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Impugnazione proposta il 24 novembre 2020 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 23 settembre 2020, causa T-370/19, Spagna/Commissione

(Causa C-632/20 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Accogliere la presente impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale del 23 settembre 2020, causa T-370/19, Spagna/Commissione;

statuire sul ricorso procedendo all’annullamento della decisione della Commissione del 18 marzo 2019, relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione del Kosovo all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche1 e

in ogni caso, condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Regno di Spagna propone impugnazione contro la sentenza del Tribunale del 23 settembre 2020, causa T-370/19, Spagna/Commissione, per i seguenti motivi:

- Errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «paese terzo» ai fini dell’articolo 35 del regolamento 2018/19712 , alla luce dei Trattati dell’Unione europea e del diritto internazionale.

- Errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 111 dell’ASA Kosovo in relazione all’articolo 35 del regolamento 2018/1971, per l’errata interpretazione delle conseguenze della mancata presa di posizione dell’Unione europea in ordine allo status del Kosovo nel diritto internazionale.

- Errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 35 del regolamento 2018/1971 in relazione all’articolo 111 dell’ASA Kosovo in quanto la menzionata cooperazione non comprende la partecipazione al BEREC e al consiglio di amministrazione dell’ufficio BEREC.

- Errore di diritto nell’aver dichiarato che l’articolo 17 TUE costituiva una base giuridica valida per l’adozione della decisione impugnata.

- Errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento 2018/1971 per avere considerato che gli accordi di lavoro possono essere elaborati unilateralmente dalla Commissione europea.

L’accoglimento di uno di questi motivi deve dare luogo all’accoglimento dell’impugnazione e di conseguenza all’esame e all’accoglimento del ricorso di annullamento, con conseguente annullamento della decisione della Commissione del 18 marzo 2019, relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione del Kosovo all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche.

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1 GU 2019, C 115, pag. 26

2 Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU 2018; L 321, pag. 1)