del fatto che avrebbe contattato le autorità nazionali allo scopo di ottenere un quantitativo di riferimento nel 1984, al momento dell’entrata in vigore del regime delle quote latte, né del fatto che egli avrebbe intrapreso altre iniziative in grado di provare la sua intenzione di riavviare la produzione del latte al termine del suo impegno di non commercializzazione.

112    Con riferimento alle prove riguardanti l’intenzione del ricorrente di riavviare la sua attività di produttore di latte alla scadenza del suo impegno di non commercializzazione, va constatato, anzitutto, che nella sua posta elettronica del 20 gennaio 2003, prodotta su richiesta del Tribunale, il consulente del ricorrente afferma di avere scelto la controversia in esame come causa pilota in quanto il ricorrente non era ormai più in grado di dimostrare che nel 1983 aveva intrapreso iniziative per riavviare la produzione, di modo che la soluzione della causa dipende soltanto dall’accertamento su quale sia la situazione giuridica dei produttori che hanno ricevuto un’offerta di indennizzo e che l’hanno rifiutata.

113    Se, poi, in contrasto con la posizione delle parti convenute, il ricorrente ritiene che la prova summenzionata non possa più essere addotta in quanto il ministero olandese interessato non può più fornire elementi di informazione, è pur vero che, in risposta ad un quesito posto dal Tribunale in udienza, il ricorrente ha affermato di non aver intrapreso alcun passo mirante ad ottenere simili elementi di informazione.

114    Infine, il ricorrente ha dichiarato in udienza che, dopo il 1983 e fino alla fine del 1984, egli aveva continuato a mantenere in condizioni idonee le stalle e i pascoli perché voleva riprendere, ad un dato momento, la produzione del latte. Ha aggiunto che, in ragione del regime delle quote latte, aveva proceduto a dare in locazione le sue terre con contratti annuali successivi, poiché aveva intenzione di riavviare l’esercizio della produzione lattiera nel corso dell’estate 1984.

115    Alla luce dell’insieme degli elementi che precedono, si deve constatare che l’eventuale intenzione del ricorrente di riavviare la produzione del latte, dopo la scadenza del suo impegno di non commercializzazione, non poggia su alcun elemento obiettivo, ma soltanto su sue dichiarazioni, sebbene egli disponesse di sei mesi per adottare iniziative tangibili ai fini della ripresa della detta produzione.

116    In secondo luogo, con riferimento all’argomento del ricorrente riguardante le asserite differenze tra la sua situazione e quella dei ricorrenti nelle controversie oggetto delle sentenze Bouma, di cui al precedente punto 22, Beusmans, di cui al precedente punto 22, e Böcker-Lensing, di cui al precedente punto 18, nel senso che, a differenza del suo caso, i sigg. Bouma e Beusmans non avrebbero ancora disposto di un quantitativo di riferimento definitivo, mentre al sig. Böcker‑Lensing sarebbe stato attribuito un quantitativo di riferimento soltanto nel 1995, va osservato che il fatto che il ricorrente abbia ottenuto un quantitativo di rifeirmento provvisorio al momento dell’entrata in vigore del regolamento n. 1639/91 non comporta che egli abbia diritto ad essere risarcito nell’ambito della responsabilità extracontrattuale della Comunità (sentenze Bouma, di cui al precedente punto 22, punto 49, e Beusmans, di cui al precedente punto 22, punto 48).

117    Si deve in proposito ricordare che l’assegnazione delle quote è prevista da regolamenti del Consiglio e della Commissione intesi a porre rimedio ad una situazione causata da un atto illegittimo anteriore. Il legislatore, per assicurarsi che delle quote beneficiassero coloro che intendevano realmente produrre latte e per evitare che i produttori le chiedessero al solo scopo di ricavarne vantaggi economici, ha subordinato la concessione di tali quote ad una serie di condizioni (sentenze Bouma, di cui al precedente punto 22, punto 51, e Beusmans, di cui al precedente punto 22, punto 50).

