Ricorso proposto il 28 maggio 2010 - medi / UAMI - Deutsche Medi Präventions (deutschemedi.de)
(Causa T-247/10)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: medi GmbH & Co. KG (Bayreuth, Germania) (rappresentanti: avv.ti D. Terheggen, H. Lindner e T. Kiputh)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Deutsche Medi Präventions GmbH (Düsseldorf, Germania)
Conclusioni della ricorrente
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 marzo 2010, procedimento R 1366/2008-4;
respingere la domanda di registrazione di marchio comunitario EM 5 089 099 nella sua interezza;
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Deutsche Medi Präventions GmbH.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo "deutschemedi.de" per servizi della classe 35.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo tedesco "medi.eu" per prodotti e servizi delle classi 5, 10, 35, 39, 41, 42 e 44; marchio denominativo tedesco "medi welt" per prodotti e servizi delle classi 5, 10, 35, 38, 39, 41, 42, 43 e 44; marchio denominativo tedesco "medi-Verband" per prodotti e servizi delle classi 5, 10, 35, 38, 39, 41, 42, 43 e 44; marchio denominativo comunitario "World of medi" per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 10, 35, 41 e 42; marchio figurativo tedesco contenente gli elementi denominativi "medi Ich fühl mich besser" per prodotti e servizi delle classi 5, 10, 35, 38, 39, 41, 42, 43 e 44; denominazione commerciale e sociale impiegata nel commercio nel territorio dell'Unione contenente l'elemento denominativo "medi" per tutti i prodotti e sevizi dei summenzionati marchi.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto dell'opposizione.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, nn. 1 e 4, del regolamento (CE) n. 207/2009
1, in quanto sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi contrapposti e la ricorrente avrebbe dimostrato di essere titolare dei diritti commerciali e societari corrispondenti nonché violazione del diritto ad essere sentiti ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 207/2009.
____________1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).