Language of document : ECLI:EU:F:2013:135

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA (Terza Sezione)

25 settembre 2013 (*)

«Funzione pubblica – Agente contrattuale – Assunzione – Invito a manifestare interesse EPSO/CAST/02/2010 – Condizioni di assunzione – Esperienza professionale adeguata – Rigetto della richiesta di assunzione»

Nella causa F‑158/12,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Éric Marques, agente contrattuale della Commissione europea, residente in Ennery (Francia), rappresentato da A. Salerno e B. Cortese, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Terza Sezione),

composto da S. Van Raepenbusch (relatore), presidente, R. Barents e K. Bradley, giudici,

cancelliere: X. Lopez Bancalari, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 giugno 2013,

ha emesso la seguente

Sentenza

1        Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 24 dicembre 2012, il sig. Marques chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione europea, del 6 marzo 2012, recante diniego di assumerlo come agente contrattuale del gruppo di funzioni III e, dall’altro, il risarcimento del danno da lui subito.

 Fatti

2        Il ricorrente è titolare di un diploma di studi secondari che dà accesso all’istruzione superiore. Il 1° novembre 2006 è stato assunto dalla Commissione come agente contrattuale ai sensi dell’articolo 3 bis del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»). è stato inquadrato nel gruppo di funzioni I di cui all’articolo 80 del RAA con sede di lavoro a Lussemburgo (Lussemburgo) presso l’Ufficio «Infrastrutture e logistica – Lussemburgo» (OIL), dove ha esercitato funzioni di budget e finanziarie.

3        Il 17 maggio 2010, l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha lanciato l’invito a manifestare interesse EPSO/CAST/02/10 (in prosieguo: l’«IMI») al fine di costituire una banca dati di candidati da assumere come agenti contrattuali segnatamente per l’effettuazione di incarichi di assistente finanziario all’interno della Commissione europea.

4        Ai sensi dell’IMI, gli assistenti finanziari da assumere erano chiamati ad assolvere «incarichi di esecuzione, di redazione, di contabilità e altri incarichi tecnici» e dovevano essere inquadrati nel gruppo di funzioni III di cui all’articolo 80 del RAA. In caso di possesso della formazione richiesta, l’IMI indicava che, entro il termine ultimo di iscrizione, vale a dire il 14 giugno 2010, i candidati dovevano avere, come minimo, «un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore e un’esperienza professionale adeguata di almeno tre anni». Inoltre, l’IMI descriveva le funzioni dell’assistente finanziario e le attitudini richieste per poterle esercitare.

5        Nel 2010 il ricorrente ha superato le prove di selezione previste dall’IMI per il profilo di assistente finanziario.

6        Il 30 maggio 2011, l’EPSO ha dato avvio ad una fase supplementare di selezione al fine di consentire a coloro che avevano superato le prove dell’IMI di essere presi in considerazione per l’ottenimento di un contratto a tempo indeterminato.

7        Il ricorrente ha superato le prove supplementari di selezione nel 2011.

8        Il 24 ottobre 2011, una commissione per la selezione istituita all’interno dell’OIL ha ritenuto che il profilo e le attitudini del ricorrente corrispondessero «al livello di competenza richiesto ad un agente contrattuale d[el] gruppo di funzion[i] III». Di conseguenza, l’OIL ha richiesto la sua assunzione come assistente finanziario del gruppo di funzioni III.

9        Il 1° dicembre 2011, il capo dell’unità «Servizi di ristorazione – Foyer – Centro sportivo» dell’OIL, sotto la cui direzione il ricorrente aveva lavorato, ha scritto una nota nella quale riteneva che gli incarichi effettivamente portati a termine dal ricorrente «costitui[va]no chiaramente un’esperienza professionale pertinente in relazione all’accesso al gruppo di funzion[i] III». Nella stessa nota, il summenzionato capo unità descriveva le funzioni effettivamente assunte dal ricorrente.

