Language of document : ECLI:EU:T:2009:492

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

10 dicembre 2009 (*)

«Marchio comunitario – Procedura di decadenza – Marchio comunitario denominativo Stella – Procedimento di opposizione avviato precedentemente in base a tale marchio – Ricevibilità – Art. 50, n. 1, e art. 55, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 51, n. 1, e art. 56, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Nella causa T‑27/09,

Stella Kunststofftechnik GmbH, con sede in Eltville (Germania), rappresentata dall’avv. M. Beckensträter,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e      modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. A. Führer e G. Schneider, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Stella Pack S.A., con sede in Lubartów (Polonia), rappresentata dall’avv. O. Bischof,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 13 novembre 2008 (procedimento R 693/2008‑4), relativamente ad un procedimento di decadenza tra la Stella Kunststofftechnik GmbH e la Stella Pack sp. z o.o.,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras (relatore), presidente, M. Prek e V. M. Ciucă, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 2009,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2009,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 aprile 2009,

dal momento che le parti non hanno presentato domanda di fissazione di udienza entro il termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo pertanto deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’art. 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 29 febbraio 1996 la società Stella Kunststofftechnik GmbH, ricorrente, ha presentato una domanda di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)]. Dopo la regolarizzazione, la data del deposito è stata fissata per il 22 luglio 1996, in conformità dell’art. 27 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 27 del regolamento n. 207/2009) e della regola 9 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1).

2        Il marchio di cui si chiede la registrazione è il segno denominativo Stella.

3        I prodotti per i quali è chiesta la registrazione rientrano nelle classi 6, 8, 16, 20 e 21 di cui all’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

–        classe 6: «Prodotti in metallo (se compresi nella classe 6), più in particolare recipienti, bottiglie, imballaggi, tappi e fogli da imballaggio, tappi di recipienti e di bottiglie, capsule di chiusura, capsule metalliche, barattoli e recipienti»;

–        classe 8: «Apparecchi e strumenti a mano, più in particolare presse a leva»;

–        classe 16: «Carta, cartone e prodotti in tali materiali (se compresi nella classe 16), più in particolare recipienti e imballaggi; materiale per imballaggio in plastica (se compreso nella classe 16), recipienti e imballaggi in carta e materiale plastico e in cartone e plastica»;

–        classe 20: «Prodotti compresi nella classe 20 in plastica, bottiglie, recipienti, imballaggi e tappi, tappi di recipienti e bottiglie, capsule di chiusura»;

–        classe 21: «Recipienti e bottiglie di vetro, in plastica e/o vetro e plastica».

4        Il marchio è stato registrato il 19 settembre 2001 come marchio comunitario (in prosieguo: il «marchio controverso»).

5        L’11 maggio 2004 la società Stella Pack S.A. (ex Stella Pack sp. z o.o., interveniente, ha presentato all’UAMI una domanda di marchio comunitario in forza del regolamento n. 40/94.

6        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il marchio figurativo contenente l’elemento «stella pack».

7        I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione appartengono alle classi 4, 6, 16, 20 e 21 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e corrispondono alla descrizione seguente:

–        classe 4: «Candele»;

–        classe 6: «Pellicole in metallo per imballare»;

–        classe 16: «Pellicole, borse in plastica grandi e piccole per imballaggi (sacchetti o borse con manici); carta; borse di carta grandi e piccole per imballaggi; sacchi della spazzatura in carta o plastica; filtri da caffè in carta; tovaglie di carta»;

–        classe 20: «Cannucce di plastica»;

–        classe 21: «Guanti per lavori domestici; guanti da giardinaggio; stoviglie in plastica, tra cui bicchieri, piatti, scodelle; posateria di plastica; filtri per il caffè non elettrici; stuzzicadenti; spiedini; posate per rimestare; coppe da gelato (anche di forma speciale); mollette per bucato; panni; spugne; scope a frange».

8        Il 27 giugno 2005 la ricorrente ha interposto opposizione, ai sensi dell’art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41, n. 1, del regolamento n. 207/2009), avverso la registrazione del marchio figurativo richiesto dall’interveniente.

