Language of document : ECLI:EU:T:2013:534





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 ottobre 2013 –
Italia / Commissione

(causa T‑248/10)

«Regime linguistico – Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori – Scelta della seconda lingua fra tre lingue – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27, primo comma, e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dell’allegato III dello Statuto – Obbligo di motivazione – Principio di non discriminazione»

1.                     Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Parità di trattamento – Requisito di conoscenze linguistiche specifiche – Motivazione – Giustificazione in base all’interesse del servizio – Rispetto del principio di proporzionalità [Statuto dei funzionari, artt. 1 quinquies, § 1 e 6, 27, primo comma, e 28, f); allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1] (v. punti 29-41)

2.                     Ricorso dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento di bandi di concorsi generali – Legittimo affidamento dei candidati prescelti – Assenza di rimessa in discussione dei risultati dei concorsi (Art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91) (v. punti 45-51)

Oggetto

Domanda di annullamento del bando di concorso generale EPSO/AD/177/10 – Amministratori (AD 5), nei settori «Amministrazione pubblica europea», «Diritto», «Economia», «Audit» e «Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)» (GU 2010, C 64 A, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il bando di concorso generale EPSO/AD/177/10, volto a costituire elenchi di riserva per l’assunzione di amministratori (AD 5) nei settori «Amministrazione pubblica europea», «Diritto», «Economia», «Audit» e «Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)», è annullato.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica italiana.