10      Il 1° febbraio 2012, il capo dell’unità «Personale – Comunicazione – Conferenze – Salute e sicurezza» dell’OIL ha comunicato alla direzione generale (DG) «Risorse umane e sicurezza» della Commissione che, «[s]ebbene determinati incarichi attribuiti [al ricorrente] possano essere interpretati come appartenenti a[l] livello [degli incarichi relativi al gruppo di funzioni] III, è opportuno tenere a mente che [costui] porta principalmente a termine incarichi amministrativi [relativi al gruppo di] funzioni (…) I».

11      Il 6 marzo 2012, la DG «Risorse umane e sicurezza» della Commissione ha informato l’OIL che «[l]’analisi [delle] esperienze professionali [del ricorrente] non a[veva] consentito di dimostrare che egli a[vesse] acquisito, al 14 giugno 2010, tre anni di esperienza professionale equivalente a [incarichi relativi al gruppo di funzioni] III». Di conseguenza, la Commissione si è rifiutata di dare seguito alla richiesta dell’OIL di assumere il ricorrente come assistente finanziario del gruppo di funzioni III (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

12      Il 5 giugno 2012, il ricorrente ha proposto reclamo contro la decisione impugnata ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, applicabile agli agenti contrattuali ai sensi dell’articolo 117 del RAA.

13      L’11 settembre 2012, l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») ha respinto il reclamo. Infatti, essa ha ritenuto che tanto le note dei due capi unità dell’OIL, rispettivamente del 1° dicembre 2011 e del 1° febbraio 2012, quanto l’insieme degli elementi del fascicolo personale del ricorrente, compresa la descrizione dei posti di lavoro occupati, non permettevano di ritenere gli incarichi assunti prima del 14 giugno 2010 come incarichi «“di livello equivalente” a [incarichi relativi al gruppo di funzioni] III». Ad avviso dell’AACC, la maggior parte di tali incarichi era relativa al gruppo di funzioni I, o anche al gruppo di funzioni II, ma non al gruppo di funzioni III.

 Conclusioni delle parti

14      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione a risarcire il danno materiale che tale decisione gli ha causato;

–        condannare la Commissione alle spese.

15      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla domanda di annullamento

16      A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente solleva due motivi. Il primo motivo è attinente alla violazione dell’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), del RAA, dell’articolo 2, punto 1, lettera c), delle disposizioni generali di esecuzione, del 7 aprile 2004, relative alle procedure che disciplinano l’assunzione e l’impiego degli agenti contrattuali presso la Commissione, pubblicate sulle Informazioni amministrative n. 49‑2004 (in prosieguo: le «DGE 2004»), dell’articolo 1, punto 3, lettera c), dell’allegato I delle disposizioni generali di esecuzione, del 2 marzo 2011, dell’articolo 79, paragrafo 2, del RAA che disciplina le condizioni di impiego degli agenti contrattuali assunti dalla Commissione ai sensi degli articoli 3 bis e 3 ter di tale regime, pubblicate sulle Informazioni amministrative n. 33‑2011 (in prosieguo: le «DGE 2011»), nonché delle disposizioni dell’IMI. Il secondo motivo verte su un errore manifesto di valutazione.

17      Con il suo primo motivo, il ricorrente rileva che, oltre ad un diploma di studi secondari, l’articolo 82, paragrafo 2, lettera b) del RAA, l’articolo 2, punto 1, lettera b), delle DGE 2004 e l’articolo 1, punto 3, lettera c), dell’allegato I delle DGE 2011 richiedono, per poter accedere al gruppo di funzioni III, esclusivamente un’«esperienza professionale adeguata» di tre anni. La richiesta della Commissione secondo la quale l’esperienza richiesta dovrebbe essere di un «livello equivalente» agli incarichi esercitati in tale gruppo di funzioni non avrebbe alcun fondamento giuridico. Ad avviso del ricorrente, le DGE 2004 e 2011 formulerebbero requisiti più severi rispetto a quello dell’«esperienza adeguata di tre anni» esclusivamente al fine dell’inquadramento nel grado degli agenti contrattuali. Si tratterebbe tuttavia di condizioni aggiuntive rispetto all’esperienza professionale richiesta come condizione minima di assunzione.