9        L’opposizione, fondata sul marchio controverso, era diretta contro la registrazione del marchio richiesto dall’interveniente per i seguenti prodotti appartenenti alle classi 6, 16 e 21 ai sensi dell’Accordo di Nizza:

–        classe 6: «Pellicole in metallo per imballare»;

–        classe 16: tutti i prodotti appartenenti a questa classe, ad eccezione «delle tovaglie di carta»;

–        classe 21: «Stoviglie in plastica, tra cui bicchieri, piatti, scodelle; filtri per il caffè, posateria di plastica; spiedini; posate per rimestare; coppe da gelato».

10      Il 22 dicembre 2006 l’interveniente ha presentato all’UAMI, in forza dell’art. 50, n. 1, lett. a), e dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 [divenuti art. 51, n. 1, lett. a), e art. 56, n. 1, lett. a), del regolamento n. 207/2009], una domanda di decadenza del marchio controverso.

11      Il 27 febbraio 2008 la divisione di annullamento, avendo ritenuto che il marchio controverso non avesse formato oggetto di un uso effettivo per taluni prodotti, ne ha dichiarato la decadenza, con effetto a partire dal 22 dicembre 2006, per i seguenti prodotti: «Prodotti in metallo (se compresi nella classe 6), apparecchi e strumenti a mano, più in particolare le presse a leva della classe 8, carta, cartone e prodotti in tali materiali (se compresi nella classe 16) della classe 16 nonché prodotti compresi nella classe 20 in plastica». Per contro, essa ha mantenuto la registrazione del marchio controverso per gli altri prodotti da questo coperti.

12      Il 28 aprile 2008 la ricorrente ha proposto ricorso all’UAMI, ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58‑64 del regolamento n. 207/2009), avverso la decisione della divisione di annullamento nella sua totalità. Essa ha ribadito l’uso del marchio controverso e ha, inoltre, sostanzialmente sostenuto che la domanda di decadenza presentata dall’interveniente avverso detto marchio avrebbe dovuto essere respinta in quanto irricevibile, per il fatto che la ricorrente, fondandosi su questo stesso marchio, aveva già avviato un procedimento di opposizione dinanzi all’UAMI contro il marchio figurativo Stella pack e che detto procedimento d’opposizione risultava tuttora pendente.

13      Con decisione del 13 novembre 2008, notificata alla ricorrente il 18 novembre 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il suddetto ricorso.

14      Quanto alla sua ricevibilità, essa ha ritenuto che il ricorso fosse parzialmente irricevibile dal momento che la ricorrente aveva impugnato la decisione della divisione di annullamento nella sua totalità, laddove detta divisione aveva respinto la domanda di decadenza del marchio controverso per taluni prodotti, e che pertanto, al riguardo, la sua decisione non era sfavorevole alla ricorrente.

15      Nel merito, la commissione di ricorso ha ritenuto che, avendo la decisione della divisione di annullamento respinto parzialmente la domanda di decadenza con una motivazione dettagliata ed avendo considerato che, in linea di principio, il marchio controverso fosse stato oggetto di un uso idoneo ad assicurare il mantenimento dei diritti per taluni prodotti registrati, la ricorrente non avrebbe dovuto limitarsi a sottolineare di nuovo l’uso di detto marchio, bensì dimostrare, sulla scorta di prove, il motivo per cui le prove da essa prodotte per dimostrare l’uso dovessero essere dichiarate idonee ad assicurare il mantenimento dei diritti anche per i prodotti rispetto a cui si è deciso di pronunciare la decadenza del marchio controverso. Orbene, secondo la commissione di ricorso, la ricorrente non ha fatto valere alcun elemento in questo senso. Inoltre, la commissione di ricorso ha dichiarato che le osservazioni della ricorrente, relative al procedimento di opposizione da essa introdotto dinanzi all’UAMI il 27 giugno 2005, erano prive di pertinenza. A suo avviso, tutt’al più poteva sospendersi il procedimento di opposizione, ma ciò non era possibile nel caso del procedimento di decadenza.

