Language of document : ECLI:EU:C:2019:622

Causa C411/17

InterEnvironnement Wallonie ASBL
e
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL

contro

Conseil des ministres

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio)]

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2019

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Espoo – Convenzione di Aarhus – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 6, paragrafo 3 – Nozione di “progetto” – Valutazione delle incidenze sul sito interessato – Articolo 6, paragrafo 4 – Nozione di “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” – Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 2009/147/CE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Direttiva 2011/92/UE – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di “progetto” – Articolo 2, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 1 – Valutazione dell’impatto ambientale – Articolo 2, paragrafo 4 – Esenzione dalla valutazione – Abbandono progressivo dell’energia nucleare – Normativa nazionale che prevede, da un lato, la ripresa, per un periodo di quasi dieci anni, dell’attività di produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare non in funzione, rinviando in tal modo di dieci anni la data inizialmente fissata dal legislatore nazionale per la sua disattivazione e la fine della sua attività e, dall’altro, il rinvio, anch’esso di dieci anni, del termine inizialmente previsto da questo medesimo legislatore per la disattivazione e la fine della produzione industriale di energia elettrica di una centrale in attività – Assenza di una valutazione dell’impatto ambientale»

1.        Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 2011/92 – Progetto – Nozione – Misure legislative che prevedono la ripresa dell’attività di una centrale nucleare e il rinvio della disattivazione di un’altra centrale nucleare – Lavori di modernizzazione inscindibilmente connessi a dette misure – Inclusione – Necessità, per determinati lavori, del rilascio di nuove autorizzazioni – Irrilevanza

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92, art. 1, § 2, a), primo trattino]

(v. punti 61‑71)

2.        Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 2011/92 – Sottoposizione a valutazione di progetti rientranti nelle classi elencate nell’allegato I – Progetti relativi a centrali nucleari – Modifiche o estensioni di un progetto – Nozione – Proroga dell’autorizzazione di produzione di energia elettrica per una centrale nucleare – Inclusione

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92, artt. 2, § 1, 4, § 1, e 7, § 1, e allegato I, punti 2, b), e 24]

(v. punti 73‑76, 78‑81)

3.        Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 2011/92 – Obbligo per le autorità competenti di effettuare la valutazione prima di autorizzare – Nozione di autorizzazione – Legge che definisce le caratteristiche essenziali del progetto – Inclusione – Necessità di rilascio di ulteriori autorizzazioni – Irrilevanza

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92, artt. 1, § 2, c), e 2, § 1]

(v. punti 82‑84, 87, 88, 91, 92, 94, dispositivo 1)

4.        Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 2011/92 – Obbligo per le autorità competenti di effettuare la valutazione prima di autorizzare – Facoltà di esenzione – Rischio per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica – Inclusione – Presupposti

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92, artt. 2, § 4, e 7)

(v. punto 102, dispositivo 2)

5.        Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 2011/92 – Ambito di applicazione – Progetto adottato mediante un atto legislativo nazionale – Esclusione – Presupposti – Valutazione da parte del giudice nazionale

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92, art. 1, § 4)

(v. punti 104‑108, 110, 111, 114, dispositivo 3)

6.        Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Zone speciali di conservazione – Obblighi degli Stati membri – Opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito – Nozione di progetto su un sito protetto – Proroga dell’autorizzazione di produzione di energia elettrica da parte di una centrale nucleare – Inclusione – Presupposti

[Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, § 3; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92, art. 1, § 2, a)]

(v. punti 124‑133)

7.        Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Zone speciali di conservazione – Obblighi degli Stati membri – Opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito – Presupposti – Rischio di incidenza significativa sul sito interessato – Nozione – Proroga dell’autorizzazione di produzione di energia elettrica da parte di una centrale nucleare ubicata in prossimità di un sito protetto – Inclusione

(Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, § 3)

(v. punti 134‑139)

8.        Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Zone speciali di conservazione – Obblighi degli Stati membri – Opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito – Necessità di realizzare la valutazione prima dell’approvazione del piano o un progetto da parte delle autorità competenti

(Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, § 3)

(v. punti 140‑145, dispositivo 4)

9.        Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Autorizzazione di un piano o di un progetto su un sito protetto per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico – Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico – Nozione – Sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica – Inclusione – Presupposti – Pubblica sicurezza – Minaccia grave ed effettiva di interruzione dell’approvvigionamento di energia elettrica – Inclusione

[Art. 194, § 1, b), TFUE; direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, § 4]