18      La Commissione risponde che l’articolo 82, paragrafo 2, del RAA prescrive esclusivamente condizioni minime e che essa pertanto può richiedere un livello di qualificazione più elevato. Del resto, il requisito di un’«esperienza professionale adeguata» di cui alle DGE 2004 e 2011 e all’IMI potrebbe essere interpretata come imposizione di un’esperienza di livello equivalente al livello che il candidato desidera raggiungere, vale a dire, nel caso di specie, un’esperienza del livello del gruppo di funzioni III. Tale interpretazione troverebbe conferma nell’articolo 7, paragrafo 3, delle DGE 2004. Infine, il requisito di un’«esperienza professionale adeguata» previsto dall’IMI non sarebbe privo di connessione con il profilo di assistente finanziario del gruppo di funzioni III ivi considerato.

19      A tale proposito, il Tribunale ricorda che, sebbene l’amministrazione goda di un ampio margine discrezionale per determinare se la precedente esperienza professionale di un candidato possa essere presa in considerazione in vista della sua assunzione come agente contrattuale del gruppo di funzioni III, l’esercizio di tale ampio potere discrezionale deve segnatamente esplicarsi nel rispetto dell’insieme delle disposizioni applicabili (sentenza del Tribunale del 28 ottobre 2010, Fares/Commissione, F‑6/09, punti 38 e 39).

20      è opportuno rilevare che l’articolo 82, paragrafo 2, del RAA prevede quanto segue:

«I requisiti minimi per l’assunzione di un agente contrattuale sono:

(…)

b) per i gruppi di funzioni II e III:

i) un livello di studi superiori attestato da un diploma, o

ii) un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore e un’esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, o

iii) se l’interesse del servizio lo giustifica, una formazione professionale o un’esperienza professionale di livello equivalente.

(…)».

21      Nel caso delle DGE, è necessario determinare quali, tra quelle del 2004 e quelle del 2011, sono applicabili al caso di specie, poiché, sebbene abbiano lo stesso oggetto, vi sono sottili differenze tra esse, segnatamente per quanto riguarda la nozione di «esperienza professionale adeguata» di cui alle DGE 2011.

22      A questo riguardo, è opportuno ricordare che la legalità di un atto viene valutata in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione (sentenza del Tribunale di primo grado dell’11 luglio 2007, Centeno Mediavilla e a./Commissione, T‑58/05, punto 151; sentenza del Tribunale del 29 settembre 2011, Mische/Commissione, F‑70/05, punto 70). Orbene, le DGE 2011 sono state adottate e sono entrate in vigore il 2 marzo 2011 ed erano pertanto applicabili nel momento in cui la decisione impugnata è stata adottata, vale a dire il 6 marzo 2012. A quella data, le DGE 2011 avevano abrogato le DGE 2004. Senza dubbio le DGE 2004 erano applicabili al momento della pubblicazione dell’IMI e in data 14 giugno 2010, quando le condizioni di ammissione dovevano sussistere. Tuttavia, in quel momento l’AACC non ha preso alcuna decisione definitiva in relazione alla questione se il ricorrente potesse vantare l’esperienza adeguata richiesta per essere assunto nel gruppo di funzioni III. Inoltre, le disposizioni transitorie, di cui all’articolo 14 delle DGE 2011, disciplinano la questione del superamento delle prove di selezione prima dell’entrata in vigore di tali DGE, la questione dei contratti in corso di esecuzione, la difficoltà risultante dalle assunzioni sulla base di una disposizione derogatoria di cui alle DGE 2004, la situazione dei giovani esperti in delegazione e il ricorso a borsisti.