 Conclusioni delle parti

16      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        dichiarare che la domanda di decadenza doveva essere respinta in quanto irricevibile o, in subordine, dopo aver annullato anche la decisione della divisione di annullamento del 27 febbraio 2008, sospendere la decisione concernente la domanda di decadenza del 22 dicembre 2006 sino alla pronunzia di una decisione definitiva nel procedimento di opposizione da essa avviato;

–        condannare l’interveniente a sopportare le spese, comprese quelle del procedimento all’origine della presente controversia, nonché quelle dell’UAMI.

17      L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

18      A sostegno del proprio ricorso la ricorrente fa valere due motivi. Il primo motivo è relativo ad un errore di diritto, in quanto la commissione di ricorso avrebbe a torto respinto le sue considerazioni volte a provare l’uso effettivo del marchio controverso. Il secondo motivo è relativo al carattere asseritamente abusivo della domanda di decadenza, in quanto la commissione di ricorso avrebbe dovuto dichiarare irricevibile tale domanda o, quantomeno, sospenderla, dal momento che essa riguarda un marchio già fatto valere a fondamento di un procedimento di opposizione avviato dinanzi all’UAMI e tuttora pendente.

 Sul primo motivo, relativo ad un errore di diritto circa l’uso effettivo del marchio controverso

19      Si deve ricordare che, in forza dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale applicabile in materia di proprietà intellettuale in conformità dell’art. 130, n. 1, e dell’art. 132, n. 1, di tale regolamento, il ricorso introduttivo del giudizio deve indicare l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Secondo una giurisprudenza consolidata, se il testo del ricorso può essere suffragato e completato in punti specifici con rinvii a determinati passi di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti non può ovviare alla mancanza di elementi essenziali nell’argomentazione giuridica che, in forza delle disposizioni summenzionate, devono essere contenuti nell’istanza stessa [sentenze del Tribunale 14 settembre 2004, causa T‑183/03, Applied Molecular Evolution/UAMI (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), Racc. pag. II‑3113, punto 11, e 19 ottobre 2006, cause riunite da T‑350/04 a T‑352/04, Bitburger Brauerei/UAMI – Anheuser-Busch (BUD, American Bud e Anheuser Busch Bud), Racc. pag. II‑4255, punto 33].

20      Nel caso di specie, nell’ambito del primo motivo la ricorrente menziona semplicemente taluni articoli del regolamento n. 40/94 nonché talune disposizioni delle direttive interne dell’UAMI e si limita ad rinvio complessivo alla propria memoria del 2 aprile 2007 ed ai relativi allegati da essa depositati nell’ambito del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento, per dimostrare l’uso effettivo del marchio controverso per i prodotti per i quali la divisione di annullamento aveva pronunciato la decadenza di detto marchio. In tale contesto e alla luce della giurisprudenza rammentata al punto precedente, il presente motivo deve essere respinto in quanto irricevibile.

 Sul secondo motivo, relativo al carattere asseritamente abusivo della domanda di decadenza

21      La ricorrente adduce che il 27 giugno 2005, anteriormente alla domanda di decadenza del marchio controverso depositata dall’interveniente, essa stessa aveva avviato un procedimento di opposizione dinanzi all’UAMI, facendo valere il suddetto marchio contro il procedimento di registrazione di marchio intrapreso dall’interveniente. Dato che tale procedimento di opposizione era pendente al momento del deposito della domanda di decadenza, la divisione di annullamento avrebbe dovuto respingere detta domanda in quanto irricevibile o, altrimenti, sospendere il procedimento fino alla conclusione definitiva del precedente procedimento di opposizione.

22      A termini dell’art. 50, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti, su domanda presentata all’UAMI o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nella Comunità europea per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione. Ai sensi di tale disposizione, tuttavia, nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l’utilizzazione effettiva del marchio. L’inizio o la ripresa dell’utilizzazione del marchio, qualora si collochi nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, a condizione che il periodo di tre mesi cominci non prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora si effettuino preparativi per l’inizio o la ripresa dell’utilizzazione del marchio solo dopo che il titolare abbia appreso che la domanda o la domanda riconvenzionale potrà essere presentata.

23      L’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, sulla domanda di decadenza, prevede che una domanda di decadenza possa essere presentata all’UAMI da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori e che, a norma della legislazione a esso applicabile, ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio.

