Language of document : ECLI:EU:T:2009:359

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA QUARTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

24 settembre 2009 (1)

«Cancellazione dal ruolo»

Nella causa T-25/09,

Johnson & Johnson GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dall’avv. A. Gérard,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. Paul Bullock, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Simca Srl, con sede in Milano (Italia), rappresentata dagli avv.ti V. Bilardo, C. Bacchini e M. Mazzitelli,

interveniente,

avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 novembre 2008 (procedimento R 175/2008-1), relativa a un procedimento di opposizione tra Johnson & Johnson GmbH e Simca Srl.


1        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 12 agosto 2009, la ricorrente ha reso noto al Tribunale, ai sensi dell’art. 98 del regolamento di procedura del Tribunale, che le parti hanno raggiunto un accordo amichevole per la loro controversia e che di conseguenza non hanno più interesse a proseguire la presente procedura. Esse chiedono che in base all’accordo sopraccitato ciascuna parte sopporti le proprie spese.

2        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 3 settembre 2009, il convenuto ha comunicato al Tribunale che non aveva osservazioni in merito alla rinuncia agli atti depositata dal ricorrente e ha chiesto che la parte ricorrente sia condannata alle spese.

3        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 16 settembre 2009, l’interveniente ha confermato al Tribunale sia l’esistenza che i termini dell’accordo concluso con la parte ricorrente.

4        Ai sensi dell’art. 87, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Inoltre, ai sensi dell’art. 87, n. 5, secondo comma, del regolamento di procedura, in caso di accordo tra le parti sulle spese, si provvede secondo l’accordo.

5        Nella presente causa, il convenuto ha chiesto che la ricorrente sia condannata alle spese. Quest’ultima inoltre ha concluso un accordo con l’interveniente secondo il quale ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

6        Si deve pertanto cancellare la causa dal ruolo, condannare la ricorrente a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dal convenuto e decidere che l’interveniente sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:







1)      La causa T-25/09 è cancellata dal ruolo del Tribunale.

2)      La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dal convenuto.

3)      L’interveniente sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 24 settembre 2009

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

        O. Czúcz


1 Lingua processuale: l’italiano.