23      Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 14 delle DGE 2011 non riguardano, invece, la questione della valutazione dei requisiti minimi di assunzione richiesti per ottenere un impiego come agente contrattuale nei diversi gruppi di funzioni e in particolare nel gruppo di funzioni III. Orbene, in via di principio, una disposizione transitoria è oggetto di un’interpretazione restrittiva, dal momento che deroga alle regole e ai principi di natura non transitoria che si applicherebbero immediatamente alle situazioni in questione in assenza di tale regime (ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 13 dicembre 2012, Mische/Commissione, T‑641/11 P, punto 45; sentenze del Tribunale del 30 settembre 2010, Vivier/Commissione, F‑29/05, punti 67 e 68, e giurisprudenza ivi citata, nonché Toth/Commissione, F‑107/05, punti 71 e 72, e giurisprudenza ivi citata). In mancanza di circostanze particolari che giustifichino un’interpretazione estensiva dell’articolo 14 delle DGE 2011, deriva da quanto precede che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, l’AACC doveva valutare l’esperienza acquisita dal ricorrente alla data del 14 giugno 2010 con riferimento alle DGE 2011.

24      Precisato quanto sopra, l’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), dell’allegato I delle DGE 2011 prevede che i «requisiti minimi per l’assunzione di un agente contrattuale» sono:

«[P]er il gruppo di funzioni III:

i. un livello di studi superiori attestato da un diploma,

o

ii. un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore e un’esperienza professionale adeguata di almeno tre anni. In tale contesto, un’esperienza professionale è considerata adeguata se ottenuta in uno degli ambiti di attività della Commissione […] in seguito al diploma che dia accesso a tale gruppo di funzioni,

o

iii. a titolo eccezionale e se l’interesse del servizio lo giustifica, una formazione professionale o un’esperienza professionale di livello equivalente; la [c]ommissione [p]aritaria viene annualmente informata dell’applicazione data a tale disposizione».

25      Secondo constante giurisprudenza, per l’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione è necessario prendere in considerazione non solo la sua formulazione e il suo contesto, ma anche gli scopi perseguiti dalla regolamentazione di cui fa parte (sentenza della Corte del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, punto 12; sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 luglio 2010, Commissione/Putterie-De-Beukelaer, T‑160/08 P, punto 70; sentenza del Tribunale del 10 marzo 2011, Begue e a./Commissione, F‑27/10, punto 40).

26      Nel caso di specie, è opportuno sottolineare anzitutto che, nel prevedere che i candidati debbano avere «un’esperienza professionale adeguata di almeno tre anni», l’IMI riproduce la terminologia sia dell’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), del RAA, sia dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), dell’allegato I delle DGE 2011.

27      In mancanza di un diploma che attesti un livello di studi superiori, l’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), del RAA richiede [nella versione in lingua francese, N.d.T.] o «une expérience professionnelle appropriée», se l’interessato ha raggiunto «un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur», o, se non è questo il caso, «une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent». L’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), dell’allegato I delle DGE 2011 riprende la stessa distinzione, la quale si ritrova nelle diverse versioni linguistiche del RAA e delle DGE 2011 [segnatamente, in tedesco «einschlägige Berufserfahrung» e «gleichwertige (…) Berufserfahrung», in inglese «appropriate professional experience» e «equivalent level», in italiano «esperienza professionale adeguata» e «esperienza professionale di livello equivalente», nonché in neerlandese «relevante beroepservaring» e «gelijkwaardige beroepservaring»].

28      Orbene, è opportuno considerare che, quando il legislatore e l’autorità amministrativa impiegano, nello stesso testo di portata generale, due termini distinti, ragioni di coerenza e di certezza giuridica si oppongono al fatto che a tali termini venga attribuito lo stesso significato. Ciò vale a fortiori quando tali termini hanno significati differenti nel linguaggio corrente. Questo è esattamente il caso degli aggettivi «adeguato» e «equivalente». Nel suo significato usuale, l’aggettivo «adeguato» significa «adatto ad un uso determinato», il che corrobora la seconda frase dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), ii), dell’allegato I delle DGE 2011. Al contrario, l’aggettivo «equivalente» significa «dello stesso valore» e ha pertanto un significato più restrittivo.