118    Il fatto che sia stata rifiutata una quota ad un produttore che, all’epoca della relativa domanda, non soddisfaceva le condizioni previste dalla normativa comunitaria diretta ad ovviare all’invalidità del regolamento n. 857/84 non esclude che tale produttore, al momento della scadenza del suo impegno, abbia riposto un legittimo affidamento nella possibilità di riprendere la produzione di latte e, di conseguenza, abbia il diritto di essere risarcito alle condizioni enunciate nella sentenza Mulder II, di cui al precedente punto 13. Per contro, può anche darsi il caso di produttori che alla scadenza del loro impegno non abbiano voluto riprendere la produzione di latte e che, qualche anno dopo, abbiano ricevuto un quantitativo di riferimento in quanto, in tale momento, soddisfacevano le condizioni imposte (sentenze Bouma, di cui al precedente punto 22, punto 52, e Beusmans, di cui al precedente punto 22, punto 51).

119    Di conseguenza, il fatto di avere ottenuto un quantitativo di riferimento provvisorio in un secondo tempo, poi trasformato in un quantitativo di riferimento definitivo, non prova, di per sé, che il ricorrente, al termine del suo impegno di non commercializzazione, intendesse riprendere la produzione di latte (sentenze Bouma, di cui al precedente punto 22, punto 53, e Beusmans, di cui al precedente punto 22, punto 52).

120    Da ultimo, non può essere accolto l’argomento del ricorrente secondo il quale il regolamento n. 2187/93 riguardava tutti i produttori di latte che potevano pretendere un indennizzo ai sensi della sentenza Mulder II, di cui al precedente punto 13, e manifestava il riconoscimento esplicito di responsabilità da parte della Comunità nei confronti dei produttori che avevano ottenuto un quantitativo di riferimento definitivo a norma dei regolamenti nn. 764/89 e 1639/91, tra i quali egli stesso, che, per di più, avrebbe ricevuto un’offerta di indennizzo individuale ai sensi del regolamento n. 2187/93.

121    Al riguardo va constatato, in primo luogo, che, in contrasto con quanto asserito dal ricorrente, le istituzioni non hanno annunciato nella comunicazione 5 agosto 1992 che avrebbero indennizzato tutti i produttori SLOM interessati. Esse hanno, infatti, esplicitamente limitato la possibilità di un indennizzo «nei confronti di ciascun produttore (…) che abbia subìto un danno risarcibile ai sensi della sentenza [Mulder II, di cui al precedente punto 13] per non aver potuto ricevere in tempo utile una quota lattiera a seguito della sua partecipazione al regime previsto dal regolamento (…) n. 1078/77, e che soddisfi effettivamente i criteri e le condizioni determinati in base alla medesima sentenza».

122    In secondo luogo, il regolamento n. 2187/93 mirava ad attuare un accordo collettivo in favore dei produttori SLOM che soddisfacevano determinati criteri. Si fa espresso riferimento, da un lato, al quarto ‘considerando’, al fatto che l’ampiezza del numero degli aventi diritto potenziali escludeva che potesse essere preso in considerazione ciascun caso individuale e, dall’altro, all’ultimo ‘considerando’ ed all’art. 14, che la mancata accettazione dell’offerta di indennizzo fatta ai produttori di latte nel rispetto delle disposizioni del detto regolamento equivaleva ad un rifiuto dell’offerta comunitaria ed aveva per conseguenza che essa non vincolava più per l’avvenire le istituzioni comunitarie interessate. In tal caso, l’obbligo di indennizzo che incombeva alla Comunità doveva essere dimostrato caso per caso dal giudice.

123    Risulta senza ambiguità dalla lettera del regolamento n. 2187/93, in particolare dal riferimento al fatto che le situazioni individuali non potevano essere prese in considerazione a causa dell’elevato numero di produttori potenzialmente interessati, che l’offerta di indennizzo ivi considerata corrispondeva ad un tentativo di liquidazione collettiva e forfettaria consensuale di un insieme di casi derivanti dall’applicazione del regolamento n. 857/84, secondo criteri generali stabiliti nella sentenza Mulder II, di cui al precedente punto 13. Come tale, simile offerta non implica, per definizione, un riconoscimento di responsabilità nei confronti di ognuno dei produttori potenzialmente interessati.

124    Come il Tribunale ha considerato, il fatto che il ricorrente abbia ricevuto un’offerta di indennizzo in applicazione del regolamento n. 2187/93 non costituisce la prova che sussistano i presupposti necessari perché sorga la responsabilità della Comunità in relazione al danno lamentato nel caso di specie, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 102 della presente sentenza. Infatti, tale regolamento aveva natura di proposta transattiva rivolta a determinati produttori, la cui accettazione era facoltativa e costituiva un’alternativa alla soluzione giudiziaria della controversia. Nel caso in cui non accettasse l’offerta, il produttore conservava il diritto di esperire un ricorso per risarcimento ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE (v. sentenza Gosch/Commissione, di cui al precedente punto 59, punto 69, e giurisprudenza ivi citata).

