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Ricorso proposto il 7 gennaio 2014 – Ungheria / Commissione

(Causa T-13/14)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione C (2013) 7136 def. della Commissione, del 31 ottobre 2013, relativa al rimborso parziale dell’aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori per i programmi operativi attuati in Ungheria nel 2011;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente sostiene che la Commissione, nel determinare l’importo spettante all’Ungheria a titolo di rimborso parziale dell’aiuto finanziario nazionale concesso nel 2011 alle organizzazioni di produttori operative nel settore della frutta e verdura, abbia oltrepassato le proprie competenze e violato le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione.

Secondo la ricorrente il diritto dell’Unione non prevede la possibilità che la Commissione, nella decisione sul rimborso comunitario parziale dell’aiuto finanziario nazionale concesso, ai sensi dell’articolo 103 sexies del regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/20071 , alle organizzazioni di produttori operative nel settore della frutta e verdura, autorizzi il rimborso dei soli importi che, al momento della domanda di autorizzazione alla concessione dell’aiuto nazionale, l’Ungheria abbia indicato quali importi «stimati» o «previsionali».

La ricorrente ritiene che, ai sensi dell’articolo 103 sexies del regolamento n. 1234/2007, l’autorizzazione della Commissione riguardo all’aiuto nazionale si riferisca alla concessione dell’aiuto e non alla fissazione, da parte della Commissione, di una soglia massima dell’aiuto che può essere concesso. Secondo la ricorrente, detta soglia massima è prevista in modo inequivocabile dal regolamento n. 1234/2007, il quale stabilisce che l’aiuto nazionale non può superare l’80% dei contributi finanziari ai fondi operativi dei membri o delle organizzazioni di produttori. Neppure le disposizioni relative al rimborso comunitario parziale dell’aiuto nazionale consentono alla Commissione, nel contesto dell’autorizzazione del rimborso parziale, di fissare la soglia massima di rimborso con riferimento all’importo che lo Stato membro ha comunicato alla Commissione nella domanda di autorizzazione, come importo complessivo dell’aiuto o come importo dell’aiuto previsto per determinate organizzazioni di produttori, tanto meno quando il governo ungherese, nella detta comunicazione, qualificava gli importi di cui trattasi quali importi meramente previsti o stimati.

La ricorrente rileva inoltre che sebbene la Commissione abbia il diritto di verificare che l’aiuto effettivamente versato non abbia oltrepassato la citata soglia massima dell’80% , e che il rimborso chiesto non superi il 60% dell’aiuto concesso, essa non ha il diritto di imporre quale soglie massime per il rimborso gli importi che figurano nella domanda di autorizzazione, soprattutto quando in quest’ultima sia stata rilevata la natura previsionale o di stima dei dati forniti. Qualora, per determinate ragioni, l’importo dell’aiuto nazionale versato a qualsiasi organizzazione di produttori subisca modifiche nel corso dell’anno, il rimborso comunitario parziale dovrà essere autorizzato con riferimento all’importo effettivamente pagato, nei limiti in cui le condizioni stabilite al riguardo dal diritto dell’Unione siano soddisfatte.

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1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (GU L 299, pag. 1).