Language of document : ECLI:EU:C:2021:595

Causa C535/19

A

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts)]

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell’Unione – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Prestazioni di malattia – Nozione – Articolo 4 e articolo 11, paragrafo 3, lettera e) – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Diritto di soggiorno superiore a tre mesi – Condizione di disporre di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi – Articolo 24 – Parità di trattamento – Cittadino di uno Stato membro senza attività economica che soggiorna legalmente nel territorio di un altro Stato membro – Rifiuto dello Stato membro ospitante di iscrivere detta persona al proprio sistema pubblico di assicurazione malattia»

1.        Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Normativa dell’Unione – Ambito di applicazione ratione materiae – Prestazioni di malattia – Nozione – Prestazioni di cure mediche finanziate dallo Stato – Inclusione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 3, § 1, a), e § 5]

(v. punti 32, 34-36, 38 e dispositivo 1)

2.        Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Legislazione applicabile – Cittadino di uno Stato membro senza attività economica che soggiorna legalmente nel territorio di un altro Stato membro – Applicazione della normativa dello Stato membro di residenza – Normativa di quest’ultimo Stato membro che esclude tale cittadino dal diritto di essere iscritto al suo sistema pubblico di assicurazione malattia – Inammissibilità

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 11, § 3, a); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 7, § 1, b)]

(v. punti 45, 50, 63, dispositivo 2)

3.        Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Parità di trattamento – Cittadino di uno Stato membro senza attività economica che soggiorna legalmente nel territorio di un altro Stato membro – Affiliazione del suddetto cittadino al sistema pubblico di assicurazione malattia dello Stato membro ospitante – Direttiva 2004/38 – Condizioni del diritto di soggiorno in virtù del diritto dell’Unione – Condizione di disporre di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi – Possibilità per lo Stato membro ospitante di prevedere condizioni al fine di evitare un onere irragionevole per le sue finanze pubbliche

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 4, § 3, a); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 7, § 1, b)]

(v. punti 55-59, 63, dispositivo 2)


Sintesi

La Corte conferma il diritto dei cittadini dell’Unione economicamente inattivi, residenti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di origine, di essere iscritti al sistema pubblico di assicurazione malattia dello Stato membro ospitante

Il diritto dell’Unione non impone tuttavia l’obbligo di iscrizione gratuita a detto sistema

A, cittadino italiano coniugato con una cittadina lettone, ha lasciato l’Italia e si è stabilito in Lettonia per raggiungere la moglie e i loro due figli minorenni.

Poco dopo il suo arrivo in Lettonia, il 22 gennaio 2016, egli ha chiesto al Latvijas Nacionālais Veselības dienests (Servizio sanitario nazionale, Lettonia) di iscriverlo al sistema pubblico di assicurazione malattia obbligatoria lettone. La sua domanda è stata respinta con decisione del 17 febbraio 2016, confermata dal Ministero della Salute, con la motivazione che A non rientrava in alcuna delle categorie di beneficiari delle cure mediche finanziate dallo Stato dal momento che egli non era né lavoratore dipendente né lavoratore autonomo in Lettonia.

Poiché il suo ricorso avverso la decisione di rigetto delle autorità lettoni è stato respinto, A ha interposto appello dinanzi all’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia), che ha parimenti adottato una sentenza sfavorevole al medesimo.

È in tale contesto che l’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), investita di un’impugnazione proposta da A, ha deciso di interrogare la Corte sulla compatibilità del rigetto della domanda di A da parte delle autorità lettoni con il diritto dell’Unione nei settori della cittadinanza e della sicurezza sociale.

Nella sua sentenza, pronunciata in Grande Sezione, la Corte conferma il diritto dei cittadini dell’Unione economicamente inattivi, residenti in uno Stato membro diverso da quello di origine, di essere iscritti al sistema pubblico di assicurazione malattia dello Stato membro ospitante, al fine di beneficiare di prestazioni di cure mediche finanziate da tale Stato. La Corte precisa, tuttavia, che il diritto dell’Unione non impone l’obbligo di iscrizione gratuita a detto sistema.

Giudizio della Corte

In un primo tempo, la Corte verifica l’applicabilità del regolamento n. 883/2004 a prestazioni mediche come quelle di cui trattasi nel procedimento principale. Essa conclude che prestazioni finanziate dallo Stato ed erogate, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, alle persone rientranti nelle categorie di beneficiari definite dalla normativa nazionale, costituiscono «prestazioni di malattia», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 (1). Tali prestazioni rientrano quindi nell’ambito di applicazione del regolamento in parola, non costituendo prestazioni di «assistenza sociale e medica» escluse da siffatto ambito di applicazione (2).

