Language of document : ECLI:EU:F:2008:48

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)

24 aprile 2008

Causa F‑74/06

Pavlos Longinidis

contro

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Riassegnazione – Commissione di ricorso – Composizione e regolamento interno – Comportamento sleale – Licenziamento – Motivazione – Errore manifesto di valutazione – Sviamento di potere»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Longinidis chiede l’annullamento della decisione della direzione del Cedefop 30 novembre 2005, con cui è stato posto fine al suo contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato, della decisione della direzione del Cedefop 10 marzo 2006, recante rigetto della sua domanda diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione di cui sopra, della decisione della direzione del Cedefop 9 dicembre 2005, con cui egli è stato riassegnato al posto di consigliere presso la detta direzione, della decisione della commissione di ricorso del Cedefop 24 maggio 2006, recante rigetto del reclamo del ricorrente volto ad ottenere l’annullamento delle decisioni di licenziamento e di riassegnazione di cui sopra, della decisione della direzione del Cedefop 11 novembre 2005, con cui è stata modificata la composizione della commissione di ricorso, della decisione della commissione di ricorso del Cedefop 14 novembre 2005, con cui è stato modificato il suo regolamento interno, della decisione della commissione di ricorso del Cedefop 10 marzo 2006, recante rigetto del reclamo del ricorrente contro le due ultime decisioni, della decisione della direzione del Cedefop 28 aprile 2006, recante rigetto della domanda del ricorrente diretta a far escludere il direttore aggiunto del Cedefop dalla conduzione di un’indagine amministrativa che lo riguardava, e della decisione della commissione di ricorso del Cedefop 9 maggio 2006, relativa al reclamo presentato dalla sig.ra C., agente temporaneo del Cedefop.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Obbligo di motivazione – Portata

[Statuto dei funzionari, art. 25, secondo comma; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 11 e 47, lett. c)]

2.      Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Potere discrezionale dell’amministrazione

[Regime applicabile agli altri agenti, artt. 47, lett. c), e 49, n. 1]

3.      Funzionari – Organizzazione dei servizi – Assegnazione del personale

(Statuto dei funzionari, art. 7)

1.      Nessun motivo imperativo permette di escludere gli agenti temporanei da una tutela contro i licenziamenti ingiustificati, in particolare quando essi sono vincolati da un contratto a tempo indeterminato o quando essi, vincolati da un contratto a tempo determinato, sono licenziati prima della scadenza di quest’ultimo. Orbene, per garantire una tutela sufficiente in tal senso, è importante consentire, da un parte, agli interessati di accertarsi che i loro interessi legittimi siano stati rispettati o lesi nonché di valutare l’opportunità di adire il giudice e, dall’altra, a quest’ultimo di esercitare il suo sindacato, il che equivale a riconoscere l’esistenza di un obbligo di motivazione a carico dell’autorità competente.

In presenza di un provvedimento di licenziamento di un agente assunto con contratto a tempo indeterminato, un’importanza particolare inerisce al fatto che i motivi su cui si basa tale provvedimento siano, in linea di massima, chiaramente enunciati per iscritto, di preferenza nel testo stesso della decisione interessata. È infatti solo questo atto, la cui legittimità si valuta alla data in cui viene adottato, che concretizza la decisione dell’istituzione. Tuttavia, l’obbligo di enunciare i motivi del licenziamento può altresì considerarsi rispettato se l’interessato è stato debitamente informato, nel corso di colloqui con la sua gerarchia, di tali motivi e se la decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione è intervenuta entro breve termine dopo il verificarsi di tali colloqui. La detta autorità può anche, se del caso, integrare tale motivazione nella fase della risposta al reclamo presentato dall’interessato.

L’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione dispone di un ampio potere discrezionale in materia di licenziamento e, pertanto, il sindacato del giudice comunitario è limitato alla verifica dell’insussistenza di errore manifesto o di sviamento di potere.

(v. punti 49, 51 e 84)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 dicembre 2000, causa T‑223/99, Dejaiffe/UAMI (Racc. PI pagg. I‑A‑277 e II‑1267, punto 53); 6 febbraio 2003, causa T‑7/01, Pyres/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑37 e II‑239, punto 50)

Tribunale della funzione pubblica: 26 ottobre 2006, causa F‑1/05, Landgren/ETF (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑123 e II‑A‑1‑459, oggetto di impugnazione davanti al Tribunale di primo grado, causa T‑404/06 P, punti 73‑75 e 79)

2.      Alla luce dell’ampio potere discrezionale di cui dispone l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, in caso di illecito tale da giustificare il licenziamento di un agente temporaneo, nulla obbliga la detta autorità ad avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti anziché ricorrere alla facoltà di risoluzione unilaterale del contratto prevista all’art. 47, lett. c), del Regime applicabile agli altri agenti. Solo nell’ipotesi in cui l’autorità intenda licenziare un agente temporaneo, senza preavviso, in caso di grave inadempimento degli obblighi ai quali egli è tenuto, occorre avviare, come previsto dall’art. 49, n. 1, del Regime applicabile agli altri agenti, il procedimento disciplinare previsto dall’allegato IX dello Statuto per i funzionari e applicabile per analogia agli agenti temporanei. Per giunta, nulla impedisce all’amministrazione di avviare un procedimento disciplinare anche dopo la risoluzione del contratto di agente temporaneo, con preavviso, se appare successivamente che i fatti imputati all’interessato sono sufficientemente gravi per avviare un siffatto procedimento.

(v. punti 115 e 116)

3.      In caso di modifica delle funzioni attribuite ad un funzionario, il principio della corrispondenza tra grado e posto implica un raffronto non già tra le funzioni attuali e quelle anteriori dell’interessato, ma tra le sue funzioni attuali e il suo grado gerarchico.

Per giunta, perché un provvedimento di riassegnazione violi il principio di corrispondenza tra grado e posto, non è sufficiente che esso comporti un cambiamento e neanche una diminuzione qualsiasi delle attribuzioni del funzionario, ma occorre che le sue nuove funzioni restino, complessivamente, nettamente inferiori a quelle corrispondenti al suo grado e al suo posto, considerata la loro natura, la loro importanza e la loro ampiezza.

(v. punti 142 e 143)

Riferimento:

Corte: 23 marzo 1988, causa 19/87, Hecq/Commissione (Racc. pag. 1681, punto 7)

Tribunale di primo grado: 10 luglio 1992, cause riunite T‑59/91 e T‑79/91, Eppe/Commissione (Racc. pag. II‑2061, punto 49); 28 maggio 1998, cause riunite T‑78/96 e T‑170/96, W/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑239 e II‑745, punto 104); 16 aprile 2002, causa T‑51/01, Fronia/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑43 e II‑187, punto 53), e 21 settembre 2004, causa T‑325/02, Soubies/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑241 e II‑1067, punto 55)