Language of document : ECLI:EU:T:2015:502

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

15 luglio 2015 (*)

«Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2006/42/CE – Macchine provviste della marcatura ‟CE” – Requisiti essenziali di sicurezza – Rischi per la sicurezza delle persone – Clausola di salvaguardia – Decisione della Commissione che dichiara giustificato un provvedimento nazionale di divieto di immissione sul mercato – Condizioni che delimitano l’applicabilità della clausola di salvaguardia – Errore manifesto di valutazione – Parità di trattamento»

Nella causa T‑337/13,

CSF Srl, con sede in Grumolo delle Abbadesse (Italia), rappresentata da R. Santoro, S. Armellini e R. Bugaro, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Zavvos, in qualità di agente, assistito da M. Pappalardo, avvocato,

convenuta,

sostenuta da

Regno di Danimarca, rappresentato inizialmente da V. Pasternak Jørgensen e M. Wolff, successivamente da M. Wolff, C. Thorning, U. Melgaard e N. Lyshøj, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2013/173/UE della Commissione, dell’8 aprile 2013, relativa ad una misura adottata dalla Danimarca, conformemente all’articolo 11 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vieta l’uso di un certo tipo di macchine per movimento terra multifunzione (GU L 101, pag. 29),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Papasavvas, presidente, N.J. Forwood (relatore) e E. Bieliūnas, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 aprile 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La CSF Srl, ricorrente, è un’impresa avente sede in Italia ed operante nel settore della fabbricazione di macchine. Essa produce tra l’altro una macchina denominata «Multione S630» (in prosieguo: la «Multione S630»). La principale caratteristica di tale macchina è quella di poter essere utilizzata per svariati impieghi e in svariati settori di attività a seconda dei 58 accessori che vi possono essere installati. Tali accessori, anch’essi realizzati dalla ricorrente, consentono ad esempio di trasformare la suddetta macchina in benna, in vomere da neve, in forca, in carrello sollevatore, in martello idraulico, in pinza, in interrasassi o in rasaerba e, conseguentemente, di impiegarla nell’ambito di attività quali il giardinaggio, l’agricoltura, la costruzione, la manutenzione di strade o i lavori forestali. La macchina di cui trattasi è stata immessa sul mercato in diversi Stati membri dell’Unione europea. Dal 2009, dieci esemplari della macchina in questione sono stati venduti in Danimarca, dove sono stati impiegati per la distribuzione del mangime e la pulizia delle gabbie negli allevamenti di visoni.

2        Il 31 gennaio 2012 la Multione S630 è stata assoggettata a misure adottate dalle autorità danesi in forza dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157, pag. 24). Tali misure sono consistite, da un lato, nel divieto d’immissione sul mercato danese di qualunque nuovo esemplare della macchina sprovvisto di una struttura di protezione appropriata contro la caduta di oggetti e, dall’altro, nell’imposizione alla ricorrente dell’obbligo di adottare misure correttive nei confronti degli esemplari di tale macchina già messi in servizio in Danimarca.

3        Le autorità danesi hanno motivato l’adozione delle misure in discorso sulla base della non conformità della Multione S630 con alcuni dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva 2006/42. In proposito, esse hanno rilevato che gli esemplari di detta macchina immessi sul mercato danese erano sprovvisti di una struttura di protezione appropriata, mentre svariate funzioni per le quali essa è stata progettata esponevano il conducente a rischi connessi a cadute di oggetti o di materiali. Esse hanno altresì ritenuto che una simile situazione fosse contraria al punto 3.4.4 dell’allegato I alla direttiva 2006/42. Tale disposizione prevede che, quando per una macchina semovente con conducente esistono rischi connessi con cadute di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita in modo da tenere conto di tali rischi e deve essere munita, se le sue dimensioni lo consentono, di una struttura di protezione appropriata.

4        Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42, le misure adottate dalle autorità danesi sono stati notificate alla Commissione europea. Quest’ultima, con decisione 2013/173/UE, dell’8 aprile 2013, relativa ad una misura adottata dalla Danimarca, conformemente all’articolo 11 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vieta l’uso di un certo tipo di macchine per movimento terra multifunzione (GU L 101, pag. 29; in prosieguo: la «decisione impugnata»), ha ritenuto che dette misure fossero giustificate in forza del paragrafo 3 dello stesso articolo.

 Procedimento e conclusioni delle parti

5        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 giugno 2013, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

6        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 agosto 2013, la ricorrente ha presentato altresì una domanda di provvedimenti provvisori. Con ordinanza dell’11 novembre 2013, il presidente del Tribunale ha respinto tale domanda in quanto infondata, per il motivo che la ricorrente non aveva dimostrato l’urgenza, al contempo riservando le spese.

7        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° ottobre 2013, il Regno di Danimarca ha chiesto di intervenire nella controversia a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con ordinanza del 13 novembre 2013, il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha autorizzato tale intervento.

8        Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

9        Le parti hanno svolto le proprie difese e risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 28 aprile 2015.

10      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        ove necessario, disporre una perizia;

–        condannare la Commissione alle spese.

11      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

12      Il Regno di Danimarca chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

 In diritto

13      Senza eccepire formalmente l’irricevibilità del ricorso, la Commissione s’interroga sulla sua ricevibilità. Quanto al merito, la ricorrente deduce due motivi a sostegno della sua domanda diretta all’annullamento della decisione impugnata. Essa solleva anche una censura relativa al danno che quest’ultima le avrebbe arrecato, senza peraltro presentare una domanda al riguardo.

 Sulla ricevibilità del ricorso

14      La Commissione fa valere, in sostanza, che la decisione impugnata non riguarda direttamente la ricorrente ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Infatti, nonostante tale decisione dichiari giustificate le misure adottate dalle autorità danesi nei confronti della ricorrente, sono queste ultime misure che inciderebbero direttamente sulla sua situazione giuridica, conformemente alla ripartizione delle competenze di cui all’articolo 11 della direttiva 2006/42. Inoltre, benché detta decisione sia stata comunicata agli Stati membri dell’Unione diversi dal Regno di Danimarca, spetterebbe adesso alle autorità nazionali competenti verificare in che misura le macchine immesse sul mercato danese dalla ricorrente rispettino o meno la suddetta direttiva e trarne tutte le conseguenze.

15      La ricorrente contesta tale argomento.

16      In proposito, occorre ricordare che dall’articolo 263, quarto comma, TFUE risulta segnatamente che qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro gli atti che la riguardano direttamente e individualmente.

17      Secondo una giurisprudenza costante, una persona fisica o giuridica è interessata direttamente da un atto allorché questo produce direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e non lascia alcun potere discrezionale ai suoi destinatari, avendo la sua applicazione carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie (sentenze del 5 maggio 1998, Dreyfus/Commissione, C‑386/96 P, Racc., EU:C:1998:193, punto 43, e del 13 marzo 2008, Commissione/Infront WM, C‑125/06 P, Racc., EU:C:2008:159, punto 47).

18      Nel caso di specie, il ricorso presentato dalla ricorrente è diretto all’annullamento di una decisione della Commissione che dichiara giustificate misure adottate dalle autorità danesi relativamente alle condizioni in cui la Multione S630 è immessa sul mercato danese.

19      Le misure adottate dalle autorità danesi si fondano sulle disposizioni di diritto danese introdotte per l’attuazione della direttiva 2006/42 e, in particolare, del suo articolo 11, paragrafo 1. Quest’ultimo dispone segnatamente che, se uno Stato membro constata che una macchina oggetto della direttiva citata, provvista della marcatura «CE», accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili, rischia di compromettere la sicurezza delle persone, esso adotta tutti i provvedimenti utili al fine di ritirare la suddetta macchina dal mercato, vietarne l’immissione sul mercato o la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione.

20      A sua volta, la decisione impugnata si fonda sull’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/42. Questo prevede che, quando uno Stato membro la informa dell’adozione di misure adottate in forza dell’articolo 11, paragrafo 1, di detta direttiva, la Commissione consulta le parti interessate, prima di esaminare se le misure in questione siano giustificate o meno e comunicare quindi la propria decisione allo Stato membro che ne è l’autore, agli altri Stati membri e al fabbricante della macchina di cui trattasi o al suo mandatario.

21      Come correttamente rilevato dalla Commissione, in base alla lettura della lettera trasmessa dalle autorità danesi alla ricorrente il 31 gennaio 2012 si può affermare che le misure adottate da tali autorità erano destinate ad incidere direttamente sulla situazione giuridica di quest’ultima. Infatti, dopo aver ritenuto che la Multione S630 non rispettasse taluni dei requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva 2006/42, dal momento che tale macchina era sprovvista di una struttura di protezione appropriata contro la caduta di oggetti o di materiali, le stesse autorità hanno, innanzi tutto, vietato la sua immissione sul mercato danese, poi, imposto alla ricorrente di modificarne la progettazione e la costruzione dotandola di una siffatta struttura e, infine, obbligato la ricorrente a mettere in conformità gli esemplari della macchina in questione già in servizio in Danimarca con i requisiti previsti dalla direttiva o a ritirare tali esemplari da detto mercato.