24      In primo luogo, per quanto attiene alle disposizioni citate sulle quali la ricorrente fonda il proprio motivo, si deve rilevare che, come giustamente fatto valere dall’UAMI, dal loro testo non risulta che un procedimento di opposizione avviato in base a un marchio, e tuttora pendente, possa avere una qualsivoglia influenza sulla ricevibilità, o anche sullo svolgimento, di un procedimento di decadenza iniziato contro tale marchio.

25      Tali disposizioni prevedono unicamente le cause di decadenza e le condizioni in presenza delle quali può essere presentata la domanda dinanzi all’UAMI, indipendentemente dall’avvio di qualsiasi altro procedimento.

26      Inoltre, a sostegno del proprio motivo la ricorrente fa valere le disposizioni del regolamento n. 2868/95 nonché quelle delle direttive interne dell’UAMI, nella loro versione del novembre 2007, relative alle procedure di dichiarazione di decadenza o di nullità nonché alla prova dell’uso nell’ambito del procedimento di opposizione.

27      Anche supponendo che dette disposizioni e direttive possano aggiungere condizioni supplementari a quelle previste dal regolamento n. 40/94, si deve rilevare che esse non prevedono che una domanda di decadenza sia irricevibile per il fatto che un procedimento di opposizione avviato sul fondamento di detto marchio è tuttora pendente.

28      La regola 37 del regolamento n. 2868/95, relativa alla domanda di decadenza o di nullità, precisa unicamente le condizioni necessarie per introdurre siffatta domanda, e segnatamente gli elementi che debbono farsi figurare in tale domanda.

29      Analogamente, dal testo delle direttive interne dell’UAMI relative al procedimento di dichiarazione di decadenza, ossia la parte D, sezione 2, di tali direttive nella loro versione del novembre 2007, non risulta che il procedimento di decadenza di un marchio sia irricevibile o che esso debba essere sospeso per il fatto che un procedimento di opposizione fondato sul marchio la cui decadenza viene domandata sia stato avviato anteriormente e sia tuttora pendente. In particolare, al punto 3.1.2 di dette direttive, relativo all’uso effettivo e fatto valere dalla ricorrente, si specifica soltanto che i mezzi per valutare detto uso nei procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento sono gli stessi che si applicano all’esame della prova dell’uso dei marchi comunitari nel procedimento di opposizione e che occorre far riferimento alle disposizioni dettagliate contenute nella parte 6 delle direttive interne relative al procedimento di opposizione.

30      Nella predetta parte 6 delle direttive interne, dedicata alla prova dell’uso, e più in particolare al punto 4, relativo al periodo dell’uso e che la ricorrente fa del pari valere, si rammenta unicamente che, conformemente all’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42, n. 2, del regolamento n. 207/2009), dedicato al procedimento di opposizione, l’onere di fornire la prova dell’uso implica che, al momento della pubblicazione della domanda di registrazione di marchio comunitario, il marchio anteriore sia stato registrato da almeno cinque anni. Non vi viene fatta alcuna menzione del fatto che il procedimento d’opposizione possa avere l’effetto di rendere il procedimento di decadenza irricevibile o che comporti l’obbligo di sospenderlo sino al termine del primo procedimento.

31      In secondo luogo, l’argomento della ricorrente secondo il quale la domanda di decadenza di un marchio non potrebbe essere esaminata prima che il procedimento di opposizione precedentemente avviato sul fondamento di tale marchio giunga alla sua conclusione contrasterebbe con l’impianto sistematico delle disposizioni del regolamento n. 40/94.

32      Infatti, da tale regolamento risulta che i procedimenti di opposizione e di decadenza sono due procedimenti specifici e autonomi, con effetti distinti, e che è possibile esaminare un procedimento di decadenza, nonostante la precedente introduzione di un’opposizione tuttora pendente fondata sul marchio oggetto della domanda di decadenza.

33      A questo proposito, va osservato che i procedimenti in questione sono previsti da due titoli diversi del regolamento n. 40/94. L’opposizione è disciplinata dal titolo IV, quarta sezione, di esso (divenuto titolo IV, sezione 4, del regolamento n. 207/2009), mentre il procedimento di decadenza è disciplinato dal titolo VI, seconda e quarta sezione, dello stesso regolamento (divenuto titolo VI, sezioni 2 e 4, del regolamento n. 207/2009).

