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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud v Teplicích (Repubblica ceca) il 30 novembre 2023 – Innogy Energie, s.r.o. / QS

(Causa C-749/23, Innogy Energie)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Okresní soud v Teplicích

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Innogy Energie, s.r.o.

Convenuto: QS

Questioni pregiudiziali

Se la ratio e la finalità della direttiva 93/13/CEE 1 ostino a che l’articolo 3 di tale direttiva, in combinato disposto con il punto 1, lettera e), dell’allegato, relativo alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con l’articolo 5, relativo alla redazione delle clausole in modo chiaro e comprensibile, e conformemente al principio di effettività di cui all’articolo 7 della medesima direttiva, sia interpretato nel senso che una penale contrattuale inserita in un contratto di adesione in una sezione intitolata «Altre clausole» a pagina 1/2 (la prima pagina del contratto), sebbene (contrariamente alla prassi abituale nei contratti stipulati con i consumatori) in tale «prima» pagina non siano riportati i dati identificativi delle parti e non vi sia nulla di materialmente compilato e la penale contrattuale stessa, essendo incorporata nella sezione «Altre clausole», sembri priva d’importanza, è considerata parte integrante del contratto scritto concluso tra il consumatore e il fornitore [di energia elettrica], in quanto si può richiedere al consumatore che presti piena attenzione a tale pagina del contratto quando la seconda pagina del contratto (2/2), che è effettivamente compilata e firmata, contiene un’indicazione sufficiente del fatto che si tratta della seconda pagina del contratto, essendo contrassegnata con «2/2».

Se la ratio e la finalità della direttiva 93/13/CEE ostino a che l’articolo 3 di tale direttiva, in combinato disposto con il punto 1, lettera e), dell’allegato alla stessa e/o con l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/944 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, sia interpretato nel senso che, quando un fornitore di energia a prezzo fisso rescinde un contratto con il consumatore concluso a tempo determinato perché il consumatore non ha adempiuto alle sue obbligazioni, non è rilevante l’importo della perdita economica diretta effettivamente subita dal fornitore a causa della risoluzione anticipata di tale contratto.

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1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

1 Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125).