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Ricorso proposto il 6 gennaio 2014 – Simet/Commissione

(Causa T-15/14)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Simet SpA (Rossano Calabro, Italia) (rappresentanti: A. Clarizia e P. Clarizia, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la Decisione della Commissione del 2 ottobre 2013 – C(2013) 6251 final – relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e dell’articolo 62 dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo – Aiuto di Stato SA.33.037 (2012/C) – Italia – Compensazione di SIMET S.p.A. per l’esercizio di servizi di trasporto pubblico dal 1987 al 2003.

Condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la Decisione della Commissione europea del 2 ottobre 2013 - C(2013) 6251 final, secondo cui i pagamenti di compensazione a favore di SIMET, attribuiti da una sentenza del Consiglio di Stato italiano e notificati dalle autorità nazionali, costituirebbero un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e che tale misura non sarebbe stata dispensata dall’obbligo di notifica preventiva in base all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69.

La SIMET sottolinea a questo riguardo che la controversia decisa dal giudice nazionale riguardava il risarcimento del danno subito dalla Ricorrente per i profili di illegittimità che avevano caratterizzato gli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) in relazione all’esercizio delle attività di servizio pubblico di trasporto interregionale su gomma rese nel periodo compreso tra il 1987 e il 2003.

A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente fa valere:

1.    l’incompatibilità della normativa interna, sulla base della quale il MIT aveva disciplinato l’attività d’impresa della SIMET, nel periodo preso in esame dalla sentenza del Consiglio di Stato, con il Regolamento (CEE) n. 1191/69, il quale, a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (CEE) n. 1893/91, vietava agli Stati membri di assoggettare le imprese che, al pari della SIMET, svolgono servizio di trasporto interregionale di persone su autobus, a qualsiasi obbligo di servizio pubblico;

2.    che, a differenza di quanto sostenuto dalla Commissione, SIMET era assoggettata ad obblighi di servizio pubblico, in quanto gli atti autoritativi di concessione adottati dal MIT, per la fornitura di servizi interregionali di trasporto passeggeri tramite autobus, in conformità a quanto richiesto dalla normativa italiana, hanno chiaramente eliminato qualsiasi autonomia di SIMET nello svolgimento della propria attività imprenditoriale in quanto direttamente conformata ed imposta dall’amministrazione;

3.    la violazione dei principi in materia di risarcibilità del danno subito dai privati per violazione del diritto UE, principi in base ai quali se un’autorità di uno Stato membro adotta un provvedimento amministrativo di sua competenza in contrasto con quanto stabilito dal diritto dell’Unione, ne deriva in capo alla stessa l’obbligo del risarcimento del danno a suo carico nei confronti del destinatario del provvedimento, stante la sua illeceità;

4.    in ogni caso, nessun aiuto di Stato è stato concesso a SIMET, in quanto il metodo di determinazione degli importi che le vanno riconosciuti a titolo di risarcimento dei danni, mediante rinvio ai criteri di cui al Regolamento (CEE) n. 1191/69, per l’attività di trasporto su gomma onerati da obblighi di servizio pubblico che ha esercitato nel periodo 1987-2003 è tale da escludere qualsiasi rischio di sovra compensazione a favore di SIMET, rappresentando la mera contropartita dei costi aggiuntivi sostenuti dalla Società per l’assolvimento dei suddetti obblighi, che le sono stati imposti in modo illecito.