In un secondo momento, la Corte esamina, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 nonché l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 (3) ostino a una normativa nazionale che esclude dal diritto di essere iscritti al sistema pubblico di assicurazione malattia dello Stato membro ospitante, al fine di beneficiare di prestazioni di cure mediche finanziate da tale Stato, i cittadini dell’Unione economicamente inattivi, cittadini di un altro Stato membro, rientranti, in forza dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento in parola, nella sfera di applicazione della normativa dello Stato membro ospitante e che esercitano il loro diritto di soggiornare nel territorio di quest’ultimo conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva menzionata.

A tal riguardo, la Corte fa presente, anzitutto, che, nell’ambito del sistema di norme di conflitto istituito dal regolamento n. 883/2004 (4), volto a determinare la normativa nazionale applicabile all’erogazione delle prestazioni di sicurezza sociale, le persone economicamente inattive rientrano, in linea di principio, nella sfera di applicazione dello Stato membro di residenza.

Essa sottolinea, poi, che, nello stabilire le condizioni per l’esistenza del diritto di essere iscritti ad un regime di previdenza sociale, gli Stati membri sono tenuti a rispettare le disposizioni del diritto dell’Unione in vigore. In particolare, poiché le norme di conflitto previste dal regolamento n. 883/2004 si impongono imperativamente agli Stati membri, questi ultimi non possono determinare in quale misura sia applicabile la propria normativa o quella di un altro Stato membro.

Pertanto, uno Stato membro non può, in forza della sua normativa nazionale, rifiutare di iscrivere al proprio sistema pubblico di assicurazione malattia un cittadino dell’Unione che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, relativo alla determinazione della legislazione applicabile, rientri nella sfera di applicazione della normativa di tale Stato membro.

La Corte analizza, infine, l’incidenza sull’iscrizione alla sicurezza sociale dello Stato membro ospitante delle disposizioni della direttiva 2004/38, e in particolare del suo articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Da quest’ultima disposizione discende che, per tutta la durata del soggiorno nel territorio dello Stato membro ospitante superiore a tre mesi e inferiore a cinque anni, il cittadino dell’Unione economicamente inattivo deve segnatamente disporre, per sé stesso e per i propri familiari, di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi al fine di non diventare un onere eccessivo per le finanze pubbliche di tale Stato membro.

Per quanto riguarda l’articolazione tra suddetta condizione di un soggiorno conforme alla direttiva 2004/38 e l’obbligo di iscrizione derivante dal regolamento n. 883/2004, la Corte precisa che lo Stato membro ospitante di un cittadino dell’Unione economicamente inattivo può prevedere che l’accesso a tale sistema non sia gratuito al fine di evitare che lo stesso cittadino divenga un onere eccessivo per le finanze pubbliche di detto Stato membro.

La Corte considera, infatti, che lo Stato membro ospitante ha il diritto di subordinare l’iscrizione al proprio sistema pubblico di assicurazione malattia di un cittadino dell’Unione economicamente inattivo, che soggiorna nel suo territorio sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, a condizioni, quali la conclusione o il mantenimento, da parte di tale cittadino, di un’assicurazione malattia privata che copra tutti i rischi, la quale consenta il rimborso allo Stato membro di cui trattasi delle spese sanitarie sostenute da quest’ultimo a favore di suddetto cittadino o il pagamento, da parte del cittadino in parola, di un contributo al sistema pubblico di assicurazione malattia dello Stato in discussione. Spetta tuttavia allo Stato membro ospitante garantire il rispetto del principio di proporzionalità in siffatto contesto e quindi che non sia eccessivamente difficile per lo stesso cittadino rispettare le condizioni summenzionate.

La Corte conclude che l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, letto alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, osta a una normativa nazionale che esclude dal diritto di essere iscritti al sistema pubblico di assicurazione malattia dello Stato membro ospitante, al fine di beneficiare di prestazioni di cure mediche finanziate da tale Stato, i cittadini dell’Unione economicamente inattivi, cittadini di un altro Stato membro, rientranti, in forza di tale regolamento, nella sfera di applicazione della normativa dello Stato membro ospitante e che esercitano il loro diritto di soggiornare nel territorio di quest’ultimo conformemente alla direttiva in parola.

Tali disposizioni non ostano, per contro, a che l’affiliazione di tali cittadini dell’Unione a detto sistema non sia gratuita, al fine di evitare che i cittadini in parola diventino un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante.


1      Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del mercoledì 16 settembre 2009 (GU 2009, L 284, pag. 4) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»).


2      In forza dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2004.


3      Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77 e rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35).


4      Articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004.