34      Ciascuno dei due procedimenti ha un obiettivo ed effetti ad esso specifici. L’opposizione mira ad impedire, in presenza di determinate condizioni, la registrazione di un marchio a causa dell’esistenza di un marchio anteriore, e il rigetto di tale opposizione non comporta la decadenza di quest’ultimo marchio. Siffatta decadenza può essere ottenuta esclusivamente a seguito di un procedimento avviato a tal fine.

35      Tale differenza di obiettivi e di effetti chiarisce il fatto che talune norme sono peculiari a ciascun procedimento. In tal modo e in particolare, mentre l’interesse ad agire dell’opponente e un termine di tre mesi per l’introduzione dell’opposizione compaiono tra le condizioni di ricevibilità della stessa di cui all’art. 42 del regolamento n. 40/94 e alla regola 18 del regolamento n. 2868/95 [v. sentenza del Tribunale 13 giugno 2002, causa T‑232/00, Chef Revival USA/UAMI – Massagué Marín (Chef), Racc. pag. II‑2749, punto 32], l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, applicabile al procedimento di decadenza, come sottolineato dall’UAMI, non fa alcun riferimento a un qualsivoglia interesse ad agire.

36      Allo stesso modo, non è previsto alcun termine per avviare un procedimento di decadenza, salvo il fatto che, per ottenere la decadenza di un marchio, è necessario poter far valere, conformemente all’art. 50, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 e alla stregua di quanto previsto all’art. 43, n. 2, dello stesso regolamento applicabile all’opposizione, che, nel corso di un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio non ha formato oggetto di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e che non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

37      Alla luce di tali considerazioni, al punto 14 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che la facoltà offerta a chiunque di presentare una domanda di decadenza per non utilizzazione di un marchio fosse del tutto indipendente da eventuali procedimenti di opposizione paralleli, nei quali sia implicato il marchio comunitario oggetto della domanda di decadenza. L’argomento della ricorrente relativo al fatto che la domanda di decadenza presentata nei confronti di un marchio sarebbe irricevibile a causa dell’avvio di un procedimento di opposizione antecedente, basato su tale marchio e tuttora pendente al momento del deposito della predetta demanda, deve essere pertanto respinto.

38      Va altresì rilevato che la commissione di ricorso neppure ha commesso un errore di diritto ritenendo, sempre al punto 14 della decisione impugnata, che un procedimento di decadenza intrapreso successivamente ad un’opposizione potesse tutt’al più dar luogo ad una sospensione del procedimento di opposizione. Infatti, nell’ipotesi in cui venisse pronunciata la decadenza del marchio anteriore, il procedimento d’opposizione sarebbe privo del suo oggetto.

39      Per contro, la prosecuzione del procedimento di opposizione, senza attendere l’esito del procedimento di decadenza, non comporterebbe alcun vantaggio per il titolare del marchio anteriore fatto valere nell’ambito del procedimento di opposizione e oggetto della domanda di decadenza. Infatti, anche se il procedimento di opposizione si concludesse con il rigetto della domanda di marchio comunitario, niente impedirebbe la reiterazione della stessa domanda una volta che fosse stata pronunciata la decadenza del marchio anteriore.

40      Da tutto quanto precede risulta che l’argomento della ricorrente, relativo alla circostanza che la presentazione da parte dell’interveniente della domanda di decadenza del marchio controverso costituirebbe un abuso di diritto dal momento che il procedimento di opposizione era ancora pendente, non può essere accolto.

41      In ultimo luogo, si deve aggiungere che il fatto che un procedimento di decadenza di un marchio venga esaminato prima della conclusione di un procedimento di opposizione avviato precedentemente in base allo stesso marchio non può essere contestato dalla ricorrente per il fatto che, come essa sostiene nel ricorso, sarebbero stati violati il suo diritto alla parità di trattamento in quanto titolare di un marchio comunitario e il suo diritto ad essere sentita.

