Ricorso presentato l'11 dicembre 2006 - Italia/Commissione
(Causa T-394/06)
Lingua processuale: italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Aiello, Avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
- annullare la decisione della Commissione C (2006) 4324 del 03.10.2006, notificata in pari data, nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario ed imputa a carico del bilancio della Repubblica italiana le conseguenze finanziarie da applicare, nell'ambito della liquidazione delle spese finanziate dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia, sezione garanzia, casi di irregolarità commesse da alcuni operatori
Motivi e principali argomenti
Nel presente ricorso la Repubblica italiana si oppone all'esclusione del finanziamento comunitario, e alla conseguente imputazione al bilancio dello Stato italiano, delle conseguenze finanziere relative a 157 casi di irregolarità, per l'ammontare complessivo della somma di 310.849.495,98 Euro, di fronte ai quali la Ricorrente non avrebbe reagito, avviando la procedura di recupero, colla diligenza dovuta.
A sostegno delle proprie pretensioni, la Ricorrente, che contesta l'esistenza di una qualsiasi negligenza da parte sua, fa valere:
- La violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72.
1- La violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune
2, e del Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune
3.
____________1 - GU L 67, del 14.3.1999, pag. 11.2 - GU L 94, del 28.4.1970, pag. 13.3 - GU L 160, del 26.6.1999, pag. 103.