22      Tuttavia, la Commissione erratamente ne ha dedotto che la decisione impugnata non riguarda direttamente la ricorrente.

23      Al contrario, in primo luogo deve ritenersi che la decisione impugnata produca direttamente sulla situazione giuridica della ricorrente effetti diversi da quelli riconducibili alle misure adottate dalle autorità danesi.

24      Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che la decisione impugnata ha per destinatari tutti gli Stati membri dell’Unione, e non il solo Regno di Danimarca, coerentemente con gli obblighi di comunicazione e di informazione posti a carico della Commissione dall’articolo 11, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2006/42. Essa è pertanto obbligatoria per ciascuno di essi in tutti i suoi elementi, conformemente all’articolo 288 TFUE.

25      La direttiva 2006/42, poi, è stata adottata sulla base dell’articolo 95 CE (divenuto articolo 114 TFUE), che autorizza il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea ad adottare i provvedimenti che mirano all’eliminazione degli ostacoli agli scambi derivanti dalle disparità esistenti tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri (v. sentenze del 17 maggio 1994, Francia/Commissione, C‑41/93, Racc., EU:C:1994:196, punto 22, e del 9 agosto 1994, Germania/Consiglio, C‑359/92, Racc., EU:C:1994:306, punto 22, relativamente all’articolo 100 A CE). Essa mira ad armonizzare le condizioni in cui le macchine provviste della marcatura «CE» e della dichiarazione CE di conformità sono immesse nel mercato interno e ad assicurarne la libera circolazione all’interno dell’Unione, garantendo al contempo il rispetto di un complesso di requisiti preordinati a tutelare la salute e la sicurezza delle persone rispetto ai rischi derivanti dall’uso di tali macchine (v., in tal senso, sentenze dell’8 settembre 2005, Yonemoto, C‑40/04, Racc., EU:C:2005:519, punti 31 e 45, e del 17 aprile 2007, AGM-COS.MET, C‑470/03, Racc., EU:C:2007:213, punti 52 e 53), al pari della direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 183, pag. 9), e della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207, pag. 1), che l’hanno preceduta.

26      A tal fine la direttiva 2006/42 vieta, in particolare, agli Stati membri, di compromettere la libera circolazione delle macchine nell’Unione, qualora queste soddisfino le condizioni che consentono di presumere la loro conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute da essa stabiliti (articoli 6 e 7 della direttiva 2006/42). Essa impone inoltre alle autorità nazionali competenti l’obbligo di assicurare la sorveglianza del loro rispettivo mercato, segnatamente adottando tutti i provvedimenti utili affinché le macchine possano essere immesse sul mercato o messe in servizio unicamente se soddisfano le sue disposizioni e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone (articolo 4 della direttiva 2006/42). Essa impone infine agli Stati membri l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti utili al fine di ritirare dal mercato le macchine che rischino di compromettere la salute e la sicurezza delle persone, vietarne l’immissione sul mercato o la messa in servizio oppure più ampiamente limitarne la libera circolazione (articolo 11 della direttiva 2006/42).

27      Infine, dall’articolo 14, paragrafo 7, e dall’articolo 19 della direttiva 2006/42, letto alla luce dei suoi considerando 9 e 10, risulta che, nella cornice della sorveglianza del mercato organizzata da detta direttiva, e più in particolare dell’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al suo articolo 11, gli Stati membri hanno l’obbligo di assicurare l’applicazione corretta ed uniforme di tale direttiva, coordinandosi tra loro e tenendo conto degli orientamenti elaborati dalla Commissione.

28      Considerati la finalità, l’economia generale ed il contenuto delle disposizioni citate ai precedenti punti 26 e 27, deve ritenersi che la decisione impugnata implichi che tutti gli Stati membri diversi dal Regno di Danimarca adottino provvedimenti utili relativi all’immissione o al mantenimento della Multione S630 nei rispettivi mercati e, nel far ciò, garantiscano la corretta e uniforme applicazione della direttiva 2006/42, alla luce delle misure adottate dalle autorità danesi e dichiarate giustificate dalla Commissione, come sostanzialmente afferma la ricorrente. In altri termini, per effetto della decisione impugnata gli Stati membri diversi dal Regno di Danimarca sono tenuti a verificare, ciascuno per quanto lo concerne, se gli esemplari della suddetta macchina che la ricorrente abbia potuto immettere nel loro rispettivo mercato siano dotati o meno di una struttura di protezione appropriata contro il rischio di caduta di oggetti o di materiali e, conseguentemente, se tali macchine possano essere mantenute nel mercato medesimo o meno. Pertanto, la decisione impugnata produce la diretta conseguenza di avviare procedure nazionali che pongono in discussione il diritto di cui la ricorrente disponeva sino a quel momento, in tutta l’Unione, di commercializzare una macchina che a sua volta fruiva della presunzione di conformità prevista dall’articolo 7 della direttiva in parola, atteso che era munita della marcatura «CE» ed era accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità (v., per analogia, Commissione/Infront WM, cit. al punto 17 supra, EU:C:2008:159, punti da 50 a 52).

29      Oltretutto, nel caso di specie la Commissione non contesta il fatto che, dopo essere state destinatarie della decisione impugnata, le autorità finlandesi e lituane hanno già adottato misure a tal fine.

30      In secondo luogo, la decisione impugnata non lascia ai propri destinatari alcun potere discrezionale quanto al risultato da conseguire, dato che, a tale riguardo, la sua attuazione ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa dell’Unione, senza applicazione di altre norme intermedie.

31      Come rilevato dalla Commissione, è certamente verosimile che, per poter stabilire se la ricorrente abbia messo o intenda mettere in circolazione sul loro territorio esemplari della Multione S630 e se taluni di tali esemplari siano sprovvisti di una struttura di protezione contro il rischio di caduta di oggetti o di materiali, le autorità nazionali competenti debbano preventivamente attuare misure di controllo. Nondimeno, nel caso in cui sia così, dette autorità saranno tenute a considerare che una simile situazione rischia di compromettere la sicurezza delle persone e ad adottare tutti i provvedimenti utili per evitare tale rischio, assicurando in tale contesto la corretta e uniforme applicazione della direttiva 2006/42, alla luce della decisione impugnata e dei provvedimenti danesi che questa dichiara giustificati, e quindi ordinando il divieto, il ritiro o la modifica della macchina di cui trattasi ovvero adottando ogni misura equivalente. Pertanto, è la decisione con cui la Commissione dichiara giustificate le misure danesi a determinare il risultato che le altre autorità nazionali, che non dispongono di alcun margine di discrezionalità al riguardo, devono conseguire (v., in tal senso, ordinanza del 7 giugno 2007, IMS/Commissione, T‑346/06 R, Racc., EU:T:2007:164, punti da 51 a 54; v. anche, per analogia, sentenza Commissione/Infront WM, cit. al punto 17 supra, EU:C:2008:159, punti da 59 a 63).

32      D’altra parte, nel caso di specie, la Commissione non contesta validamente né gli argomenti della ricorrente secondo cui le misure adottate dalle autorità finlandesi e lituane, dopo che queste erano venute a conoscenza della decisione impugnata, confermano che tali autorità non hanno alcun dubbio circa la portata di tale decisione e le conseguenze che se ne debbano trarre, né i documenti prodotti a tal fine.

33      I rilievi che precedono non sono rimessi in discussione dall’articolo 9 della direttiva 2006/42. Tale articolo, che istituisce «[m]isure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose», dispone segnatamente che, se, in conformità con la procedura di cui all’articolo 11 della direttiva medesima, la Commissione ritiene che una misura adottata da uno Stato membro sia giustificata, la stessa può adottare misure che richiedano agli Stati membri di vietare o limitare l’immissione sul mercato di macchine che presentino lo stesso rischio considerato dalle misure nazionali a causa delle loro caratteristiche tecniche, o di assoggettare tali macchine a particolari condizioni. Inoltre, il considerando 13 di detta direttiva precisa che simili misure, adottate a livello dell’Unione, non sono direttamente applicabili agli operatori economici e devono essere oggetto di attuazione da parte degli Stati membri.

34      In proposito va rilevato che, sebbene gli Stati membri debbano assicurare l’applicazione corretta e uniforme della direttiva 2006/42, traendo le conseguenze di un provvedimento nazionale adottato nei confronti di una determinata macchina e dichiarato giustificato dalla Commissione, senza disporre di alcun margine di valutazione discrezionale per quanto riguarda il risultato da conseguire, essi evidentemente non possono estendere, di propria iniziativa e al di fuori della cornice procedurale e sostanziale prevista dall’articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva, l’ambito di applicazione di detto provvedimento ad altre macchine con il motivo che queste ultime presenterebbero lo stesso rischio, salvo violare il principio di libera circolazione sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi e la presunzione di conformità di cui al suo articolo 7 (v., in tal senso, sentenze del 25 marzo 1999, Commissione/Italia, C‑112/97, Racc., EU:C:1999:168, punto 54, e AGM-COS.MET, cit. al punto 25 supra, EU:C:2007:213, punti da 61 a 64 e da 68 a 70). Questa è la ragione per cui il legislatore dell’Unione ha subordinato tale estensione all’attuazione di una procedura specifica che prevede segnatamente l’adozione, da un lato, di una esplicita decisione da parte della Commissione a tal fine e, dall’altro, di misure nazionali di esecuzione di detta decisione. Per contro, simili atti non sono né previsti né necessari ai fini dell’articolo 11 della direttiva in questione, considerata la sua portata (v. precedenti punti 28 e 31).