42      Da un lato, la censura mossa dalla ricorrente a questo riguardo è formulata in termini troppo generici perché sia compresa in modo chiaro e preciso. Essa rinvia, senza un vero e proprio chiarimento, a vari articoli del regolamento n. 40/94, vale a dire gli artt. 15 (divenuto art. 15 del regolamento n. 207/2009), 43, nonché 77 e 79 (divenuti artt. 79 e 83 del regolamento n. 207/2009), relativi all’uso del marchio comunitario, all’esame dell’opposizione, alla notifica delle decisioni dell’UAMI e ai riferimenti ai principi generali. Lo stesso dicasi del rinvio alla regola 69 del regolamento n. 2868/95, che riguarda la notifica dei documenti quando più soggetti sono parti in un procedimento.

43      D’altro lato, supponendo che, con la sua censura, la ricorrente faccia valere una violazione dell’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009), il quale prevede che le decisioni dell’UAMI possano essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto prendere posizione, va ricordato che, conformemente a tale disposizione, una commissione di ricorso dell’UAMI può fondare la propria decisione soltanto su elementi di fatto o di diritto sui quali le parti hanno potuto presentare le loro osservazioni [sentenza della Corte 21 ottobre 2004, causa C‑447/02 P, KWS Saat/UAMI, Racc. pag. I‑10107, punto 42; sentenze del Tribunale 13 luglio 2005, causa T‑242/02, Sunrider/UAMI (TOP), Racc. pag. II‑2793, punto 59, e 7 settembre 2006, causa T‑168/04, L & D/UAMI – Sämann (Aire Limpio), pag. II‑2699, punto 115].

44      La detta disposizione sancisce, nell’ambito della normativa sui marchi comunitari, il principio generale della tutela dei diritti della difesa [sentenze del Tribunale 15 settembre 2005, causa T‑320/03, Citicorp/UAMI (LIVE RICHLY), Racc. pag. II‑3411, punto 21, e 7 febbraio 2007, causa T‑317/05, Kustom Musical Amplification/UAMI (Forma di una chitarra), Racc. pag. II‑427, punto 26]. In forza di tale principio generale del diritto comunitario, i destinatari delle decisioni delle pubbliche autorità, le quali ledano in maniera sensibile i loro interessi, devono essere messi in grado di comunicare in modo utile il loro punto di vista [sentenza della Corte 23 ottobre 1974, causa 17/74, Transocean Marine Paint Association/Commissione, Racc. pag. 1063, punto 15; sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T‑34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II‑683, punto 21, e LIVE RICHLY, cit., punto 22].

45      Inoltre, secondo la giurisprudenza, il diritto di essere sentiti vale per tutti gli elementi di fatto o di diritto che costituiscono il fondamento dell’atto decisionale, ma non per la posizione finale che l’amministrazione intende adottare (sentenze Aire Limpio, punto 43 supra, punto 116, e Forma di una chitarra, punto 44 supra, punto 27). Pertanto, la commissione di ricorso non è obbligata a sentire un ricorrente su di una valutazione di fatto che rientra nella sua posizione finale [sentenza del Tribunale 20 novembre 2007, causa T‑458/05, Tegometall International/UAMI – Wuppermann (TEK), Racc. pag. II‑4721, punto 45].

46      Orbene, nella fattispecie in esame non risulta che la ricorrente non sia stata in grado di presentare le proprie osservazioni su tutti gli elementi di fatto e di diritto che costituiscono il fondamento della decisione impugnata.

47      Infatti, come risulta dal punto 7 della decisione impugnata non contestato dalla ricorrente, quest’ultima è stata in grado di far valere le proprie osservazioni tanto dinanzi alla divisione di annullamento quanto dinanzi alla commissione di ricorso.

48      Ne consegue che il secondo motivo dev’essere dichiarato infondato.

49      Da tutto quanto precede risulta che il ricorso deve essere respinto nella sua totalità, senza che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità del secondo e del terzo capo delle conclusioni della ricorrente, contestata dall’UAMI.

 Sulle spese

50      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

51      Poiché l’UAMI e l’interveniente ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Stella Kunststofftechnik GmbH è condannata alle spese.

Vilaras

Prek

Ciucă

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 dicembre 2009.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.