29      Inoltre, dalla sentenza Fares/Commissione, sopracitata, risulta che l’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), iii), del RAA deve intendersi nel senso che, quando l’interesse del servizio lo giustifica, l’istituzione può consentire l’accesso a un impiego del gruppo di funzioni III a un candidato che non è titolare né di un diploma di studi superiori né di un diploma di studi secondari che dia accesso all’istruzione superiore, ma può vantare una formazione professionale o un’esperienza professionale, che non risponderebbe ai criteri enunciati dall’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), i) e ii), ma il cui livello sarebbe equivalente a questi ultimi (sentenza Fares/Commissione, punto 19 supra, punto 50).

30      In altri termini, nell’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), iii), del RAA, come anche nell’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), dell’allegato 1 delle DGE 2011 e nell’IMI che ne richiama le disposizioni, il requisito dell’equivalenza rinvia ai criteri relativi al livello di studi e, ove necessario, all’esperienza professionale di cui all’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), i) e ii), e non direttamente agli incarichi relativi al gruppo di funzioni III, come sostenuto dalla Commissione nella decisione impugnata e nel rigetto del reclamo.

31      Infine, l’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), del RAA deriva dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, pag. 1). Orbene, anche se nel secondo considerando tale regolamento pone l’accento sulla necessità per «le Comunità [di] disporre di un’amministrazione pubblica europea di alta qualità», da tale obiettivo generale non è possibile trarre la conclusione che il requisito di un’esperienza professionale adeguata per accedere ai posti di lavoro del gruppo di funzioni III debba intendersi nel senso che esso richieda più restrittivamente un’esperienza di livello equivalente a quella che potrebbe essere acquisita all’interno di tale unico gruppo di funzioni.

32      Da quanto precede deriva che l’articolo 82, paragrafo 2, lettera b) del RAA, l’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), dell’allegato I delle DGE 2011 nonché l’IMI devono essere interpretati nel senso che il candidato all’assunzione come agente contrattuale nel gruppo di funzioni III deve poter vantare un’esperienza di tre anni che sia adatta alle funzioni vacanti senza, ciononostante, che essa sia equivalente a tali funzioni.

33      Tale interpretazione non è messa in discussione dall’articolo 7, paragrafo 3, delle DGE 2004, il quale precisa: «Per essere presa in considerazione [ai fini dell’inquadramento nel grado], l’esperienza professionale deve essere stata acquisita nell’ambito di un’attività corrispondente almeno al livello di requisiti richiesti per accedere al gruppo di funzioni interessato e in relazione ad uno dei settori di attività dell’istituzione. Essa viene presa in considerazione a partire dalla data alla quale l’interessato soddisfa i requisiti minimi richiesti per essere assunto, come definiti dall’articolo 2 (ivi compresa, ove necessario, ogni esigenza imposta da tale articolo in materia di esperienza professionale)».

34      Non solo l’articolo 7, paragrafo 3, delle DGE 2004 non era più in vigore al momento dell’adozione della decisione impugnata, ma, inoltre, si limitava a precisare che, per essere presa in considerazione in vista di un inquadramento nel grado degli agenti contrattuali, l’esperienza professionale doveva essere stata acquisita nell’ambito di un’attività corrispondente almeno al livello di requisiti richiesti per accedere al gruppo di funzioni interessato, vale a dire nell’ambito di un’attività corrispondente all’«esperienza professionale adeguata» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), delle DGE 2004.

35      Nel caso di specie, la questione posta all’AACC era dunque se, in vista di un esame in concreto degli incarichi portati a termine nel corso della sua precedente attività (sentenza Fares/Commissione, punto 19 supra, punti 63 e 64), il ricorrente avesse acquisito, al 14 giugno 2010, un’esperienza di tre anni adeguata per l’esercizio delle funzioni di assistente finanziario del gruppo di funzioni III, come descritte nell’IMI, ma non accertare se potesse già vantare un’esperienza dello stesso valore delle funzioni così descritte.