35      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la Commissione non può fondatamente eccepire l’irricevibilità del ricorso sulla base del rilievo che la decisione impugnata non riguarderebbe direttamente la ricorrente.

 Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata

36      A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione impugnata la ricorrente deduce due motivi vertenti, il primo, sulla violazione della direttiva 2006/42 e, il secondo, sulla violazione del principio di parità di trattamento.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione della direttiva 2006/42

37      La ricorrente afferma, in sostanza, che la decisione impugnata si fonda su un’interpretazione ed un’applicazione erronee delle disposizioni della direttiva 2006/42 relative ai requisiti essenziali di sicurezza che devono essere rispettati dai fabbricanti di macchine destinate a essere immesse sul mercato nell’Unione.

38      In primo luogo, la decisione impugnata dichiarerebbe giustificate le misure adottate dalle autorità danesi nei confronti della Multione S630, mentre queste le impongono il rispetto di obblighi che vanno al di là di quelli previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/42 nonché dai punti 1.1.2 e 3.4.4. dell’allegato I di tale direttiva.

39      In secondo luogo, l’errata portata assegnata alle suddette disposizioni da parte delle autorità danesi, e poi da parte della Commissione, avrebbe condotto ad avallare nella decisione impugnata misure nazionali adottate in contrasto con le condizioni che delimitano l’applicabilità della clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 11 della direttiva 2006/42, con il divieto di pregiudicare la libera circolazione delle macchine imposto agli Stati membri dall’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva e con la presunzione di conformità di cui godeva la Multione S630 in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva.

40      In terzo luogo, la Commissione avrebbe fatto propria la posizione delle autorità danesi, senza tenere in alcun conto le critiche mosse dalla ricorrente dinanzi ad esse e, successivamente, nell’ambito della consultazione organizzata in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/42.

41      In quarto ed ultimo luogo, la ricorrente fa valere che, indipendentemente dall’interpretazione errata della direttiva 2006/42 posta a fondamento della decisione impugnata, le valutazioni in punto di fatto effettuate dalle autorità danesi e dichiarate giustificate dalla Commissione sono anch’esse errate.

42      La Commissione, sostenuta dal Regno di Danimarca, contesta le suddette diverse censure.

43      Per quanto riguarda l’argomentazione delle parti, occorre analizzare di seguito il carattere conferente del presente motivo, poi le prime due censure sollevate dalla ricorrente in tale ambito, relative all’esistenza di errori di diritto, ed infine le sue ultime due censure, con cui essa sostanzialmente addebita alla Commissione di essere incorsa in errori di valutazione.

–       Sul carattere conferente del motivo

44      Occorre anzitutto rammentare che, pur ingiungendo agli Stati membri di adottare tutti i provvedimenti utili per restringere la libera circolazione sul loro mercato nazionale delle macchine rispetto alle quali essi constatino che rischiano di compromettere la salute o la sicurezza delle persone, l’articolo 11 della direttiva 2006/42, recante il titolo «Clausola di salvaguardia», prevede che la Commissione «constati» se tali misure «sono giustificate o meno» (v. precedenti punti 19 e 20).

45      Come sottolineato dalla stessa Commissione, la direttiva 2006/42 ha come base giuridica l’articolo 95 CE (divenuto articolo 114 TFUE), il cui paragrafo 10 dispone che le misure di armonizzazione adottate sul fondamento di tale articolo comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all’articolo 36 TFUE, «misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell’Unione».

46      Ne consegue che, sebbene spetti effettivamente agli Stati membri applicare correttamente la direttiva 2006/42 e vigilare affinché le macchine immesse sul mercato o messe in servizio nel loro territorio siano conformi alle sue disposizioni, eventualmente adottando misure come quelle contemplate dal suo articolo 11, come evidenzia la Commissione, spetta tuttavia a quest’ultima controllare il carattere giustificato di tali misure, in particolare assicurandosi della fondatezza delle ragioni di diritto e di fatto che ne hanno motivato l’adozione (v., per analogia, sentenza Francia/Commissione, cit. al punto 25 supra, EU:C:1994:196, punti 27 e 28; v. altresì, in tale senso e per analogia, sentenze del 14 giugno 2007, Medipac-Kazantzidis, C‑6/05, Racc., EU:C:2007:337, punto 46, e del 22 aprile 2015, Klein/Commissione, C‑120/14 P, EU:C:2015:252, punti 64 e 76). Il mantenimento definitivo del provvedimento nazionale di cui trattasi è subordinato all’esito di tale verifica, nel senso che lo Stato membro può mantenerla in vigore soltanto qualora la Commissione la dichiari giustificata e deve sospenderla in caso contrario.

47      Da ciò discende che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, tutte le persone legittimate a chiedere l’annullamento di una decisione che dichiari giustificate simili misure hanno il diritto di far valere, a sostegno della propria domanda, che detta decisione si fonda su un’interpretazione errata delle disposizioni della direttiva 2006/42, quand’anche tale interpretazione, di cui tutti gli Stati membri dovranno tenere debitamente conto (v. precedenti punti 28, 30 e 31), sia stata prima operata dalle autorità nazionali competenti, e poi fatta propria dalla Commissione. Infatti, in un simile caso, l’errore di diritto suscettibile di viziare la decisione mediante la quale la Commissione ha dichiarato giustificate le misure nazionali di cui trattasi deve poter essere contestato dinanzi al giudice dell’Unione, a pena di rendere privo di contenuto l’articolo 263 TFUE e il principio della tutela giurisdizionale effettiva.

48      Inoltre, il controllo giurisdizionale della fondatezza dei motivi giuridici che hanno condotto la Commissione a dichiarare giustificate le misure nazionali interessate, trattandosi di una questione di diritto, non può che essere integrale.

49      Nel caso in esame, dunque, la ricorrente a ragione sostiene di poter utilmente far valere che la decisione impugnata è viziata da errori di diritto nella parte in cui la Commissione ha, da un lato, fatto propria l’erronea interpretazione della direttiva 2006/42 che sarebbe stata operata dalle autorità danesi e, dall’altro, dichiarato giustificate misure nazionali che sarebbero state adottate in violazione, in particolare, dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 7, dell’articolo 11 e dell’allegato I a tale direttiva.

–       Sulle censure vertenti su errori di diritto

50      Pertanto, in secondo luogo occorre esaminare la fondatezza di tali censure. In sostanza, la ricorrente contesta l’interpretazione di talune delle condizioni che delimitano l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2006/42, effettuata dalle autorità danesi e dichiarata giustificata dalla Commissione nella decisione impugnata. Al riguardo è pacifico, anzitutto, che la Multione S630 sia una macchina alla quale detta direttiva è applicabile, poi, che gli esemplari di tale macchina che sono stati immessi sul mercato danese dalla ricorrente siano muniti della marcatura «CE» e, infine, che essi siano accompagnati dalla dichiarazione «CE» di conformità. Al contrario, la ricorrente e la Commissione dissentono circa la portata, nel caso di specie, della condizione secondo cui lo Stato membro competente deve constatare che, «utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili [la macchina di cui trattasi] rischia di compromettere (...) la sicurezza delle persone», per poter legittimamente limitarne la libera circolazione sul suo territorio. In particolare, esse sono in disaccordo, da una parte, sulle modalità di valutazione del rischio che una macchina possa rappresentare per la sicurezza dei suoi utilizzatori e, dall’altra, sulla portata e sull’articolazione dei vari obblighi imposti ai fabbricanti per far fronte a tali rischi.

51      In proposito, dall’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2006/42 risulta chiaramente che, quando uno Stato membro constata che «una macchina» rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva, «utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere (...) la sicurezza delle persone», esso è chiamato ad adottare tutti i provvedimenti utili al fine di ritirare «la suddetta macchina» dal mercato, «vietarne» l’immissione sul mercato o la messa in servizio oppure «limitarne» la libera circolazione.

52      Poi, l’articolo 2, secondo comma, lettera a), primo trattino, della direttiva 2006/42 definisce una macchina come «insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata». Le definizioni fornite dagli altri trattini di tale disposizione o fanno riferimento a quella riportata in tale primo trattino, oppure non vi fanno riferimento, ma anch’esse qualificano le macchine, tra l’altro, per il fatto che esse si compongono di elementi «che [concorrono ad] uno stesso risultato» o sono «collegati tra loro (...) e destinati» ad un dato obiettivo. In più, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), e l’articolo 2, lettera g), assimilano alle macchine le quasi-macchine, definite nel senso che, da sole, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata e che sono destinate ad essere assemblate o incorporate ad altre macchine o apparecchi per costituire macchine vere e proprie.