(v. punti 155‑159, dispositivo 5)

10.      Ambiente – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Direttive 92/43 e 2011/92 – Annullamento da parte del giudice nazionale di misure incompatibili con gli obblighi derivanti dalle direttive – Possibilità di mantenere gli effetti delle misure di cui trattasi – Presupposti

(Art. 4, § 3, TUE; direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, § 3; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92)

(v. punti 170‑182, dispositivo 6)

Sintesi

Con sentenza Inter‑Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17), pronunciata il 29 luglio 2019, la Corte, riunita in Grande Sezione, si è pronunciata sull’interpretazione della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), e della direttiva 2011/92, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (2). Questa sentenza s’inserisce nel contesto di una controversia che contrappone due associazioni, Inter‑Environnement Wallonie ASBL e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL, il cui oggetto sociale è la tutela dell’ambiente e delle condizioni di vita, al Consiglio dei Ministri (Belgio), relativamente alla legge mediante la quale il Regno del Belgio, da un lato, ha previsto la ripresa, per un periodo di quasi dieci anni, dell’attività di produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare non in funzione e, dall’altro, ha rinviato di dieci anni il termine inizialmente previsto per la disattivazione e la cessazione della produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare in attività. Tali associazioni contestano alle autorità belghe essenzialmente di aver adottato la legge di cui trattasi senza rispettare i requisiti di valutazione preliminare imposti dalle direttive summenzionate.

In tale contesto, la Corte ha stabilito che le misure controverse relative al prolungamento della produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare costituiscono un «progetto» ai sensi delle direttive 2011/92 e 92/43, in quanto implicano necessariamente lavori di ampia portata che modificano la realtà fisica dei siti interessati. In linea di principio, detto progetto deve essere sottoposto a una valutazione dell’impatto ambientale e della sua incidenza sui siti protetti interessati, prima dell’adozione di dette misure. La circostanza che l’attuazione di queste ultime implichi l’adozione di atti successivi, come il rilascio, per una delle centrali interessate, di una nuova autorizzazione individuale di produzione di energia elettrica a fini industriali, non è al riguardo determinante. I lavori inscindibilmente connessi alle suddette misure devono essere parimenti sottoposti a una simile valutazione prima dell’adozione di queste medesime misure, qualora la loro natura e i loro potenziali effetti sull’ambiente siano sufficientemente individuabili in tale fase.

In forza della direttiva 2011/92, uno Stato membro è autorizzato a esentare un siffatto progetto da una valutazione dell’impatto ambientale al fine di garantire la sicurezza del suo approvvigionamento di energia elettrica solo nel caso in cui esso dimostri segnatamente che il rischio per la sicurezza di tale approvvigionamento è ragionevolmente probabile e che il progetto in questione presenta un carattere di urgenza tale da giustificare l’assenza di una simile valutazione. Detta possibilità di esenzione, tuttavia, non fa venir meno l’obbligo di valutazione ambientale collegato a progetti che, come quello controverso nel procedimento principale, hanno un impatto transfrontaliero.

Inoltre, se l’obiettivo di garantire, in ogni momento, la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica di uno Stato membro costituisce un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi della direttiva 92/43, che giustifica la realizzazione del progetto malgrado una valutazione negativa e in mancanza di soluzioni alternative, tuttavia, diverso è il caso in cui nel sito protetto sul quale può incidere un progetto si trovino un tipo di habitat naturale o una specie prioritari. In un tal caso, soltanto la necessità di scongiurare una minaccia grave ed effettiva di interruzione dell’approvvigionamento di energia elettrica dello Stato membro interessato è tale da costituire un motivo di sicurezza pubblica ai sensi della direttiva di cui trattasi e può integrare una giustificazione siffatta. Infine, la Corte ha stabilito che un giudice nazionale può, se il diritto interno lo consente, eccezionalmente mantenere gli effetti di misure, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che siano state adottate in violazione degli obblighi sanciti dalle direttive 2011/92 e 92/43, qualora tale mantenimento sia giustificato da considerazioni imperative connesse alla necessità di scongiurare una minaccia grave ed effettiva di interruzione dell’approvvigionamento di energia elettrica dello Stato membro interessato, cui non si potrebbe far fronte mediante altri mezzi e alternative, in particolare nell’ambito del mercato interno. Detto mantenimento può coprire soltanto il lasso di tempo strettamente necessario per porre rimedio a tale illegittimità.


1      Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7), come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 193).


2      Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).