36      Ne consegue che, rifiutando di assumere il ricorrente come assistente finanziario nel gruppo di funzioni III per la ragione che non aveva «acquisito, alla data del 14 giugno 2010, tre anni di esperienza professionale equivalente a [incarichi relativi al gruppo di funzioni] III», l’AACC ha trascurato l’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), del RAA, l’articolo 1, punto 3, lettera c), dell’allegato I delle DGE 2011 e l’IMI.

37      La prima censura è pertanto fondata.

38      Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata sarebbe viziata da errore manifesto di valutazione. Egli afferma che la sua esperienza professionale era effettivamente «equivalente» a quella risultante dall’adempimento di incarichi relativi al gruppo di funzioni III e che superava ampiamente i tre anni richiesti. A tale riguardo, le sue affermazioni si basano sulla descrizione dei posti che aveva occupato e sulle valutazioni dei suoi superiori riportate nei suoi rapporti informativi 2007, 2009 e 2010 e sulla nota del 1° dicembre 2011 del capo unità sotto la cui direzione aveva lavorato.

39      Dal momento che il primo motivo è fondato e che risulta che l’AACC doveva limitarsi ad esaminare se l’esperienza professionale del ricorrente potesse essere qualificata come «adeguata» per l’esercizio delle funzioni di assistente finanziario del gruppo di funzioni III come descritte nell’IMI, il Tribunale non è in grado di verificare se la Commissione abbia compiuto un errore manifesto di valutazione nel considerare che il ricorrente non potesse vantare un’esperienza professionale «equivalente a [incarichi relativi al gruppo di funzioni] III», a meno di fondare esso stesso il suo ragionamento su una premessa di diritto inesatta.

 Sulla domanda di risarcimento

40      Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata gli ha provocato un danno materiale, poiché, in assenza di tale decisione, sarebbe stato assunto come agente contrattuale del gruppo di funzioni III nell’ottobre del 2011, con una retribuzione più alta di quella che continua a percepire con il suo impiego nel gruppo di funzioni I.

41      è necessario tuttavia rilevare che la decisione impugnata deve essere annullata perché l’AACC ha rifiutato di assumere il ricorrente come assistente finanziario del gruppo di funzioni III sulla base di un’interpretazione errata dell’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), del RAA, dell’articolo 1, punto 3, lettera c), dell’allegato I delle DGE 2011 e dell’IMI. Inoltre, in conformità con l’articolo 266 TFUE, spetta all’istituzione da cui promana l’atto annullato «prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta», sentenza di cui essa è destinataria. Infine, l’AACC dispone di un ampio potere discrezionale quando è chiamata a verificare se le attività effettivamente compiute dal candidato all’assunzione come agente contrattuale in un impiego del gruppo di funzioni III possano costituire un’esperienza professionale adeguata di almeno tre anni.

42      Pertanto, dal momento che la Commissione è chiamata ad esercitare nuovamente, alla luce della motivazione della presente sentenza, il suo potere discrezionale in merito all’esperienza professionale di cui si è avvalso il ricorrente, il Tribunale non può, senza sostituire la sua valutazione a quella della Commissione, condannarla a pagare al ricorrente un importo equivalente alla differenza tra la retribuzione che ha continuato a percepire nel suo impiego nel gruppo di funzioni I e il trattamento che gli sarebbe stato accordato nel gruppo di funzioni III.

 Sulle spese

43      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo ottavo del titolo secondo del suddetto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

44      Dalla motivazione enunciata nella presente sentenza risulta che la Commissione sia rimasta sostanzialmente soccombente. Inoltre, il ricorrente, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto che essa sia condannata alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Commissione dovrà sopportare le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione europea, del 6 marzo 2012, recante diniego di assumere il sig. Marques come agente contrattuale del gruppo di funzioni III, è annullata.

2)      Il ricorso è respinto per il resto.

3)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Marques.

Van Raepenbusch

Barents

Bradley

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 settembre 2013.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Lingua processuale: il francese.