53      Infine, dall’articolo 1, paragrafo 1, e dall’articolo 2, primo comma, della direttiva 2006/42 risulta che il termine «macchina» deve essere inteso nel senso che vale a designare, oltre alle sole macchine ai sensi delle disposizioni citate al precedente punto, un insieme di altri prodotti tra i quali figurano le attrezzature intercambiabili. L’articolo 2, secondo comma, lettera b), di detta direttiva definisce l’attrezzatura intercambiabile come un «dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall’operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile». La seconda edizione della Guida all’applicazione della direttiva ‟Macchine” 2006/42, pubblicata dalla Commissione nel giugno 2010 e versata agli atti, al paragrafo 41 precisa in particolare che, a differenza degli utensili, «che non modificano o apportano una nuova funzione alla macchina di base», e che non sono oggetto della direttiva in questione, «esempi di attrezzature intercambiabili includono attrezzature assemblate con trattori agricoli o forestali per compiere funzioni quali l’aratura, la raccolta, il sollevamento o il caricamento e le attrezzature assemblate ad attrezzature per il movimento terra, per funzioni quali la perforazione o la demolizione».

54      Tenuto conto di tali disposizioni e di tali definizioni, in primo luogo occorre affermare che è rispetto ad una macchina o ad un’attrezzatura intercambiabile concrete, che hanno una o più funzionalità determinate, che uno Stato membro ha la facoltà di avvalersi della clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 11 della direttiva 2006/42 e che, in tale ambito, ha l’obbligo di valutare i rischi per la salute o la sicurezza delle persone a cui è subordinata l’applicazione di siffatta clausola (v., in tal senso, sentenza Commissione/Italia, cit. al punto 34 supra, EU:C:1999:168, punti 10 e 39). Tale valutazione e la misura nazionale che ne dipende, quindi, devono essere giustificate rispetto a detta macchina così come è stata commercializzata, ed eventualmente all’attrezzatura intercambiabile di cui essa è stata dotata al momento in cui è stata immessa sul mercato o è stata messa in servizio. Diversamente, uno Stato membro avrebbe la possibilità di stabilire una restrizione al principio di libera circolazione non giustificata dalla sussistenza di un rischio reale per la salute o la sicurezza delle persone (v. infra, punto 57).

55      Nel caso specifico, pertanto, la ricorrente ha ragione di affermare, in sostanza, che è rispetto alla Multione S630 quale effettivamente immessa sul mercato danese che le autorità danesi dovevano procedere alla valutazione del rischio da cui dipende l’applicabilità della clausola di salvaguardia prevista dalla direttiva 2006/42 e dalle disposizioni del diritto danese adottate per la sua attuazione. In proposito, essa ha affermato, senza essere contraddetta né dalla Commissione né dal Regno di Danimarca, che tutti gli esemplari di tale macchina venduti nel mercato danese erano stati acquistati corredati di accessori che li destinavano alla manutenzione degli allevamenti di visoni, da un lato, e il cui uso previsto non implicava, di per sé, alcun rischio di caduta di materiali o di oggetti, dall’altro.

56      In secondo luogo, la valutazione del rischio cui devono procedere le autorità nazionali interessate, sotto il controllo della Commissione, non può essere tuttavia circoscritta ai rischi che si presentano quando la macchina in questione è utilizzata «conformemente alla sua destinazione» o «nelle condizioni previste dal fabbricante». Al contrario, svariate disposizioni della direttiva 2006/42, tra cui l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 11, paragrafo 1, nonché i «Principi generali» collocati all’inizio del suo allegato I e il punto 1.1.2 di tale allegato, intitolato «Principi d’integrazione della sicurezza», impongono, più ampiamente, di tener conto dei rischi esistenti «in condizioni ragionevolmente prevedibili» o connessi all’«uso scorretto ragionevolmente prevedibile», a sua volta definito dal punto 1.1.1 del medesimo allegato come l’«uso della macchina in un modo diverso da quello indicato nelle istruzioni per l’uso, ma che può derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile».

57      Inoltre, alla luce degli stessi termini impiegati nel punto 1.1.2, lettera a), dell’allegato I della direttiva 2006/42, deve ritenersi che «ogni rischio» connesso all’installazione, alla manutenzione o al funzionamento della macchina in questione, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga nelle condizioni di uso previsto o di uso scorretto ragionevolmente prevedibile, può giustificare il ricorso alla clausola di salvaguardia di cui all’articolo 11 di detta direttiva. Tuttavia, tale articolo esige che il rischio che giustifica la sua applicazione sia «constatato» e, dunque, che lo Stato membro che se ne avvale dimostri in modo giuridicamente adeguato che un siffatto rischio è reale. In difetto di una simile dimostrazione, la lesione del principio di libera circolazione cagionata dalla misura nazionale adottata sulla base della clausola di salvaguardia prevista dalla suddetta disposizione non può essere considerata «giustificata» ai sensi della medesima (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 5 marzo 2009, Commissione/Spagna, C‑88/07, Racc., EU:C:2009:123, punto 89 e giurisprudenza ivi citata).

58      Da ultimo, si deve necessariamente rilevare che la sussistenza di un rischio per la salute o la sicurezza delle persone ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2006/42 può essere valutata, tra gli altri criteri, alla luce dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che i fabbricanti di macchine hanno l’obbligo di rispettare in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell’allegato I di detta direttiva (v., per analogia, sentenza Klein/Commissione, cit. al punto 46 supra, EU:C:2015:252, punto 71). Infatti, al rispetto di tali requisiti, stabiliti allo scopo di garantire che la progettazione e la costruzione delle macchine tengano conto dei rischi ad esse collegati («Principi generali» posti all’inizio dell’allegato I di detta direttiva e punto 1.1.2 dello stesso allegato), è subordinata l’immissione sul mercato di dette macchine (articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 1, della direttiva in esame). A sua volta, il mancato rispetto di essi può essere invocato a sostegno di un provvedimento di ritiro o di divieto (articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva).

59      Nel caso di specie, quindi, la Commissione non è incorsa in alcun errore di diritto ritenendo, al pari delle autorità danesi, che la valutazione dei rischi connessi alla Multione S630 dovesse tener conto non solo dell’uso previsto al quale tale macchina era destinata, ma anche dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile. Essa parimenti non ha commesso errori di diritto considerando che detta valutazione potesse essere effettuata alla luce dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti dai punti 1.1.2 e 3.4.4 dell’allegato I della direttiva 2006/42 (punti 3, 6 e 7 della decisione impugnata).

60      In particolare, anche se la suddetta valutazione doveva essere effettuata concretamente in relazione alla Multione S630 quale equipaggiata e immessa sul mercato danese dalla ricorrente (v. precedenti punti 54 e 55), ciò non impediva alle autorità competenti di tener conto dei rischi legati al fatto che detta macchina, che era stata messa in commercio sprovvista di una struttura di protezione appropriata contro il rischio di caduta di oggetti o di materiali, potesse essere successivamente assemblata con altri accessori per i quali una simile struttura fosse necessaria. Viceversa, era ammissibile tener conto di ciò, a condizione che venisse dimostrato trattarsi di un uso scorretto ragionevolmente prevedibile e che questo implicasse un rischio reale per la sicurezza delle persone (v. precedenti punti 56 e 57).

61      In terzo luogo, le parti sono in disaccordo per quanto attiene alla portata del requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui al punto 3.4.4 dell’allegato I della direttiva 2006/42.

62      Il punto 3 dell’allegato I della direttiva 2006/42 stabilisce una serie di requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute specifici per le macchine che presentano pericoli dovuti alla loro mobilità. Tali requisiti e i requisiti generali previsti dal punto 1 di detto allegato sono complementari. Dai punti 3 e 4 dei «Principi generali» posti all’inizio di detto allegato risulta che tali macchine devono in linea di principio essere conformi a tutti i suddetti requisiti generali e specifici.

63      Il punto 3.4.4 dell’allegato I della direttiva 2006/42 prevede segnatamente che, «[q]uando per una macchina semovente con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati esistono rischi connessi con cadute di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita in modo da tenere conto di tali rischi; essa deve inoltre essere munita, se le sue dimensioni lo consentono, di una struttura di protezione appropriata».

64      Come correttamente sostenuto dalla Commissione, la portata di tale specifico requisito deve essere interpretata alla luce dei requisiti generali stabiliti dalla direttiva 2006/42 e, in particolare, del punto 1 dei «Principi generali» posti all’inizio del suo allegato I nonché dei «Principi d’integrazione della sicurezza» stabiliti dal punto 1.1.2 di detto allegato. Orbene, da questi ultimi risulta chiaramente, anzitutto, che la progettazione e la costruzione delle macchine destinate ad essere immesse sul mercato nell’Unione devono garantire che queste possano funzionare «senza [esporre] a rischi le persone [nelle] condizioni previste tenendo anche conto dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile» e, più ampiamente, «evitare che sia[no] utilizzat[e] in modo anormale, se ciò può comportare un rischio». Altre disposizioni di tale allegato, tra cui il punto 1.1.7, intitolato «Posti di lavoro», sono orientate in questo stesso senso. Poi, le misure adottate a tal fine «devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio». Infine, per adempiere al suddetto obbligo, il fabbricante, pur avendo la possibilità di «sce[gliere le] soluzioni più opportune», ha tuttavia l’obbligo di rispettare un ordine di priorità consistente, in via principale, nell’«eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina)» e, in via subordinata, nell’«adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati», e, in modo complementare, nell’«informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all’incompleta efficacia delle misure di protezione adottate».