125    Il Tribunale ha pertanto considerato che, respingendo l’offerta che gli era stata fatta nel contesto del regolamento n. 2187/93, il ricorrente si era posto al di fuori dell’ambito stabilito da tale regolamento e che incombeva pertanto a lui l’onere di dimostrare che ricorrevano i presupposti della responsabilità della Comunità (v., in questo senso, sentenza Gosch/Commissione, di cui al precedente punto 59, punto 70).

126    Date queste premesse, il ricorrente non può utilmente invocare, nell’ambito del presente procedimento giurisdizionale, un asserito riconoscimento di responsabilità da parte della Comunità per il fatto di aver ricevuto un’offerta di indennizzo formulata in base al regolamento n. 2187/93. Egli non può pertanto neppure avvalersi utilmente dell’argomento relativo al comportamento adottato dal Consiglio e dalla Commissione nel corso dei negoziati condotti con i rappresentanti dei produttori SLOM, fino al 2000, per asserire l’esistenza di un legittimo affidamento che avrebbe impedito alle parti convenute di contestare la loro responsabilità nella presente istanza.

127    Tanto l’offerta di indennizzo che il comportamento summenzionato rientrano infatti nell’ambito del tentativo di regolamento consensuale e collettivo in base al quale a taluni produttori è stato proposto un risarcimento. Orbene, il Tribunale, nel valutare se ricorrano i presupposti della responsabilità extracontrattuale della Comunità, considerata la determinata situazione di un produttore SLOM, non può in nessun modo essere vincolato da tale regolamento consensuale e collettivo.

128    Il ricorrente non può dunque asserire che l’aver ricevuto un’offerta di indennizzo da parte delle autorità olandesi ai sensi del regolamento n. 2187/93 implichi un riconoscimento esplicito di responsabilità da parte della Comunità e che il fatto che egli abbia ricevuto simile offerta, contrariamente a quanto avvenuto per i ricorrenti nelle controversie oggetto delle sentenze Bouma, di cui al precedente punto 22, Beusmans, di cui al precedente punto 22, e Böcker-Lensing, di cui al precedente punto 18, lo distingua dai detti ricorrenti sollevandolo dall’onere di produrre la prova che egli avesse l’intenzione di riavviare la produzione del latte alla scadenza del suo impegno.

129    Risulta dall’insieme di quanto precede che il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un nesso di causalità tra il regolamento n. 857/84 ed il danno lamentato. Occorre di conseguenza concludere che la responsabilità della Comunità non sorge nei confronti del ricorrente per effetto dell’applicazione del regolamento n. 857/84, senza che sia necessario verificare se ricorrano gli altri presupposti di tale responsabilità.

130    Conseguentemente, neanche la questione della prescrizione dev’essere esaminata.

131    Ne consegue che il ricorso, nella parte in cui è stato proposto dal sig. J. C. Blom, dev’essere respinto. Ci si riserva di statuire sull’esito del ricorso nella stessa causa, nella parte in cui è stato proposto dai ricorrenti i cui nomi figurano in allegato.

 Sulle spese

132    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio e la Commissione ne hanno fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto nella parte in cui è stato proposto dal sig. J. C. Blom.

2)      Il ricorrente è condannato alle spese.

3)      Ci si riserva di statuire sull’esito del ricorso nella stessa causa, nella parte in cui è stato proposto dai ricorrenti i cui nomi figurano in allegato.

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 maggio 2006.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon                                                                          M. VilarasALLEGATO

Nominativi degli altri ricorrenti nella causa T‑87/94

‑ B. A. Kokkeler, residente a Denekamp (Paesi-Bassi)

‑ H. Rossel, residente a Zutphen (Paesi-Bassi)

‑ A. J. Keurhorst, residente a Nijbroek (Paesi-Bassi)

‑ A. J. Scholten, residente a De Krim (Paesi-Bassi)

‑ G. E. J. Wilmink, residente a Ambt-Delden (Paesi-Bassi)


* Lingua processuale: l'olandese.