65      Considerato il carattere prioritario dell’obiettivo consistente nell’«eliminare o ridurre (...) nella misura del possibile», a partire dalla «progettazione e (...) costruzione della macchina», i rischi connessi al loro «uso previsto» o al loro «uso scorretto ragionevolmente prevedibile», nonché nell’«evitare l’utilizzo anormale» e nell’«adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati», deve ritenersi che, quando, come nella presente fattispecie, una macchina è destinata ad una molteplicità di usi diversi, in funzione delle diverse attrezzature intercambiabili che possono esserle assemblate, essa deve essere munita, prima di qualunque immissione sul mercato o messa in servizio, di una struttura di protezione appropriata qualora venga constatato che, sebbene l’uso previsto al quale il suo acquirente la destina in un caso determinato non comporti di per se stesso alcun rischio di caduta di oggetti o di materiali, uno degli altri usi ragionevolmente prevedibili ai quali essa può dar luogo comporta un simile rischio. Una siffatta misura rientra infatti tra quelle intese ad «eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile» per mezzo dell’«integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina».

66      Nessuno degli argomenti della ricorrente diverso da quelli già analizzati è idoneo a rimettere in discussione tale conclusione.

67      In particolare, la ricorrente non può fondatamente addurre un argomento basato sul dettato dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 86/296/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantieri (GU L 186, p 10), il quale prevede che «[l]e macchine per cantieri di cui all’articolo 1 possano essere commercializzate soltanto se progettate per essere munite di una struttura di protezione [CE]. Si considera progettata per essere munita di una struttura di protezione [CE] qualsiasi macchina munita di una struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) alla quale possa essere fissata detta struttura di protezione [CE]». Da una parte, infatti, tale atto non è più in vigore. Dall’altra, sebbene sia vero che il testo di detta disposizione è stato inizialmente ripreso in modo identico al punto 3.4.4 dell’allegato I della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207, pag. 1), esso è stato tuttavia modificato nell’ambito dei lavori preparatori all’adozione della direttiva 2006/42, la quale prescrive adesso l’installazione di una struttura di protezione contro la caduta di oggetti o di materiali (v. precedenti punti da 63 a 65).

68      La ricorrente non può neppure addurre validamente gli obblighi di informazione previsti dalla direttiva 2006/42.

69      È vero che i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che la direttiva 2006/42 impone ai fabbricanti di macchine comprendono, come risulta in particolare dai punti 1.7.4.1 e 1.7.4.2 del suo allegato I, l’obbligo di corredare tali macchine di un libretto d’istruzioni che ne illustri l’uso previsto, tenendo conto del loro uso scorretto ragionevolmente prevedibile, richiamando l’attenzione dell’operatore sulle controindicazioni nell’uso che possono, in base all’esperienza, presentarsi ed informando gli utilizzatori sulle misure di protezione che devono adottare. Nel caso particolare delle macchine che presentano un pericolo dovuto alla loro mobilità, il punto 3.6.3.2 dello stesso allegato dispone inoltre che «[l]e istruzioni di macchine che consentono vari usi a seconda dell’attrezzatura impiegata e le istruzioni delle attrezzature intercambiabili devono contenere le informazioni necessarie a consentire il montaggio e l’impiego in sicurezza della macchina di base e delle attrezzature intercambiabili che possono esservi montate». Nel caso di specie, la ricorrente illustra dettagliatamente i motivi per cui essa ritiene di aver adempiuto a tale obbligo e la Commissione non contesta né gli argomenti che essa invoca sul punto né gli elementi di prova prodotti a tal fine.

70      Tuttavia, il rispetto di tale requisito non mette in discussione l’obbligo prioritario posto in capo ai fabbricanti di macchine di integrare la sicurezza nella loro progettazione e nella loro costruzione, eliminando o riducendo nella misura del possibile i rischi connessi al loro uso previsto o al loro uso scorretto ragionevolmente prevedibile, come emerge dal punto 1.7.4.2, lettera l), dell’allegato I della direttiva 2006/42 e come rilevato dal Regno di Danimarca. In altri termini, la direttiva non impone ai fabbricanti soltanto l’obbligo di richiamare l’attenzione dei loro clienti sui rischi connessi all’uso scorretto ragionevolmente prevedibile delle macchine che essi vendono loro, come sostiene di aver fatto la ricorrente. Essa li obbliga anche ad eliminare o ridurre tali rischi nella misura del possibile fin dalla fase della progettazione e della costruzione di tali macchine, come rileva la Commissione.

71      Ciò premesso, occorre concludere che la Commissione non è incorsa in alcun errore di diritto ritenendo, al pari delle autorità danesi, che le misure adottate dai fabbricanti di macchine debbano avere lo scopo di eliminare, fin dalla fase della loro progettazione e della loro costruzione, ogni rischio al quale possa dar luogo il loro uso previsto o il loro uso scorretto ragionevolmente prevedibile. Essa non ha neanche commesso alcun errore di diritto ritenendo sostanzialmente che, allorché venga constatato che una macchina multifunzione, quale quella di cui trattasi nel caso di specie, espone il suo operatore ad un rischio di caduta di oggetti o di materiali nell’ambito di uno dei suoi usi previsti o di uno dei suoi usi scorretti ragionevolmente prevedibili, si debba tener conto di tale rischio dotando detta macchina di una struttura di protezione in modo preventivo rispetto a qualunque immissione sul mercato o a qualunque messa in servizio (punti 3, 4, 6 e 7 della decisione impugnata).

72      Conseguentemente, la Commissione non ha violato né le condizioni di applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 11 della direttiva 2006/42, né il divieto di pregiudicare la libera circolazione fatto agli Stati membri dall’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva fondando sull’analisi prima illustrata la decisione impugnata. Essa non ha neppure violato, così facendo, la presunzione di conformità di cui beneficiava la Multione S630 in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva, dato che dall’economia di tale atto risulta chiaramente che una simile presunzione non pregiudica la facoltà riconosciuta agli Stati membri di ricorrere alla clausola di salvaguardia di cui al suo articolo 11 qualora le condizioni poste da quest’ultimo siano soddisfatte (v., in tal senso e per analogia, sentenze Medipac-Kazantzidis, cit. al punto 46 supra, EU:C:2007:337, punti 44 e 46, e del 19 novembre 2009, Nordiska Dental, C‑288/08, Racc., EU:C:2009:718, punti 23 e 24).

–       Sulle censure vertenti su errori di valutazione dei fatti

73      In terzo luogo, pertanto, si devono esaminare le censure sollevate dalla ricorrente relative alla fondatezza della valutazione della Commissione secondo cui le misure adottate dalle autorità danesi erano giustificate dai rischi connessi alla sua macchina.

74      Al riguardo, nella decisione impugnata si afferma anzitutto che le autorità danesi avevano ragione di ritenere che, anche se la Multione S630 era stata progettata originariamente per l’esercizio di funzioni che non comportano rischi connessi con cadute di oggetti o di materiali, era probabile che tale macchina fosse utilizzata per altre funzioni che espongono il suo operatore a simili rischi (punti 4 e 7). La Commissione ha poi ritenuto che l’esame delle osservazioni comunicate dalla ricorrente confermasse l’esistenza di rischi del genere (punto 8).

75      Occorre anzitutto rilevare che, come sostanzialmente ritiene la ricorrente, tale motivazione, di per sé succinta, deve essere interpretata nell’ambito del procedimento al quale la decisione impugnata ha posto termine e va intesa nel senso che la Commissione ha approvato l’analisi precedentemente effettuata dalle autorità danesi, dopo averla esaminata alla luce delle osservazioni comunicate dalla ricorrente in forza dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/42 e sintetizzate al punto 5 della decisione impugnata.

76      Pertanto, la Commissione non può fondatamente sostenere che gli argomenti, con cui la ricorrente mette in discussione le valutazioni che hanno motivato le misure adottate nei confronti della Multione S630, sono sostanzialmente inconferenti in quanto non riguardano la decisione impugnata, bensì la posizione precedentemente assunta dalle autorità danesi. Del resto, accogliere un simile argomento significherebbe valutare la legittimità di detta decisione prescindendo dal contesto che consente di comprenderla e rilevare d’ufficio che, considerata la motivazione riportata al precedente punto 74, il Tribunale non è in grado di controllare la fondatezza di tale atto e che, conseguentemente, deve annullarlo per difetto di motivazione.

77      Poi, dalla decisione impugnata emerge chiaramente che la Commissione non ha omesso di prendere in considerazione le osservazioni presentate dalla ricorrente, di cui ha sintetizzato correttamente il contenuto. Da essa risulta altresì che la Commissione non ha accolto acriticamente la posizione delle autorità danesi, bensì ha chiarito, in modo succinto ma comprensibile, tenuto conto del contesto in cui la stessa ha preso posizione, i principali motivi di diritto e di fatto che l’hanno indotta a dichiarare giustificate le misure adottate da dette autorità. Pertanto, gli argomenti della ricorrente a tale riguardo devono essere respinti.

78      Infine, per quanto riguarda gli argomenti della Commissione e del Regno di Danimarca relativi all’intensità del controllo giurisdizionale che il Tribunale deve effettuare circa la fondatezza delle valutazioni di fatto contenute nella decisione impugnata, nonché le contestazioni della ricorrente in proposito, deve ricordarsi anzitutto che la direttiva 2006/42 mira ad armonizzare le condizioni in cui le macchine che rientrano nel suo ambito di applicazione sono immesse nel mercato interno e ad assicurarne la libera circolazione all’interno dell’Unione, garantendo al contempo il rispetto di un complesso di requisiti preordinati a tutelare la salute e la sicurezza delle persone rispetto ai rischi derivanti dall’uso di tali macchine (precedente punto 25).

79      A tale scopo, la direttiva 2006/42 pone in essere un sistema di sorveglianza e di regolamentazione del mercato interno in cui spetta, in prima battuta, alle autorità nazionali competenti valutare se una macchina rischi di compromettere la salute o la sicurezza delle persone (v. precedenti punti 19, 26 e 27) e, in caso affermativo, adottare le necessarie misure di ritiro o di divieto. La clausola di salvaguardia a tal fine prevista dall’articolo 11 della direttiva 2006/42 deve essere a sua volta intesa alla luce dell’articolo 114, paragrafo 10, TFUE, il quale consente agli Stati membri di adottare simili misure per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all’articolo 36 TFUE (v. precedente punto 45), tra i quali rientra la tutela della salute e della vita delle persone. L’esercizio di tale facoltà può implicare, da parte delle autorità nazionali competenti, valutazioni complesse di ordine tecnico o scientifico (v., per analogia, sentenza del 21 gennaio 1999, Upjohn, C‑120/97, Racc., EU:C:1999:14, punti 33 e 35).

80      A sua volta, la Commissione è chiamata, nell’ambito di tale dispositivo, a verificare il carattere giustificato o meno, da un punto di vista giuridico e di fatto, delle misure adottate dagli Stati membri (v. precedenti punti 20 e 46). Orbene, i giudici dell’Unione hanno già avuto modo di dichiarare, relativamente alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), che istituisce un dispositivo istituzionale e procedurale sicuramente diverso da quello previsto dalla direttiva 2006/42, ma che persegue finalità simili, che alla Commissione dev’essere riconosciuto un ampio potere discrezionale, affinché questa possa perseguire efficacemente l’obiettivo assegnatole e in considerazione delle complesse valutazioni tecniche che deve effettuare (sentenze del 18 luglio 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commissione, C‑326/05 P, Racc., EU:C:2007:443, punto 75, e del 9 settembre 2011, Dow AgroSciences e a./Commissione, T‑475/07, Racc., EU:T:2011:445, punti 86 e 150). Detti giudici hanno altresì riconosciuto l’esistenza di un tale potere in capo alla Commissione quando questa è chiamata a controllare misure adottate da uno Stato membro non nell’ambito di una direttiva che preveda una clausola di salvaguardia ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 10, TFUE, come nella fattispecie qui in esame, ma nel contesto del dispositivo previsto dai paragrafi da 4 a 6 dello stesso articolo (sentenza del 6 novembre 2008, Paesi Bassi/Commissione, C‑405/07 P, Racc., EU:C:2008:613, punto 54).

81      Il giudice dell’Unione, quando è chiamato a controllare l’esercizio di un ampio potere di valutazione discrezionale, è tenuto a verificare, in funzione dei motivi sollevati dinanzi ad esso, l’osservanza delle norme di procedura, l’esattezza materiale dei fatti considerati dalla Commissione, la mancanza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o la mancanza di sviamento di potere (sentenze Industrias Químicas del Vallés/Commissione, cit. al punto 80 supra, EU:C:2007:443, punto 76, e Dow AgroSciences e a./Commissione, cit. al punto 80 supra, EU:T:2011:445, punto 151).

82      In particolare, esso deve verificare, alla luce degli argomenti fatti valere dalle parti, l’esattezza materiale degli elementi di prova prodotti a sostegno dell’atto impugnato, la loro attendibilità e la loro coerenza e accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne vengono tratte (sentenze Paesi Bassi/Commissione, cit. al punto 80 supra, EU:C:2008:613, punto 55, e Dow AgroSciences e a./Commissione, cit. al punto 80 supra, EU:T:2011:445, punto 153).

83      Quanto poi alla valutazione del rischio che lo Stato membro interessato deve effettuare prima di ricorrere alle misure previste dall’articolo 11 della direttiva 2006/42 sotto il controllo della Commissione, la ricorrente afferma correttamente che tale valutazione deve essere compiuta dal punto di vista di un utilizzatore medio e ragionevolmente accorto e informato, argomento che peraltro la Commissione non contesta specificamente. Difatti, il potere che detto articolo conferisce alle autorità nazionali configura una deroga al principio della libera circolazione sancito dalla direttiva, che si giustifica solo in presenza di un rischio connesso all’uso «previsto» o all’uso scorretto «ragionevolmente prevedibile» della macchina di cui trattasi, definito a sua volta dal punto 1.1.1, sub i), dell’allegato I di detta direttiva come l’uso «che può derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile». In tali circostanze, il fatto che le autorità nazionali valutino l’effettiva sussistenza di un simile rischio ponendosi dal punto di vista concreto di un utilizzatore medio e ragionevolmente diligente, e non in modo astratto, contribuisce a garantire che esse non restringano ingiustificamente, in base all’articolo 11, paragrafo 1, della suddetta direttiva, la libera circolazione delle macchine (v. precedenti punti 54 e 57).

84      Tuttavia, qualora l’effettiva sussistenza di un simile rischio sia dimostrata in modo giuridicamente adeguato, con riferimento ad un utilizzatore medio e ragionevolmente diligente, il fatto che quest’ultimo sia stato preventivamente informato dell’esistenza di detto rischio è di per sé irrilevante, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, tenuto conto, da un lato, della gerarchia stabilita dalla direttiva 2006/42 tra gli obblighi di prevenzione e di informazione che essa pone a carico dei fabbricanti di macchine (v. precedenti punti 64 e 71) e, dall’altro, delle conseguenze connesse al mancato rispetto di tali obblighi (v. precedente punto 58).

85      Pertanto, occorre fare riferimento a un utilizzatore medio e ragionevolmente diligente per poter stabilire, in definitiva, se, nel caso di specie, la Commissione potesse ritenere, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, che le autorità danesi avessero giustificato le misure adottate nei confronti della Multione S630 sulla base dell’esistenza di un rischio per la sicurezza dei suoi utilizzatori, connesso all’assenza di una struttura di protezione appropriata contro la caduta di oggetti o di materiali.

86      Al riguardo, in sostanza le autorità danesi hanno ritenuto che, anche nel caso in cui la Multione S630 fosse stata acquistata con un’attrezzatura per la quale non risultava destinata ad un uso previsto atto ad esporre i suoi utilizzatori a rischi di caduta di oggetti o di materiali, nondimeno un simile rischio sussisteva per tre motivi. Anzitutto, sarebbe ragionevolmente prevedibile che gli interessati acquistino successivamente un’attrezzatura che li esponga ad un siffatto rischio sul mercato di seconda mano, senza passare per l’intermediazione della ricorrente. Poi, sarebbe ragionevolmente prevedibile che uno dei clienti di quest’ultima sia in possesso di vari esemplari di detta macchina, che li destini allo svolgimento sia di funzionalità che non comportino un rischio sia di funzionalità che comportino un rischio e che finisca per utilizzarli indifferentemente, senza che la ricorrente sia in grado di evitare che ciò avvenga. Infine, anche nel caso in cui l’uso previsto della macchina di cui trattasi non implichi di per sé alcun rischio, taluni contesti in cui essa viene utilizzata, come i lavori agricoli o di movimento terra, esporrebbero allo stesso modo l’utilizzatore ad un rischio ragionevolmente prevedibile di caduta di oggetti o di materiali.

87      Sostanzialmente, la Commissione ha ritenuto che tutte le suddette valutazioni fossero fondate.

88      Ebbene, si deve necessariamente rilevare che la ricorrente non contesta validamente la prima di esse. Infatti, essa in sostanza si limita a sostenere che questa «non appare decisiva» per due ordini di motivi. Da una parte, le istruzioni della Multione S630 obbligherebbero il suo proprietario ad installare una struttura di protezione appropriata qualora questi acquisti separatamente accessori che comportino rischi di caduta di oggetti o di materiali e, a tal fine, a rivolgersi ad un rivenditore o ad un’officina autorizzata. Dall’altra, al pari di tutti i prodotti caratterizzati da un certo coefficiente di tecnologia, tale macchina comporterebbe taluni rischi, se non viene utilizzata nel rispetto delle condizioni descritte nelle istruzioni ad essa relative, che l’utilizzatore avrebbe l’obbligo di rispettare. Orbene, indipendentemente dal fatto che tali argomenti sembrano poggiare sulla premessa secondo cui il rischio constatato dalle autorità danesi esiste concretamente, essi non possono essere accolti, come rileva la Commissione, considerata la gerarchia stabilita dalla direttiva 2006/42 tra gli obblighi di prevenzione e di informazione imposti ai fabbricanti di macchine (v. precedente punto 84).

89      La ricorrente non contesta neppure la seconda valutazione fatta dalle autorità danesi e approvata dalla Commissione, alla quale essa si limita ad opporre gli stessi argomenti.

90      Dato che tali argomenti non evidenziano alcun errore manifesto di valutazione, non è necessario esaminare quelli relativi alla terza valutazione posta a fondamento delle misure adottate dalle autorità danesi e dichiarate giustificate dalla Commissione. Infatti, anche ritenendo che questi ultimi siano fondati, la decisione impugnata non cesserebbe di essere giustificata per le ragioni poc’anzi esposte. Conseguentemente, non occorre disporre la perizia richiesta dalla ricorrente a questo riguardo.

91      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il presente motivo deve essere interamente respinto.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento

92      La ricorrente afferma, in sostanza, che la decisione impugnata è viziata da una violazione del principio di parità di trattamento, nella parte in cui dichiara giustificate le misure adottate dalle autorità danesi, mentre dette misure hanno avuto ad oggetto unicamente gli esemplari di Multione S630 immessi sul mercato danese, ad esclusione delle migliaia di macchine multifunzione dello stesso tipo in servizio in tale mercato.

93      La Commissione, sostenuta dal Regno di Danimarca, contesta tali argomenti.

94      In proposito, secondo giurisprudenza costante, il principio di parità di trattamento impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze del 13 dicembre 1984, Sermide, 106/83, Racc., EU:C:1984:394, punto 28; dell’11 luglio 2006, Franz Egenberger, C‑313/04, Racc., EU:C:2006:454, punto 33, e del 3 settembre 2009, Cheminova e a./Commissione, T‑326/07, Racc., EU:T:2009:299, punto 214).

95      Nel caso di specie, la violazione del principio di parità di trattamento addebitata alla Commissione dalla ricorrente riguarda in sostanza il fatto che la Commissione avrebbe dichiarato giustificate le misure adottate dalle autorità danesi nei confronti della Multione S630 senza essersi previamente assicurata che dette misure non fossero discriminatorie, mentre queste avevano ad oggetto esclusivamente tale macchina e non le migliaia di macchine analoghe messe in servizio sul mercato danese.

96      La Commissione, sostenuta sul punto dal Regno di Danimarca, ha illustrato le ragioni di fatto che l’hanno indotta a ritenere che le macchine interessate dall’indagine condotta dalle autorità danesi prima dell’adozione delle misure relative alla Multione S630 si trovassero in situazioni diverse, che richiedevano ciascuna un diverso trattamento da parte di dette autorità. La ricorrente, pur sostenendo che tali elementi di fatto non rimettevano in discussione la fondatezza della sua argomentazione, non li ha contestati nella replica. Ne consegue che non è dimostrato che, nell’ambito di tale indagine, la Commissione abbia violato il principio della parità di trattamento.

97      Al contrario, come rilevato dalla ricorrente, né la Commissione nel controricorso o nella controreplica, né il Regno di Danimarca, nella memoria di intervento, hanno contestato il fatto che migliaia di macchine paragonabili alla Multione S630 e commercializzate da fabbricanti diversi da quelli interessati dall’indagine condotta dalle autorità danesi fossero in servizio nel mercato danese da lungo tempo. Pertanto, anche tale circostanza di fatto può essere considerata accertata, senza che sia necessario procedere alla perizia richiesta dalla ricorrente in caso di contestazione, dato che la Commissione afferma esclusivamente che essa è priva di rilevanza, giacché essa non era obbligata a procedere alla verifica che la ricorrente le rimprovera di non aver effettuato. Occorre pertanto determinare quale portata dovesse avere l’analisi che la Commissione era chiamata ad effettuare nel caso di specie.

98      Al riguardo, in primo luogo, va rammentato che da una giurisprudenza costante risulta che, quando un settore è stato oggetto di un’armonizzazione esauriente a livello dell’Unione, tutti i provvedimenti nazionali ad esso relativi devono essere valutati alla luce delle disposizioni dell’atto che ha operato tale armonizzazione e non di quelle del diritto primario (sentenze del 12 ottobre 1993, Vanacker e Lesage, C‑37/92, Racc., EU:C:1993:836, punto 9, e del 16 ottobre 2014, Commissione/Germania, C‑100/13, EU:C:2014:2293, punto 62). Tale giurisprudenza si applica segnatamente nel caso in cui il provvedimento di cui trattasi non costituisca un atto di natura legislativa o regolamentare, ma una misura di carattere individuale (v., in tal senso, sentenza AGM-COS.MET, cit. al punto 25 supra, EU:C:2007:213, punti da 49 a 51), come nel caso di specie.

99      In secondo luogo, la direttiva 2006/42 ha armonizzato esaurientemente, a livello dell’Unione, le norme relative non solo ai requisiti essenziali di sicurezza delle macchine e all’attestazione della loro conformità a tali requisiti, ma anche le norme che riguardano i comportamenti che gli Stati membri possono adottare in relazione alle macchine che si presumono conformi ai detti requisiti (sentenza AGM-COS.MET, cit. al punto 25 supra, EU:C:2007:213, punto 53). Pertanto, è alla luce delle disposizioni della direttiva 2006/42 che deve determinarsi se la Commissione sia venuta meno ai propri obblighi avendo trascurato di verificare se, nel caso in esame, le misure adottate dalle autorità danesi lo fossero state nel rispetto del principio di parità di trattamento, come afferma in sostanza la ricorrente, ovvero se non fosse compito della Commissione operare un simile controllo, come fa valere quest’ultima.

100    In terzo luogo, l’articolo 11 della direttiva 2006/42 non è diretto ad affidare alla Commissione il compito di controllare, sotto tutti i suoi aspetti, la legittimità delle misure adottate dalle autorità nazionali quando queste constatano che alcune macchine rischiano di compromettere la salute o la sicurezza delle persone. Infatti, tale controllo compete ai giudici nazionali, come risulta dal considerando 25 e dall’articolo 20 della direttiva medesima.

101    In quarto luogo, sebbene il paragrafo 3 dell’articolo 11 della direttiva 2006/42 si limiti a prevedere che la Commissione esamini se le misure adottate dagli Stati membri siano «giustificate» o meno, sulla base dell’economia generale di detto articolo tale obbligo deve essere compreso alla luce di quelli imposti dai paragrafi 1 e 2 di quest’articolo, in primo luogo, alle autorità nazionali. In tale ambito, l’esame che la Commissione è chiamata ad effettuare verte anzitutto sulla questione se, considerate le ragioni addotte dallo Stato membro autore di una misura al momento della sua comunicazione alla Commissione, che possono segnatamente riguardare il «mancato rispetto [di uno] dei requisiti essenziali» posti da detta direttiva (paragrafo 2), da un punto di vista giuridico e di fatto sia consentito ritenere che una macchina «risch[i] di compromettere la salute e la sicurezza delle persone» (paragrafo 1).

102    Inoltre, dall’articolo 114, paragrafo 10, TFUE, che autorizza il legislatore dell’Unione a prevedere clausole di salvaguardia come quella istituita dall’articolo 11 della direttiva 2006/42, risulta che simili clausole possono abilitare gli Stati membri ad adottare, «per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all’articolo 36 TFUE», misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell’Unione (v. precedenti punti 45 e 79).

103    Pur rinviando quindi ai «motivi» menzionati dalla prima frase dell’articolo 36 TFUE, il paragrafo 10 dell’articolo 114 TFUE non fa invece riferimento alla seconda frase di detto articolo, la quale dispone che i divieti o le restrizioni che possono trovare giustificazione in tali motivi «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri». Esso differisce pertanto dai paragrafi da 4 a 6 dello stesso articolo, relativi alle disposizioni che uno Stato membro può introdurre o mantenere dopo l’adozione di una misura di armonizzazione ai sensi del paragrafo 1. Soltanto questi ultimi paragrafi conferiscono alla Commissione il compito di controllare, indipendentemente dalla questione se le misure adottate dallo Stato membro interessato siano o meno giustificate, a seconda dei casi, da «esigenze importanti di cui all’articolo 36 [TFUE]» o da «motivi» relativi «alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro», se, peraltro, dette misure non costituiscano «uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri» (sentenze del 20 marzo 2003, Danimarca/Commissione, C‑3/00, Racc., EU:C:2003:167, punti 57, 118 e da 123 a 126, e del 9 dicembre 2010, Polonia/Commissione, T‑69/08, Racc., EU:T:2010:504, punto 59, relativamente all’articolo 95 CE; sentenze Francia/Commissione, cit. al punto 25 supra, EU:C:1994:196, punto 27, e del 21 gennaio 2003, Germania/Commissione, C‑512/99, Racc., EU:C:2003:40, punti da 38 a 41, 44, 86 e 89, relativamente all’articolo 100 A CE).

104    Ciò posto, e come fatto valere dalla Commissione, si deve ritenere che, nell’ambito specifico dell’esame del carattere giustificato o meno delle misure che le vengono comunicate dagli Stati membri, l’articolo 11 della direttiva 2006/42 non le imponga l’obbligo di stabilire se queste siano, inoltre, conformi o meno al principio della parità di trattamento.

105    Dal momento che una simile misura è giustificata ai sensi della disposizione di cui trattasi, come nel caso di specie risulta sulla base dell’esame del primo motivo dedotto dalla ricorrente, la decisione con cui la Commissione ne riconosce il carattere giustificato non può quindi essere rimessa in discussione per il motivo che macchine simili a quella oggetto del provvedimento in esame sono presenti nel mercato nazionale interessato, ma non sono state oggetto di misure analoghe in violazione del principio della parità di trattamento (v., per analogia, sentenza dell’11 settembre 2002, Pfizer Animal Health/Consiglio, T‑13/99, Racc., EU:T:2002:209, punto 479).

106    In aggiunta, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che, qualora, al momento dell’adozione di una direttiva, una sostanza non sia stata oggetto, da parte delle autorità competenti, di una valutazione alla luce dei criteri posti da detta direttiva e qualora ciascuna sostanza presenti caratteristiche proprie, una sostanza non ancora esaminata alla stregua di questi criteri non si trova nella stessa situazione, in base al principio di parità di trattamento, di una sostanza che abbia formato oggetto di siffatta valutazione (sentenza del 12 luglio 2005, Alliance for Natural Health e a., C‑154/04 e C‑155/04, Racc., EU:C:2005:449, punti 116 e 117). Malgrado il contesto in cui è stata adottata la decisione impugnata differisca da quello specifico della causa sfociata nella sentenza citata, alla luce di questa si può ritenere che, dal momento che la Multione S630 era stata oggetto di una valutazione e di un provvedimento adottato dalle autorità danesi sul fondamento dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2006/42, essa si trovasse, ai fini del controllo che la Commissione doveva effettuare in applicazione del paragrafo 3 dello stesso articolo, in una situazione diversa da quella delle macchine multifunzione analoghe presenti sul mercato danese.

107    In quinto ed ultimo luogo, da quanto prima esposto non consegue tuttavia che, qualora più macchine vendute nel territorio di un medesimo Stato membro e dotate di caratteristiche tecniche analoghe espongano ai medesimi rischi per la salute o la sicurezza delle persone, le autorità nazionali competenti possano decidere in modo arbitrario di assoggettare solo una parte di tali macchine ad un provvedimento di divieto di immissione sul mercato, di ritiro dal mercato o di restrizione della sua libera circolazione.

108    Al contrario, come sostanzialmente fatto valere sia dalla ricorrente che dalla stessa Commissione, tutti gli atti dell’Unione devono essere interpretati in conformità con il complesso del diritto primario, compreso il principio della parità di trattamento (sentenze del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C‑402/07 e C‑432/07, Racc., EU:C:2009:716, punto 48, e del 16 settembre 2010, Chatzi, C‑149/10, Racc., EU:C:2010:534, punto 43). Inoltre, è giurisprudenza costante che, ai fini dell’interpretazione di un atto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale delle sue disposizioni, ma anche della loro economia generale, del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (v. sentenza del 23 novembre 2006, Lidl Italia, C‑315/05, Racc., EU:C:2006:736, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). Infine, va rammentato che gli Stati membri, che sono chiamati a dare attuazione alla direttiva in esame nel caso di specie, non solo hanno la facoltà di ricorrere alla clausola di salvaguardia prevista dal suo articolo 11, ma hanno anche l’obbligo di farlo qualora constatino che alcune macchine rischiano di pregiudicare la salute o la sicurezza delle persone (sentenza AGM-COS.MET, cit. al punto 25 supra, EU:C:2007:213, punto 62; v. anche, per analogia, sentenza Klein/Commissione, cit. al punto 46 supra, EU:C:2015:252, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

109    Orbene, sarebbe contrario non soltanto al principio di parità di trattamento, ma anche alla finalità della direttiva 2006/42, che mira segnatamente ad armonizzare le condizioni in cui le macchine sono immesse nel mercato interno e vi circolano liberamente, tutelando al contempo la salute e la sicurezza delle persone rispetto ai rischi derivanti dal loro uso (v. precedenti punti 25 e 78), nonché all’economia generale del dispositivo instaurato per garantire l’applicazione corretta e uniforme di detta direttiva da parte delle autorità nazionali (v. precedenti punti da 26 a 28 e 79) sotto il controllo della Commissione (v. precedenti punti 46 e 80), se uno Stato membro potesse ricorrere alla clausola di salvaguardia di cui all’articolo 11 di detta direttiva nei confronti di una macchina che comporti il rischio di compromettere la salute o la sicurezza delle persone, astenendosi però, in assenza di un’obiettiva giustificazione, dal sottoporre le macchine simili ad uguale trattamento.

110    Del resto, è segnatamente allo scopo di assicurare l’applicazione uniforme della direttiva 2006/42 e di garantire, in tale ambito, uguale tutela della salute e della sicurezza delle persone rispetto alle macchine commercializzate nell’Unione che il legislatore ha istituito, all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, di tale atto, intitolato «Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose», una procedura particolare che consente alla Commissione di adottare, mediante decisione, misure che richiedano agli Stati membri di vietare o limitare l’immissione sul mercato di macchine con caratteristiche tecniche che presentino gli stessi rischi che sono stati oggetto di un provvedimento nazionale dichiarato giustificato (v. precedente punto 33). Tale articolo consente alla Commissione di richiedere, da parte non solo dello Stato membro che ha adottato detto provvedimento, ma anche di tutti gli altri Stati membri, che essi assoggettino a un uguale trattamento, ove necessario e nel rispetto del principio di proporzionalità, tutte le macchine in servizio nel mercato interno e che presentino gli stessi rischi, considerate le loro caratteristiche tecniche, della macchina oggetto del provvedimento in questione.

111    Come sottolineano sostanzialmente tanto la Commissione quanto la ricorrente, la stessa particolare procedura di cui trattasi lascia impregiudicate, da una parte, la possibilità per il fabbricante della macchina in questione di invitare lo Stato membro che ne ha limitato la libera circolazione ad adottare misure analoghe nei confronti delle macchine simili presenti nel suo mercato e, dall’altro, la facoltà per la Commissione di fare ricorso alla procedura di cui all’articolo 258 TFUE.

112    È in tale ambito che la ricorrente ha la possibilità di far valere utilmente che, come da essa indicato nelle sue memorie e come convenuto dalla Commissione, le autorità danesi hanno applicato la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 11 della direttiva 2006/42 nei confronti di due fabbricanti di macchine multifunzione aventi sede in Italia e in Finlandia e che erano nuovi operatori sul mercato danese, mentre si sono astenuti dal fare lo stesso nei confronti di altri fabbricanti operativi in tale mercato da lunga data.

113    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono e, in particolare, del carattere adeguatamente giustificato dal punto di vista giuridico e di fatto, ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2006/42, della decisione impugnata, si deve respingere il secondo motivo.

114    Di conseguenza, occorre respingere la domanda di annullamento della decisione impugnata presentata dalla ricorrente, senza che sia necessario pronunciarsi sulla domanda con cui la stessa chiede che sia disposta, se del caso, una perizia.

 Sulla censura relativa ai danni causati dalla decisione impugnata

115    La ricorrente fa valere che la decisione impugnata le ha causato svariati danni materiali nonché un danno alla reputazione. Tuttavia, dalla lettura dell’atto introduttivo di ricorso si deve necessariamente rilevare che la censura formulata dalla ricorrente è invocata solo a sostegno di una dichiarazione con la quale l’interessata si riserva, in sostanza, la possibilità di presentare una nuova domanda di provvedimenti d’urgenza dinanzi al Tribunale.

116    In proposito, si deve ricordare che la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione presuppone il ricorrere di un insieme di condizioni relative, anzitutto, all’illiceità del comportamento contestato dal ricorrente all’istituzione convenuta, poi, all’esistenza di un danno reale e certo e, infine, all’esistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento ed il danno lamentato. Ne consegue che, quando una di queste tre condizioni cumulative non è soddisfatta, la domanda di risarcimento deve essere respinta senza che sia necessario verificare se le altre condizioni siano soddisfatte (v. sentenza del 10 maggio 2006, Galileo International Technology e a./Commissione, T‑279/03, Racc, EU:T:2006:121, punti 76 e 77 e giurisprudenza ivi citata).

117    Nel caso di specie, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità di tale censura alla luce dell’articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale, è sufficiente rilevare che, come risulta da tutto quanto prima rilevato, la ricorrente non ha dimostrato che la condizione relativa all’illegittimità della decisione impugnata sia soddisfatta. Pertanto, tale censura deve essere respinta.

118    Ne consegue che il presente ricorso deve essere interamente respinto.

 Sulle spese

119    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

120    Inoltre, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

121    Nel caso di specie, poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito sia del presente ricorso che del procedimento sommario (v. precedente punto 6). Inoltre, il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La CSF Srl sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente ricorso e del procedimento sommario.

3)      Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 luglio 2015.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.